Estratto: In tema di frodi realizzate attraverso società cartiere, la sentenza annotata della Corte di Cassazione n. 23231 del 25 luglio 2022 avalla la possibilità di traslare in capo al gestore uti dominus la responsabilità dei debiti tributari formalmente ascrivibili a società di capitali. L’obiettivo (legittimo) di recuperare i tributi evasi, indirizzando l’accertamento nei confronti della persona fisica autrice degli illeciti, non risulta, tuttavia, adeguatamente fondato in diritto, poiché l’effettivo possessore del reddito prodotto dall’ente collettivo viene qualificato dalla Cassazione come interponente (ai fini delle imposte sui redditi) e – incongruamente - come mandatario senza rappresentanza (ai fini IVA).
Abstract: To counter tax frauds carried out through missing traders, with the noted judgment no. 23231, filed on July 25, 2022, the Italian Supreme Court ruled that the manager using the limited company as if he were the owner is liable for corporate tax debts. However, the (legitimate) aim of levying the non-paid taxes, assessing the individual author of the tax infringements, is not well founded in law because the actual owner of the income earned by the company has been unreasonably considered by the Court as the owner of the defaulting trader (for income tax purposes) and as an agent acting in his own name but on behalf of the company (as far as value added tax is concerned).
Società di capitali cartiere – Gestore uti dominus – Totale asservimento della società - Responsabilità dell’amministratore di fatto ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 - Interposizione ex art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 - Imputazione dei redditi dell’interposto - Onere della prova - Mandato senza rappresentanza ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 – Traslazione del debito IVA - Sanzioni tributarie – Responsabilità del gestore della società
In tema di accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, la traslazione del reddito d’impresa, delle relative imposte e sanzioni, in quanto effettivo possessore del reddito della società fittiziamente interposta; inoltre, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il mandatario abbia partecipato per conto della mandante siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico fra il gestore e la società è assoggettato ad IVA.
di Paolo Piantavigna