DOTTRINA

Frode fiscale e contratti di appalto simulati: verso un diritto penale "totale"?*

Estratto: In questo articolo gli autori criticano l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione in base al quale la dichiarazione Iva che utilizzi in detrazione l’iva pagata in base a fatture relative a contratti simulati di somministrazione di mano d’opera configuri il delitto di frode fiscale mediante utilizzazione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000). In particolare, tale indirizzo viola il principio costituzionale di tassatività-determinatezza della fattispecie che richiede il dolo specifico di evasione palesemente assente nei fatti giudicati.
Abstract: The two authors criticize the sentences of the Italian Supreme Court which state that the tva declaration filed using invoices issued for procurement simulated contracts constitute the crime of vat fraud (article 2 decree n.74/2000). In particular the authors  criticize these judgments because they are contrary to the principle of strict legality (egal certainty)., as the article 2 of the decree n.74/2000 requires a specific form of malice, namely the purpose of evading the tva., surely not present in the cases judged by the supreme court.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Giovanni Flora e Paolo Aldovrandi

L'onere della prova nella riforma del processo tributario*

Estratto: Tra le maggiori novità introdotte dalla recente riforma del processo tributario un ruolo di primo piano è rappresentato dalla previsione di una disciplina ad hoc dell’onere della prova. Questo comporta una serie di conseguenze sistematiche: in primo luogo, la nuova norma, avendo carattere procedimentale, potrà trovare applicazione ai processi in corso alla data di entrata in vigore della norma; in secondo luogo, non potrà trovare più applicazione la disciplina dell’onere della prova ex art. 2697 Codice civile; in terzo luogo, l’art. 115 del Codice procedura civile continuerà a trovare applicazione soltanto nella parte in cui prevede l’esclusione dal thema disputandum sia dei fatti non contestati, e sia dei fatti notori e delle massime di esperienza; continuerà a trovare applicazione l’art. 116 del Codice procedura civile La nuova norma, pur presentando dei profili di criticità in ordine alla sua formulazione, ha degli indubbi pregi; infatti, prevedendo che la fondatezza della prova deve essere valutata “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, esclude la correttezza di ragionamenti presuntivi dell’Amministrazione finanziaria che incidono su una norma sostanziale ove è previsto il contrario. Inoltre con riguardo all’onere della prova per la deduzione dei costi, o la detrazione dell’iva sugli acquisti, – pur evitando soluzione aprioristiche a favore del contribuente in guisa da imporre irragionevoli sforzi probatori in capo all’Amministrazione finanziaria – con l’introduzione della nuova norma non si potrà più ritenere che la deduzione di una componente negativa di reddito sia un fatto costitutivo del diritto (di credito) che deve dimostrare (recte: provare) il contribuente. La contestazione della deduzione di un costo, essendo contenuta in un atto impositivo, deve essere provata nel processo dall’Ufficio.

Abstract: Among the major innovations introduced by the recent reform of the tax process, a leading role is represented by the introduction of an ad hoc discipline of the burden of proof. This entails a series of systematic consequences: first of all, the new regulation, having a procedural nature, will be applied to the ongoing processes only when it will come into force; secondly, the discipline of the burden of proof pursuant to art. 2697 of the Italian Civil Code will no longer be applied; thirdly, the article 115 of the Code of Civil Procedure will continue to apply only to the extent that it provides for the exclusion from the thema disputandum both for uncontested and well-known facts as well as for the empirical generalisations; whereas the article 116 of the Code of Civil Procedure will continue to apply. The new regulation, while presenting some critical aspects related to its formulation, has undoubted merits; in fact, by providing that the validity of the proof must be assessed "in any case in accordance with the substantiave tax law", it excludes the correctness of presumptive reasoning by the Financial Administration that affect a substantial rule where the contrary is provided. Furthermore, with regard to the burden of proof for the deduction of costs, or the deduction of VAT on purchases - while avoiding aprioristic solutions in favor of the taxpayer in such a way as to impose unreasonable probative efforts on the part of the Financial Administration - with the introduction of the new regulation, it will no longer be possible to consider that the deduction of a negative income component is a constitutive fact of the (credit) right that the taxpayer must demonstrate (recte: prove). The notification of the deduction of a cost, being contained in an payment order, must be proven in the trial by the Office..
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Samuele Donatelli

Intelligenza artificiale nell'istruttoria tributaria e nuove esigenze di tutela*

Estratto: Quello tributario è un campo fertile per la sperimentazione di tecniche di intelligenza artificiale per l’analisi avanzata dell’enorme quantità di dati a disposizione delle amministrazioni. L’Italia, che da tempo applica metodologie istruttorie e di accertamento fondate su predeterminazioni normative e complesse elaborazioni statistiche, si è recentemente dotata di un nuovo strumento per l’analisi del rischio fiscale e la promozione della compliance, che sfrutta anche algoritmi di autoapprendimento. Con l’obiettivo di comprenderne potenzialità e rischi, si passano in rassegna i vari metodi di intelligenza artificiale che possono trovare applicazione nel contesto fiscale e si giunge a constatarne la resa molto varia in termini di accuratezza delle previsioni e interpretabilità del modello. Successivamente, per cogliere il nuovo assetto dell’istruttoria tributaria, lo strumento di analisi del rischio viene posto a confronto con altri sistemi algoritmici impiegati dall’Amministrazione finanziaria per la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo e per il controllo automatizzato delle dichiarazioni. Avuto riguardo agli scopi, alla tipologia di algoritmi applicati, ai dati impiegati e agli spazi di tutela del contribuente, si conclude che l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale nella fase selettiva non desta particolari perplessità e risulta coerente con l’obiettivo perseguito, cioè l’incrocio di grandi quantità di dati alla ricerca di anomalie da approfondire in seguito, mentre appare problematico il passaggio alla fase accertativa. Lo scopo del nuovo strumento, infatti, può dirsi raggiunto solo se agli uffici dell’accertamento è fornita una base di partenza intellegibile e verificabile: l’Amministrazione finanziaria, allo stato attuale della tecnica, si trova dunque a dover scegliere se privilegiare l’accuratezza dei risultati o la comprensibilità del ragionamento. Anche attraverso la lente offerta dalla disciplina sulla tutela dei dati personali, si pone l’attenzione su alcune garanzie minime che lo strumento dovrà rispettare. In particolare, sussiste il rischio che, in alcune circostanze, esso possa dar luogo a un recupero d’imposta “automatizzato”: se le tecniche di advanced analytics non restano confinate ad attività preparatorie, ma giungono a determinare una pretesa impositiva, devono essere garantiti l’intervento umano nel procedimento decisionale e rigorosi standard di motivazione. Parole chiave: Intelligenza artificiale – algoritmi – big data – istruttoria tributaria – tutela della vita privata e familiare – diritto all’intervento umano – motivazione – diritto di difesa
Abstract: Taxation provides fertile ground for artificial intelligence (AI) applied to the vast amount of data stored by tax authorities. Italy, which has long employed investigation and audit methods based on predetermination and statistics, recently adopted a new tax-risk-analysis tool that includes learning algorithms. In order to grasp its potential and the risks for taxpayers’ rights, this contribution reviews the various AI techniques suitable for the tax context and acknowledges the existence of a trade-off between prediction accuracy and model interpretability. The new risk-analysis tool is then compared with other algorithmic systems used by the Revenue agency for the taxpayers’ selection and for the automated first-round screening of tax returns. Having regard to their goals, the kind of algorithms employed, the data used and the safeguards for taxpayers, the paper concludes that AI in the selection phase does not raise serious issues and appears consistent with the aim pursued, i.e. the cross-checking of large datasets to detect indicators of tax evasion or avoidance. On the other hand, the transition to the audit phase requires careful consideration: the purpose of the new AI tool is indeed achieved only if the audit officers are provided with a clear starting point, which can be tested and developed thereafter. Hence, tax authorities, in the current state of  knowledge, have to carefully assess the performance of each AI method in terms of prediction accuracy and interpretability. This paper, also through the prism of personal data protection, calls for the establishment of a set of minimum safeguards for taxpayers in the context of automated decision-making. Under some circumstances, there is indeed the risk of automated fiscal audits: if advanced analytics is not confined to the preparatory stages, but it actually defines the tax obligation, the rights to human intervention and to be given reasons must be granted. Keywords: Artificial intelligence – algorithms – big data – tax investigation –right to respect for private and family life –right to obtain human intervention – duty to state reasons – right of defense
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Chiara Francioso

L'efficacia plurisoggettiva dell'accertamento con adesione*

Abstract: Il contributo affronta il tema dell’eventuale efficacia plurisoggettiva dell’accertamento con rispetto ai coobbligati non aderenti nei casi di coobbligazione solidale paritetica e dipendente. Dopo aver analizzato pregi e difetti delle diverse proposte formulate da dottrina e giurisprudenza ed al fine di rispettare la ratio dell’istituto, si propone di differenziare il titolo giuridico della possibile estensione a seconda che si approcci la rideterminazione dell’imposta ovvero gli effetti tipici dell’istituto, così individuandolo nell’art. 1301 del Codice civile, per la prima, e nell’art. 1304 del Codice civile, per i secondi.
Abstract: The paper addresses the possible multi-subjective effectiveness of the tax settlement with respect to non-adhering co-debtors in case of tax joint and several liability. After having analysed the various proposal formulated by doctrine and case law, it is proposed to differentiate the legal title of the possible extension of the effects depending on whether the recalculation of the tax is approached or the typical effects of the institution, thus identifying it in the article 1301 of the Italian civil code, for the first, and in the article 1304 of the Italian civil code, for the latter.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Matteo Golisano

I valori "in ingresso" in Italia a seguito di operazioni straordinarie con l'estero*

Estratto: In caso di trasferimento in Italia di aziende a seguito di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti di attivo, effettuate con soggetti appartenenti all’Unione europea o Spazio economico europeo collaborativi, il valore fiscale di carico gli elementi aziendali, compreso l’avviamento, è pari al relativo valore di mercato. Il predetto valore di mercato assume rilevanza fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, anche nel caso in cui l’avviamento attribuibile all’azienda ricevuta non sia stato iscritto nel bilancio della società “beneficiaria” italiana. 
Abstract: In case of a transfer in Italy of going concerns following to corporate reorganizations, as mergers, demergers or contribution of business, performed with entities belonging to UE or SEE (granting an appropriate exchange of information), the tax value attributable to the assets and liabilities received (goodwill included) is equal to the related market value. The said market value is relevant for income tax purposes even if the goodwill has not been registered in the financial statement of the Italian “beneficiary” company.    
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione. 

di Francesco Pedrotti

PROFILI ISTITUZIONALI

Riflessioni su condoni e principi costituzionali*

Abstract: Questo saggio si propone di analizzare i diversi tipi di condono, distinguendone la relativa struttura e evidenziandone le differenze sul piano della qualificazione per poi verificarne gli specifici limiti in punto di legittimità costituzionale.
Abstract: The aim of this essay is to analyze the various kinds of tax amnesty,
pointing out their different structures and underlining the relevant heterogeneous qualifications in order to verify the specific limits of each one with regard to the constitutional legitimacy.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Perché riformare e cosa riformare? Ambizioni di sistema in materia tributaria*

Estratto: Le ragioni strutturali della complessità della legislazione in materia tributaria hanno contribuito a mantenerla dominio del tecnicismo e esasperare la contrapposizione degli interessi nel rapporto fisco-contribuente. Per riscatto, fin dalla legislazione postunitaria, i legislatori che si sono succeduti hanno aspirato alla sistematizzazione della normativa, e dagli anni quaranta, ambìto ad una sistematizzazione anche per principi. Le presenti considerazioni, di carattere generale e prospettico, su perché riformare e cosa riformare, si collocano a cavallo del susseguirsi di due progetti di riforma del sistema tributario statale in un ristretto lasso di tempo, implicito indice della difficoltà, ancora una volta nella storia del diritto tributario, a perseguire l’obiettivo.
Abstract: The structural reasons for the complexity of tax legislation have helped to keep it dominated by technicalities and exacerbate the opposition of interests in the tax-taxpayer relationship. By way of redemption, ever since the post-unification legislation, legislators have aspired to the systematization of the legislation and, since the 1940s, they have aspired to a systematization also by principles. The present considerations, of a general and prospective nature, on why to reform and what to reform, straddle the succession of two reform projects of the state tax system in a limited period of time, an implicit index of the difficulty, once again in the history of tax law, to pursue the goal.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Valeria Mastroiacovo

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

La sfuggente responsabilità fiscale del gestore uti dominus di cartiere*

Estratto: In tema di frodi realizzate attraverso società cartiere, la sentenza annotata della Corte di Cassazione n. 23231 del 25 luglio 2022 avalla la possibilità di traslare in capo al gestore uti dominus la responsabilità dei debiti tributari formalmente ascrivibili a società di capitali. L’obiettivo (legittimo) di recuperare i tributi evasi, indirizzando l’accertamento nei confronti della persona fisica autrice degli illeciti, non risulta, tuttavia, adeguatamente fondato in diritto, poiché l’effettivo possessore del reddito prodotto dall’ente collettivo viene qualificato dalla Cassazione come interponente (ai fini delle imposte sui redditi) e – incongruamente - come mandatario senza rappresentanza (ai fini IVA).

Abstract: To counter tax frauds carried out through missing traders, with the noted judgment no. 23231, filed on July 25, 2022, the Italian Supreme Court ruled that the manager using the limited company as if he were the owner is liable for corporate tax debts. However, the (legitimate) aim of levying the non-paid taxes, assessing the individual author of the tax infringements, is not well founded in law because the actual owner of the income earned by the company has been unreasonably considered by the Court as the owner of the defaulting trader (for income tax purposes) and as an agent acting in his own name but on behalf of the company (as far as value added tax is concerned).
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Società di capitali cartiere – Gestore uti dominus – Totale asservimento della società - Responsabilità dell’amministratore di fatto ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 - Interposizione ex art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 - Imputazione dei redditi dell’interposto - Onere della prova - Mandato senza rappresentanza ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 – Traslazione del debito IVA - Sanzioni tributarie – Responsabilità del gestore della società

In tema di accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, la traslazione del reddito d’impresa, delle relative imposte e sanzioni, in quanto effettivo possessore del reddito della società fittiziamente interposta; inoltre, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il mandatario abbia partecipato per conto della mandante siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico fra il gestore e la società è assoggettato ad IVA.

di Paolo Piantavigna

Iva

Il fatto generatore e l'esigibilità IVA nella compensazione fallimentare*

Estratto: In tema di fissazione nel tempo delle operazioni IVA e di conseguente diritto alla detrazione, le prestazioni imponibili si considerano effettuate, ossia si verifica il fatto generatore del tributo, al momento della materiale esecuzione della prestazione. Tuttavia, tale momento può non coincidere necessariamente con il momento di esigibilità dell’imposta, in quanto quest’ultimo può essere differito. Tale scostamento temporale tra effettuazione della prestazione ed emissione della fattura non può però protrarsi eccessivamente nel tempo, risultando il conseguimento del compenso come ultimo limite temporale per l’espletamento dell’obbligo formale di emissione della fattura. Tuttavia, l’emissione della fattura in corso di procedura concorsuale- fallimento- non è idonea ex se a qualificare l’intero credito come sorto in occasione del fallimento, quindi prededucibile, risultando invece necessario che la prestazione venga effettuata in funzione o in occasione della procedura, a nulla rilevando, ai fini del grado creditorio, il momento di emissione della fattura. Pertanto, risulta illegittimo il diniego alla richiesta di rimborso IVA basato sull’intervenuta compensazione emanato dall’Erario ogni qual volta ritiene il credito IVA da portare in detrazione antecedente al fallimento per la sola ragione che il fatto generatore si è verificato prima dell’assoggettamento a procedura concorsuale.

Abstract: On the matter of VAT’s operations’ establishment and the consequent right of deduction, the taxable operations consider to be done, indeed the genetic fact is born, at the moment of the material execution of the operation. Otherwise, this specific moment cannot correspond with the VAT collectability, because this one can ben postponed. This time offset between the material execution of the operation and the invoice issue can’t be excessively postponed because the payment’s achievement is the last moment possible for the right processing invoice. However, the invoice issue during the bankruptcy procedure can’t involve attraction of the entire credit as predictable, resulting anyway essential the credit’s origin has been attributable to the occasion or the function of the bankruptcy procedure, not observing at all, in regard to class of credit, the invoice issue. Therefore, the refusal to VAT reimbursement based on the compensation result illegal whenever the VAT credit of the taxpayer doesn’t belong to the bankruptcy procedure because the origin of VAT credit is previous of the opening of the insolvency procedure.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IVA - Il rimborso - Prestazione di servizi - Obbligo di fatturazione - Fatture ricevute in corso di procedura di fallimento - Diritto alla detrazione dell'IVA - Soggetto giuridico titolare del credito Iva oggetto di richiesta di rimborso - Sussistenza
Il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina europea, la previsione di cui all'art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972 va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione. Risulta, quindi, illegittimo il diniego alla richiesta di rimborso IVA basato sulla sola anteriorità al fallimento del credito Iva da esercizio della detrazione.

di Roberto Patini

Il regime impatriati al rientro dal distacco all'estero*

Estratto: Con la sentenza n. 7834/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma si è pronunciata sulla dibattuta questione relativa all’applicabilità del regime impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dopo un periodo di distacco all’estero, confermando la spettanza delle agevolazioni, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione finanziaria.

Abstract: Through the Ruling no. 7834/2022, the Trial Tax Court of Rome decided on the scope of application of the inbound special tax regime provided by art. 16 of D.Lgs. n. 145/2015, confirming that it shall include also employees moving back their tax residency to Italy after an international assignment abroad, notwithstanding the opposite position expressed by the Italian Tax Authorities in its official clarifications.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - Rimborso - Irpef - Base imponibile e liquidazione dell'imposta - Redditi di lavoro dipendente - Mancato riconoscimento del regime speciale
Qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (lavoratore non residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento che si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni; attività lavorativa prestata prevalentemente nel territorio italiano), non vi è ragione per disconoscere il regime impatriati al lavoratore che rientri in Italia dopo un periodo di distacco all'estero. La ratio dell'art. 16 citato, infatti, è proprio quella di favorire il rientro in Italia di lavoratori italiani che abbiano prestato all'estero la propria attività lavorativa e non è affatto necessario, come invece preteso dalla prassi ministeriale, che al rientro si accompagni la stipula di un nuovo contratto di lavoro.

di Roberto Sante Smilari e Marco Strafile

Il commento

Estratto: Nella sentenza in commento correttamente la Corte di cassazione nega che, in presenza di “possibili modalità alternative” di realizzazione di un certo risultato economico-giuridico, l’indagine sull’abuso si possa arrestare alla considerazione di detto risultato. La libertà di scelta della soluzione fiscalmente meno onerosa non importa l’irrilevanza dei mezzi utilizzati per realizzarlo. È perciò necessaria una verifica in ordine alla ragionevolezza, secondo logiche economiche e di mercato, di detti mezzi. Abstract: In the decision commented, correctly, the Supreme Court denies that, when there are alternative solutions for reaching a certain economic and legal outcome, the abusive nature of the arrangement considered should be ruled out in contemplation of its outcome. The freedom to choose the least taxed way does not imply that the instruments adopted are irrelevant. It is therefore necessary to verify the reasonableness, according to business and market practices, of such instruments.

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