Estratto: La sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nell’occuparsi della nozione di “caso d’uso” ai fini dell’imposta di registro, ha risolto il contrasto giurisprudenziale circa l’applicazione del tributo alla ricognizione di debito, ritenendo incontroversa la natura di atto meramente ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento del debito, il cui deposito in sede di procedimento monitorio non integrerebbe “caso d’uso”. In relazione a quest’ultimo profilo, la pronuncia, oltre a non riuscire a porre fine al dibattito relativo all’esatta individuazione del “caso d’uso”, presenta criticità in ordine ai rapporti con l’istituto dell’enunciazione. Invece, con riferimento all’assoggettamento ad imposizione della ricognizione di debito, la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite appare apprezzabile, in quanto, sebbene l’atto di riconoscimento del debito non sia idoneo a produrre effetti innovativi della realtà giuridica, si tratta comunque di una fattispecie suscettibile di esprimere una particolare attitudine alla contribuzione che giustifica l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Malgrado alcuni punti ancora oscuri, l’intervento delle Sezioni Unite appare pregevole, laddove offre una chiave di lettura fondata sulla ricostruzione della fattispecie che esclude qualsiasi valenza patrimoniale della ricognizione di debito, in quanto istituto non idoneo a produrre effetti modificativi del rapporto sottostante e a generare obbligazioni nuove e autonome.
Abstract: Judgment no. 7682 of 16 March 2023, pronounced by the United Sections of the Supreme Court, in dealing with the notion of "case of use" for the purposes of registration tax, resolved the jurisprudential conflict regarding the application of the tax to the acknowledgement of debt, holding that the nature of a merely declaratory act of recognition of debt, the filing of which in the enforcement proceedings would not constitute a “case of use”, was uncontroversial. In relation to this last profile, the ruling, in addition to failing to put an end to the debate on the exact identification of the "case of use", presents critical issues in relation to the relationship with the institution of the declaration. On the other hand, with reference to the taxation of the acknowledgement of debt, the solution put forward by the United Sections appears appreciable, since, although the act of recognition of the debt is not capable of producing innovative effects on the legal reality, it is nevertheless a case capable of expressing a particular attitude of contribution that justifies the application of registration tax at a fixed rate. In spite of some still obscure points, the intervention of the United Sections appears to be praiseworthy, in that it offers an interpretation based on the reconstruction of the case that excludes any patrimonial value of the acknowledgement of debt, as an institution not capable of producing modifying effects on the underlying relationship and generating new and autonomous obligations.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
Scrittura privata - Nota di accompagnamento - Art. 6 dpr 131/1986 - Imposta di registro - Deposito di un documento ai fini probatori in un contenzioso - Caso d'uso - inconfigurabilità - Scrittura privata non autenticata di ricognizione del debito - Soggezione a imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.
Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce “caso d'uso” in relazione all’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, ha carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.
di Salvatore Antonello Parente