DOTTRINA

Il trattamento dei crediti tributari tra crisi d'impresa ed emergenza pandemica*

Estratto: Con l’emergenza pandemica, le difficoltà economiche di un gran numero di imprese già in “crisi” si sono ulteriormente aggravate. Il trattamento fiscale dei crediti tributari potrebbe ricevere, perciò, una lettura applicativa più attuale, nel senso di essere reinterpretato quale causa di forza maggiore. Da qui, l’amministrazione finanziaria in autotutela, sulla base dell’art. 97 Cost., non dovrebbe procedere alla risoluzione integrale della (ex) transazione con conseguente ripristino dell’intera originaria posizione creditoria se ciò sia dipeso da ritardatati adempimenti dell’imprenditore-debitore nel versare una o poche rate come indicate nel piano di ristrutturazione.

Abstract:
With the pandemic emergency, the economic difficulties of a large number of companies already in "crisis" have further worsened. The tax treatment of credits could therefore receive a more current applicative reading, in the sense of being interpreted as a cause of force majeure. Hence, the financial administration in self-defense, on the basis of art. 97 of the Constitution, should not proceed with the complete resolution of the previous "transaction" with consequent restoration of the entire original credit position if this depended on delayed obligations of the debitor-entrepreneur in paying one or a few installments as defined in the restructuring plan.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Clelia Buccico

La nuova generazione di trattati italiani contro le doppie imposizioni anti condotte BEPS *

Estratto: L’articolo approfondisce i trattati che l'Italia ha recentemente stipulato con la Colombia, la Giamaica e l’Uruguay in merito ad una questione centrale, l’abuso, tema rispetto al quale le tre Convenzioni presentano diversi elementi innovativi. Queste nuove Convenzioni sono, infatti, all’avanguardia, all’interno della rete dei trattati italiani, per un profilo sostanziale, ovvero il loro alto grado di attuazione delle clausole proposte dall’ultima versione dei Modelli (OCSE, NU, USA) e dalla Convenzione Multilaterale 2016 per prevenire le strategie di pianificazione fiscale, cosiddetta BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Nonostante siano presenti disposizioni evolute comuni a tutti e tre gli accordi, vi sono, tuttavia, fra essi alcune interessanti differenze nell’adozione delle varie clausole antiabuso.

Abstract:
This paper examines the Treaties that Italy has recently stipulated with Colombia, Jamaica and Uruguay with regard to a central issue, that is the abuse, in respect of which the three Conventions present several innovative elements. Indeed, these new Conventions are the most advanced, inside the Italian treaty network, for a substantial profile, that is their high degree of implementation of the rules proposed by the last version of the Models (OECD, NU, US) and also by the Multilateral Convetion 2016 to prevent tax planning strategies, so called, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). However, despite some common advanced provisions, there are some interesting differences between the three Conventions in the adoption of the various anti abuse clauses.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Il trasferimento di complessi aziendali inclusivi di partecipazioni aventi i requisiti PEX *

Estratto: In caso di cessione di azienda comprensiva di partecipazioni l’eventuale plusvalenza insita nei beni da ultimo nominati, avente i requisiti per l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 87 del TUIR, deve essere considerata totalmente imponibile a mente dell’art. 86, comma 2, del TUIR e ciò per il principio di “unitarietà” racchiuso in quest’ultima disposizione. In caso di trasferimento all’estero della residenza fiscale da parte di una società holding residente in Italia nel cui attivo patrimoniale vi siano partecipazioni PEX, il regime fiscale, di esenzione o di imponibilità, applicabile all’eventuale plusvalenza racchiusa nei beni da ultimo nominati dipende dalla tipologia, “pura” o “mista”, assunta dalla società holding.

Abstract
: In case of a transfer of going concern including shareholdings, the possible capital gain on the relevant goods, meeting all the requirements for the application of the PEX regime sets forth by art. 87 of Italian Tax Code, must be considered fully taxable for business income purposes pursuant to the “unitarity” principle provided by art. 86, par. 2, of the same Tax Code. In the event of an Italian holding company – whose assets include shareholdings qualifying for PEX – transferring its tax residence outside of Italy, the relevant tax regime, of taxability or exemption, applicable to the possible capital gain on the shareholdings depends on the typology, “pure” or “mixed”, of such holding company.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Francesco Pedrotti

PROFILI ISTITUZIONALI

Fiscalità e competitività ai tempi del PNRR1 *

Estratto: Il presente contributo consiste in un’analisi del rapporto tra fiscalità e competitività, considerato nell’ambito dello scenario pandemico contemporaneo. La constatazione dello stretto legame che sussiste tra la certezza del diritto in materia fiscale, da un lato, e la capacità del Paese di attrarre investimenti (oggetto di specifica missione del PNRR), dall’altro, conduce a interrogarsi sulle principali criticità della normativa fiscale italiana e a formulare alcune proposte di riforma, volte a superarle. Le questioni  prese in esame sono molteplici e spaziano dall’irrilevanza dell’adozione di un efficace Tax Control Framework sul piano della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 alle problematiche connesse a tale norma in tema di ne bis in idem e di autonomia della responsabilità degli enti, senza trascurare, poi, l’estrema complessità che caratterizza sin da epoca risalente la materia tributaria, tanto sul piano della conformazione della relativa disciplina normativa quanto su quello della sua applicazione da parte delle commissioni tributarie. Tra le proposte di riforma avanzate nel contributo, è quella della digitalizzazione dei rapporti tra fisco e contribuenti (in particolare, imprese) ad assumere un ruolo fondamentale, quale presupposto essenziale per l’efficace attuazione degli altri interventi normativi pure ivi prospettati.

Abstract:
The following paper consists of an analysis of the relationship between taxation and competitiveness, within the framework of the contemporary pandemic scenario. The observation of the close link that exists between legal certainty in tax matters, on the one hand, and the attractiveness of our country for investors (i.e. a specific mission of the PNRR), on the other, leads to a reflection upon the main issues related to the Italian tax legislation and to the formulation of different reform proposals, in order to neutralize them. The different issues taken into consideration range from the irrelevance of the adoption of an effective Tax Control Framework in the context of corporate liability pursuant to article 25-quinquiesdecies of the Legislative Decree No. 231/2001 to the critical issues related to the principles of ne bis in idem and autonomy of corporate liability, without neglecting the extreme complexity that has always characterized tax matters, both because of the relevant regulatory framework and of its application by judges. Among the reforms proposed in the paper, the digitalization of communication between tax authorities and taxpayers (in particular, businesses) has a pivotal role, as an essential precondition for the implementation of every other relevant regulatory intervention.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Postdemocrazia e consenso alla tassazione¹ *

Estratto: Le democrazie occidentali sono contrassegnate da crisi e paradossi molto profondi. Questa fase storica, la nostra, è comunemente chiamata “postdemocrazia”, sospesa tra forma democratica e sostanza parzialmente ademocratica Fra i suoi problemi più acuti v’è quello del consenso alla tassazione. Le tradizionali motivazioni valoriali non sono più in grado di consolidarlo, come non è più sufficiente il motto no taxation without rapresentation, divenuto ormai un simulacro privo di sostanza e forza legittimante, sebbene elevato a rango costituzionale dall’art. 23 della Carta. Il lavoro si propone di analizzare questi fenomeni e di verificare, alla luce delle moderne scienze dell’economia comportamentale e della neuroeconomia la possibilità di recuperare, nel metodo, la radice dell’individualità impositiva per la costruzione di un sistema fiscale rinnovato che intenda contrastare il sentimento della ribellione all’autorità costituita. Il lavoro si conclude con considerazioni propositive sui limiti minimo e massimo alla tassazione e sugli strumenti di determinazione quantitativa della materia imponibile rimessa a preventivi accordi individuali.

Abstract: Western democracies are marked by very deep crises and paradoxes. This historical phase, ours, is now commonly called "post-democracy". Among his most acute problems is that of consent to taxation. Traditional value reasons are no longer able to cement it, just as the motto no taxation without representation is no longer enough, which has now become a simulacrum devoid of legitimising substance and force, although elevated to constitutional rank by art. 23 of the Charter. The work aims to analyse these phenomena and verify, in the light of modern sciences of behavioural economics and neurobiology applied to economics, the possibility of recovering, in the method, the root of tax individuality for the construction of a renewed tax system that intends to counteract the feeling of rebellion against constituted authority. The work ends with proactive considerations on the minimum and maximum limits to taxation and on the quantitative determination of taxable material subject to prior individual agreements.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Alessandro Giovannini

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Avviamento, metodi di valutazione e contraddittorio preventivo*

Estratto: L’impiego di modelli matematici per la stima del valore di avviamento è, di norma, un passaggio obbligato dovendo essere rappresentata, attraverso l’impiego di una serie di variabili più o meno complesse, una grandezza aziendale nella sua dimensione quantitativa. I modelli in parola devono però essere animati da logica e presupposti solidi e, sotto questo profilo, molto consistenti sono i dubbi che circondano l’utilizzo del criterio di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, che, sebbene sia regolato da una disposizione da tempo abrogata, continua ad essere riferimento costante per la prassi accertativa. Queste ed altre criticità portano al riconoscimento della centralità del contraddittorio preventivo che, in prospettiva de iure condendo, dovrebbe essere valorizzato per evitare valutazioni astratte e fonte di notevole contenzioso.

Abstract:
The use of mathematical models to appraise the goodwill value is, as a general rule, mandatory route as a business entity has to be represented in its quantitative dimension through a set of variables more or less complicated. Such models must be livened up by strong logic as well as bases and, under this perspective, doubts regarding the use of D.P.R. no. 460 of 1996 criterion, which, although ruled by a regulation repealed since long ago, keeps being a steady reference for the audit practice. These and further criticalities lead to acknowledgment of the prearranged contradictory centrality, which, under a iure condendo perspective, should be appreciated to avoid theoretical appraisals causing a great deal of controversies.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Pier Luca Cardella

Le (necessarie?) ripercussioni della rettifica del reddito della società personale sul socio*

Estratto: Il presente contributo analizza una decisone della Suprema Corte che affronta due interessanti profili del rapporto (processuale e sostanziale) tra la società di persone e i singoli soci. In primo luogo, si afferma che l’omessa applicazione del litisconsorzio necessario tra i soci e la società non comporta la nullità delle sentenze emesse nei rispettivi procedimenti qualora risulti di fatto escluso il rischio di un possibile contrasto tra giudicati: il che si verifica nel caso di sentenze adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione essenzialmente unitaria. Tale posizione suscita qualche perplessità, nella misura in cui impone al giudice di effettuare un controllo di coerenza “nel merito” delle varie sentenze, prima di dichiarare un’eventuale nullità “in rito” delle stesse, In secondo luogo, si specifica che l’annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società prevale anche sul giudicato diretto di segno contrario che si sia formato nei confronti del socio. Una conclusione di rilievo significativo, in quanto supera il precedente orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2008.

Abstract:
The article analyses a decision of the Supreme Court which deals with two interesting aspects of the (procedural and substantive) relationship between a partnership company and its members. Firstly, it is stated that the failure to apply the meeting of processes of the partners and the company does not lead to the nullity of the judgments given in the respective proceedings if the risk of a possible conflict of judgments is effectively excluded: this occurs in the case of judgments adopted by the same panel of judges in the same composition, in the same circumstances and in the context of an essentially unitary treatment. This position raises some doubts, insofar as it requires the court to check the consistency "on the merits" of the various judgments before declaring the nullity of procedures. Secondly, it is specified that the annulment of the assessment issued against the company also prevails over any direct judgment to the contrary against the individual member. This is a significant conclusion, as it overcomes the previous orientation expressed by the Italian Supreme Court in its Joint Sections in 2008.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Tiziana Ventrella

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