DOTTRINA

Il contraddittorio preventivo: un principio con il passo del gambero*

Estratto: A distanza di poco più di un anno dalla legge delega n. 111/2003, sembra di poter concludere nel senso che la riforma, per quanto attiene al contraddittorio, non mantiene le promesse e delude in sostanza le legittime aspirazioni degli operatori e degli studiosi. Ciò, soprattutto per effetto delle cautele già presenti nel decreto delegato, sviluppate oltre misura sino a diventare prevalenti nella normazione primaria e secondaria successiva. Cautele che dimostrano come la partecipazione del contribuente – o di altri soggetti chiamati in causa dalle dinamiche di attuazione dei prelievi – venga avvertita come un appesantimento dell’attività amministrativa, in grado di rallentare e contribuire a rendere inefficace quest’ultima. Tuttavia, l’occasione, rappresentata da una delega ben impostata sul punto e non ancora esaurita, è troppo importante per rinunciare sin da ora a immaginare effetti positivi di questa annunciata svolta; ma occorre che il legislatore provveda a interventi correttivi e che l’amministrazione di dimostri protagonista di un’inversione di tendenza rispetto al ruolo della partecipazione del contribuente.

Abstract
: Just over a year after the delegation law no. 111/2003, it seems that we can conclude that the reform, as far as adversarial proceedings are concerned, does not keep its promises and essentially disappoints the legitimate aspirations of operators and scholars. This is especially due to the precautions already present in the delegated decree, which have been developed beyond measure to the point of becoming prevalent in subsequent primary and secondary legislation. Precautions that demonstrate how the participation of the taxpayer - or of other subjects involved in the dynamics of implementing levies - is perceived as a burden on administrative activity, capable of slowing it down and contributing to making it ineffective. However, the opportunity, represented by a delegation that is well-established on the point and not yet exhausted, is too important to give up on imagining positive effects of this announced change from now on; but it is necessary for the legislator to provide for corrective measures and for the administration to prove itself the protagonist of a reversal of the trend with respect to the role of taxpayer participation.

* Lo scritto trae spunto dalla relazione tenuta al convegno su " L'impatto della riforma fiscale per imprese e professionisti" in data 25 settembre 2024, in Roma presso la Camera dei deputati.

di Massimo Basilavecchia

L'inutilizzabilità: appunti sull'art. 7-quinquies dello Statuto*

Estratto: Il saggio prende in esame la sanzione dell’inutilizzabilità delle prove – recentemente disciplinata dall’art. 7-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente – al fine di contribuire all’individuazione della sua natura, alla definizione dei relativi presupposti e alla più precisa determinazione degli effetti e dei loro limiti.

Abstract: This essay takes into consideration the sanction of unusability of evidence – as recently introduced in article 7-quinquies of the Taxpayer’s Bill of Rights – with the view of contributing to the establishment of its nature, to the definition of its prerequisites and to a more specific determination of its effects and their limits.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Atti di recupero: requisiti (formali e procedimentali) di validità*

Estratto: Individuati i dati normativi da cui desumere la natura provvedimentale degli atti di recupero, si indicano le ragioni per cui una lettura sistematica della nuova disciplina [art. 38-bis, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 600/1973] dovrebbe condurre alla seguente conclusione: i requisiti formali e procedimentali richiesti ai fini della validità dell’atto di recupero e, prima ancora, il regime di elisione degli effetti applicabile al provvedimento non conforme al modello legale, sono quelli previsti dal riformato Statuto dei diritti del contribuente. Questo, infatti, è divenuto il «codice» dei principi generali dell’agire dell’amministrazione finanziaria, valevoli anche per procedimenti e atti non strettamente tributari, ma che hanno, comunque, un legame con l’attuazione del prelievo tributario, come accade per gli atti finalizzati al recupero dei crediti sovvenzionali indebitamente utilizzati in compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997. Quanto ai vincoli procedimentali, sempre in base ad una lettura sistematica, l’atto di recupero andrebbe utilizzato in via esclusiva per la riscossione coattiva dei crediti sovvenzionali (non spettanti o inesistenti) indebitamente compensati nel modello F24. In questo modo si eviterebbe l’insorgenza di problemi di concorrenza o di complementarietà tra più procedimenti (e corrispondenti atti).
Abstract:
After identifying the normative data from which to infer the provvedimental nature of recovery acts, we indicate the reasons why a systematic reading of the new discipline [art. 38-bis, co. 1, lett. a) Presidential Decree no. 600/1973] should lead to the following conclusion: the formal and procedural requirements required for the validity of the recovery act and, before that, the regime of elision of effects applicable to the measure that does not conform to the legal model, are those provided for by the reformed Statute of Taxpayers' Rights. This, in fact, has become the "code" of the general principles of the actions of the financial administration, which are also valid for proceedings and acts that are not purely tax-related, but which have, however, a link with the implementation of the tax levy, as is the case with acts aimed at the recovery of subsidy credits unduly used in compensation (art. 17 D.Lgs no. 241/1997). As for procedural constraints, again based on a systematic reading, the recovery act should be used exclusively for the compulsory collection of subsidy credits (not due or nonexistent) unduly offset in the F24 form. This would avoid the occurrence of problems of competition or complementarity among several proceedings (and corresponding acts).

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Stefano Zaga'

Accise sui carburanti e crisi energetica: le accise mobili inaction *

Estratto: La fiscalità energetica gode di crescente attenzione da parte della dottrina e del formante legislativo nell’àmbito del processo di transizione energetica. In questo contesto, le accise mobili testimoniano come sia necessario orientare gli istituti tributari e finanziari verso il temperamento di scenari di crisi, sempre nel rispetto delle garanzie costituzionali.

Abstract:
Energy taxation is increasingly attracting attention from both legal scholars and legislative bodies within the context of the energy transition process. In this framework, variable excise duties on fuel demonstrate the need to orient fiscal and financial instruments toward mitigating crisis scenarios, all while respecting constitutional guarantees.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Tommaso Calculli

Splendore e viltà: riflessioni a margine degli interventi operati dalla riforma fiscale in relazione ai delitti in materia di versamento* **

Estratto: Le modifiche apportate ai delitti in materia di riscossione dal recente D.Lgs. 87/2024 (attuativo dei criteri della L. 111/2023) sono significative. Da un lato segnano la definitiva affermazione di un paradigma punitivo che da tempo caratterizza l’evoluzione del diritto penale tributario; vale a dire l’attribuzione alla norma incriminatrice di una funzione servente rispetto all’obiettivo della riscossione. Dall’altro lato, si è cercato di conformare la struttura dei delitti in argomento ai principali criteri guida introdotti dalla riforma in materia sanzionatoria: la proporzionalità ed il ne bis in idem. Il tutto non senza incoerenze e serbando comunque un approccio iperafflittivo oggettivamente opinabile.

Abstract:
The changes introduced by the recent Legislative Decree 87/2024 (implementing the criteria of Law 111/2023) to the crimes concerning the tax collection are important. On the one hand, they represent the definitive confirmation of a criminal paradigm qualifying the evolution of the tax criminal law; i.e. the attribution to the tax crimes of a functional scope in terms of fiscal collection. On the other hand, the lawmaker has tried to adapt the structure of these crimes to the main criteria introduced by the reform in the specific field: proportionality and the ne bis in idem principle.In any case, the reform is not free from some inconsistencies and maintains an extremely aggressive approach that could be debatable.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
** Il testo riproduce, opportunamente revisionato ed integrato, il contenuto della relazione tenuta in occasione del convegno “La riforma delle sanzioni tributarie” che ha avuto luogo a Firenze il 21 giugno 2024 ed è stato organizzato dall’Università degli studi di Firenze e dall’Università degli studi di Siena. Il titolo del contributo richiama volutamente al romanzo di E. Larson, Splendore e viltà, Neri Pozza, 2020.

di Marco Di Siena

Errore indotto dall’algoritmo e violazione della norma tributaria: profili sanzionatori* **

Estratto: Nello scenario delineato dall’incalzante sofisticazione tecnologica, l’impiego di sistemi artificiali autonomi e poco controllabili per lo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti comincia a sollevare alcune problematiche, soprattutto per quanto concerne la perimetrazione della responsabilità del contribuente per le violazioni indotte da questi strumenti. Partendo dall’analisi dei modelli di interazione uomo-macchina e dai rischi di oggettivazione della responsabilità sottesi alla normativa vigente a essi applicabile, il saggio si propone di individuare alcune prospettive utili a un recupero di aderenza della sanzionabilità amministrativa tributaria del soggetto su una colpevolezza che sia, invece, esclusivamente propria.

Abstract
: In the scenario outlined by the pressing sophistication of technology, the use of autonomous and poorly controllable artificial systems to perform tax-relevant activities is beginning to raise some issues, especially with regard to the delimitation of the taxpayer's liability for violations induced by these tools. Starting from the analysis of man-machine interaction models and the risks of objectification of liability underlying the regulations in force applicable to them, the essay proposes to identify some useful perspectives for a recovery of adherence of the subject's administrative tax sanctionability on a guilt that is, instead, exclusively own.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Miriam Pontillo

PROFILI ISTITUZIONALI

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Piattaforme digitali, discriminazione indiretta e proporzionalità: il caso Airbnb*

Estratto: Il commento si propone di esaminare la compatibilità delle normative fiscali italiane con il diritto dell'Unione Europea. Analizza gli obblighi imposti agli intermediari delle locazioni a breve termine dalla legge tributaria italiana, in particolare il requisito di trasmettere informazioni sui contratti di locazione all’Agenzia delle Entrate italiana e di agire come sostituti d’imposta o essere designati come responsabili d’imposta. Il commento esplora le basi storiche ed empiriche di questi obblighi fiscali e il loro allineamento con i principi di tassazione efficace e capacità statale; la parte centrale analizza la compatibilità di questa disciplina alla luce delle libertà fondamentali dell’UE, in particolare la libertà di prestazione dei servizi prevista dall'articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Il documento evidenzia le criticità che emergono dal concetto di discriminazione indiretta e la proporzionalità nel contesto di questi obblighi fiscali. Da ultimo, affronta le implicazioni più ampie per l’armonizzazione fiscale e l’equilibrio tra efficienza regolamentare e libera circolazione dei servizi.

Abstract
: The comment examines the compliance of Italian tax regulations with European Union law. It discusses the obligations imposed on short-term rental intermediaries by Italian law, particularly the requirement to transmit information about rental contracts to the Italian Revenue Agency and to act as withholding agents or be designated as tax responsible parties. The comment explores the historical and empirical foundations of these tax obligations and their alignment with the principles of effective taxation and state capacity. It then delves into the judicial review of these regulations in light of EU fundamental freedoms, especially the freedom to provide services under Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union. In particular, the comment highlights the challenges and legal interpretations surrounding indirect discrimination and proportionality in the context of these tax obligations. Additionally, it addresses the broader implications for the harmonization of tax laws within the EU and the balance between regulatory efficiency and the free movement of services.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Mercato interno – Articolo 56 TFUE – Carattere restrittivo – Obiettivo legittimo – Carattere sproporzionato dell'obbligo di designare un rappresentante fiscale – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Prerogative di un giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale di diritto interno
1. Libera prestazione dei servizi e obblighi di raccolta e comunicazione dei dati: L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalla modalità attraverso cui essi intervengono, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, di raccogliere e successivamente comunicare all’amministrazione fiscale nazionale i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione e, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione, di prelevare alla fonte l’ammontare dell'imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versarlo all'Erario di detto Stato membro. 2. Libera prestazione dei servizi e obbligo di designazione di un rappresentante fiscale: L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione. 3. Facoltà del giudice nazionale nella formulazione delle questioni pregiudiziali: L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti nel procedimento principale, la determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano soltanto al giudice nazionale e tali parti non possono imporne o modificarne il tenore.

di Gianluca Bizioli

Sul nuovo orientamento delle Sezioni Unite in tema di deroghe alla prescrizione del diritto al rimborso*

Estratto: Con la sentenza n. 12284 del 7.5.2024 le Sezioni Unite sovvertono l’orientamento che a lungo ha negato che l’art. 2, comma 58, della L. n. 350/2003, recasse una deroga alla disciplina della prescrizione del diritto al rimborso. Chiarendo che la norma pone un vero e proprio divieto di eccepire la prescrizione, la Corte si sofferma anche sulla diversa questione della permanenza del divieto nel tempo, escludendo che l’obbligo di astensione permanga senza alcun limite. La Corte assume che il divieto permanga sempre che non sia già maturato un nuovo termine di prescrizione decorrente dalla data di entrata in vigore della legge citata. L’Autrice fornisce argomentazioni contrarie a quest’ultima conclusione delle Sezioni Unite e rileva l’esigenza che, ove si voglia limitare nel tempo l’applicazione della norma che dispone il divieto, sia necessario l’intervento del legislatore.

Abstract:
In its Judgment No.12284 of 7 May 2024, the Court of Cassation in its plenary session set aside its previous case law on Article 2(58) of Law No. 350 of 2003, thereby determining that the provision in question constitues a derogation to the ordinary statute of limitations for the right to reimbursement of unduly paid taxes. The Court held that the law provision places a preclusion on the right to invoke the staute of limitations, but also held that preclusioni s limited in its temporal scope; in particular, the Court held that preclusion does not apply if a new statute of limitations has accrued since the effective date of the said provision. The Autor provides arguments against the latter assertion, arguin that any limitation to the temporal scope of application of the law provision should have been clearly established by the law itself.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

IRPEF - IRPEG - Rimborso - Eccedenze - Prescrizione - Dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 - Chiarimenti - Obbligo di non far valere la prescrizione a carico dell'Amministrazione finanziaria - Violazione rilevabile anche d'ufficio
L'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa(1° gennaio 2004).

di Daniela Mazzagreco

Liberalità indirette e non obbligo di registrazione. La Cassazione fa luce sull'imposta di donazione*

Estratto: Le liberalità indirette costituiscono una species del più ampio genus dei trasferimenti gratuiti: questi ultimi costituiscono il presupposto dell’imposta di donazione, ampliato dal 2006, e sono spesso realizzati attraverso meri comportamenti e fatti giuridici non formalizzati. L'assenza di forma scritta comporta che le liberalità indirette non siano automaticamente soggette a registrazione; il contribuente può quindi evitare l'immediata applicazione dell’imposta di donazione se decide di non formalizzare il trasferimento gratuito. Tuttavia, in caso di successivo accertamento, la liberalità indiretta non registrata può essere tassata se emergono le condizioni previste dall'art. 56-bis del TUSD. L'assenza di forma scritta nelle liberalità indirette - e, in generale, nei trasferimenti gratuiti -  rappresenta quindi un elemento di flessibilità, ma anche di instabilità. Difatti, sebbene non vi sia un generale obbligo di registrazione delle liberalità indirette, a fronte del rischio di subire un successivo accertamento - e l’incertezza circa il prelievo fiscale - il contribuente dovrà valutare, a seconda del caso concreto, se sia effettivamente conveniente omettere la formalizzazione della liberalità indiretta.

Abstract:
Indirect forms of giving are a species of the broader genus of  transfers without consideration: the latter represent the precondition for the gift tax, widened in scope since 2006, and are often implemented through mere conduct and non-formalised legal facts. The absence of written form means that indirect forms of giving are not automatically subject to registration; the taxpayer may therefore avoid the immediate application of the gift tax by deciding not to formalise the transfer without consideration. However, in the event of a subsequent tax audit, the unregistered indirect form of giving may be taxed if the conditions of Article 56-bis TUSD are met. The absence of written form in indirect forms of giving - and, in general, in transfers without consideration - represents thus an element of flexibility, but also of instability. Indeed, although there is no general obligation to register indirect forms of giving, faced with the risk of being subject to a subsequent tax audit - and the uncertainty as to the tax levy - the taxpayer will have to assess, depending on the specific case, whether it is truly convenient to avoid the formalisation of the indirect form of giving.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Imposta sulle successioni e donazioni - Liberalità diverse da donazioni -Irrilevanza dell'animus donandi - Assenza di atto scritto - Registrazionevolontaria - Donazione indiretta risultante da atti soggetti a registrazione pereffetto di enunciazione -Dichiarazione ex art. 56, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 346del 1990 - Aliquote - Franchigie
Gli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c. –  non sono di per sé soggette all’obbligo di registrazione. Pertanto, le liberalità indirette, anche se risultanti da atti soggetti alla registrazione, non scontano l’imposta sulle donazioni, salvo nel caso in cui il contribuente provveda volontariamente alla registrazione della donazione o, in alternativa, nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni stabilite dall’art. 56-bis, comma 1, del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – ovvero, la presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi e il superamento delle franchigie oggi esistenti (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).

di Tiziana Ventrella

Sulla tassazione in capo ai soci dei redditi delle società di capitali*

Estratto: Nella sentenza che si annota, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale il socio, al quale si attribuiscono i redditi non dichiarati dalla società di capitali a ristretta base sociale, non può contestare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, anche se non ha partecipato al relativo giudizio, e non può godere della disciplina di cui all’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 917/86. Nel presente scritto si forniscono argomentazioni contrarie a tali conclusioni, e si segnala, tra l’altro, la violazione di principi costituzionali, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Abstract:
In the judgement, the Court of Cassation confirms the case-law trend according to which the shareholder, to whom the undeclared income from the limited company with a narrow shareholder base is attributed, cannot challenge the notice of assessment issued against the company, even if he did not participate in the relevant trial, and cannot benefit from the discipline referred to in art. 47, paragraph 1, of Presidential Decree no. 917/86. In this paper we provide some arguments against these conclusions, and we point out, among other things, the violation of constitutional principles, of the European Convention on Human Rights and of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Società a base ristretta - Presunzione di attribuzione ai soci degli utiliExtracontabili Sussiste una presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati ai soci di una società di capitali a ristretta base societaria. Il socio non può contestare nel merito l’accertamento relativo alla società e divenuto definitivo, anche nei casi di mancata impugnazione da parte della società, potendosi superare la presunzione solo qualora il socio, impugnando l’atto a lui riferibile, fornisca la prova di non aver percepito gli utili suddetti.

di Marco Cedro

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