DOTTRINA

The spanish origins of the Magna Carta: some thoughts upon consent to taxation and tax duty*

Estratto: Il saggio si propone di collocare la Magna Carta nel più generale contesto europeo e, soprattutto, di dimostrare che, per ciò che riguarda la tassazione, stabiliva un doppio limite al “consenso all’imposta”: per un verso, il consenso non era più individuale ma assembleare: per altro verso, esso era necessario solo là dove non fosse riconosciuta la necessità della spesa che doveva essere finanziata. In definitiva, veniva ribadita la prevalenza del dovere tributario sul consenso all’imposta. E questo, guardando all’epoca contemporanea, potrebbe costituire una chiave di lettura per gli sviluppi della fiscalità unionale e internazionale.
Abstract:
This essay aims at placing the Magna Carta into a more generale European context and, most of all, at showing that, with respect to taxation, it established two limitation to the principle of “consent to taxation": on the one hand, such consent ceased to be and individual matter and became a specific concern of an “assembly”; on the other hand, it was necessary only where the public nature of the expenditures to be funded was in question. In other words, the Magna Carta underlined the prevalence of tax duty upon consent to taxation. And this feature, from a contemporary perspective, may provide a key to the understanding of the developments in the field of European union and international taxation,
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Concordato preventivo e progettazione giuridica del reddito*

Estratto: Il concordato preventivo biennale tributario, introdotto dal DLlgs. n. 13 del 2024, qualifica la riforma tributaria in termini strutturalmente innovativi. Su questo aspetto vi è sostanziale concordia fra i commentatori. Non vi è concordia, invece, sul suo inquadramento sistematico e sulla sua conformità costituzionale in relazione al reddito tassato. Sono questi i temi che il saggio approfondisce in un percorso ricostruttivo che coinvolge, per un verso, le categorie generali dell’accertamento, del provvedimento e del negozio giuridico, e, per un altro, i principi fissati negli art. 2, 3 e 53 Cost. con particolare riguardo alla ragionevolezza, congruità e proporzionalità, per terminare con un esame del requisito dell’“effettività” del reddito, del diritto all’informazione e del diritto al contraddittorio, funzionali, questi diritti, alla formazione di una volontà pienamente consapevole del contribuente e alla migliore ricostruzione possibile della capacità contributiva contenuta nella proposta di concordato avanzata dall’Agenzia delle entrate.
Abstract:
The biennial tax preventive agreement, introduced by Legislative Decree no. 13 of 2024, qualifies the tax reform in structurally innovative terms. On this aspect there is substantial agreement among commentators. There is no agreement, however, on its systematic framework and its constitutional compliance in relation to taxed income. These are the themes that the essay explores in depth in a reconstructive path that involves, on the one hand, the general categories of assessment, provision and legal transactions, and, on the other, the principles established in the articles. 2, 3 and 53 of the Constitution with particular regard to reasonableness, congruity and proportionality, to end with an examination of the requirement of the "effectiveness" of the income, the right to information and the right to cross-examination, these rights functional to the formation of a once fully aware of the taxpayer and the best possible reconstruction of the contributory capacity hypothesized in the composition proposal advanced by the Agency.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Alessandro Giovannini

Testi unici, codice tributario e technological management: prospettive di un sistema strutturalmente intricato*

Estratto: Questo scritto propone delle riflessioni sulle possibili linee di evoluzione del sistema tributario italiano nella prospettiva della prossima emanazione dei testi unici e, poi ancora, dell’eventuale adozione di un codice tributario (previsti dall’art. 21 della legge delega n. 111 del 2023 per la riforma fiscale), al fine di verificare in che termini tali strumenti normativi possano costituire una chance per dare finalmente certezza e stabilità al diritto tributario e, al contempo, possano assumere una specifica valenza anche in funzione di una gestione tecnologica sempre più pervasiva del rapporto fisco-contribuente. Ipotizzando uno scenario futuristico di morte del diritto, si ritiene urgente già oggi vigilare affinché le ragioni di ottimizzazione dei costi dell’azione amministrativa e l’obiettivo della riduzione del contenzioso, non rendano sproporzionate e lesive delle garanzie costituzionali le scelte di un legislatore nazionale che pur voglia farsi forte delle potenzialità della tecnologia.
Abstract:
This paper proposes a study on the possible evolutions of the Italian tax system in the perspective of the next issuing of the Consolidated laws and, then, of the possible adoption of a Tax code (provided for by art. 21 of the enabling law no. 111 of 2023 for the Tax reform), in order to verify in what terms these regulatory instruments can constitute a chance to finally give certainty and stability to tax law and, at the same time, they can take on a specific value also in relation to an increasingly pervasive technological management of the relationship - between the tax authorities and the taxpayer. Hypothesizing a futuristic scenario of the death of law today, it is already considered urgent to ensure that the reasons for optimizing the costs of administrative action and the objective of reducing litigation do not make the choices of a national legislator, - who is looking for advantage of the potential of technology, disproportionate and detrimental to constitutional guarantees.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Valeria Mastroiacovo

La ZES Unica del Mezzogiorno: credito d'imposta per gli investimenti e prospettive di rilancio dello sviluppo socioeconomico territoriale*

Abstract: La disciplina italiana sulle Zone Economiche Speciali regionali ed interregionali introdotta nel 2017, è stata recentemente superata a seguito dell’introduzione della Zona Economica Speciale Unica Mezzogiorno, volta ad includere nei benefici l’intero territorio meridionale.  Si tratta di un’innovazione, non solo, formale, essendo mutato sia il profilo geografico dello strumento in esame, sia il quadro della governance e degli incentivi fiscali allo stesso riferibili. Diventa, dunque, interessante verificarne i tratti di discontinuità rispetto alla disciplina previgente, per evidenziarne i principali profili qualificanti e preconizzarne, ove possibile, gli esiti, in termini di sviluppo socio-economico territoriale.
Abstract:
The Italian Regulation on Regional and Interregional Special Economic Zones, introduced in 2017, was recently replaced following the introduction of the Southern Single Special Economic Zone, aimed at including the entire territory of the southern regions.  This is not only a formal innovation, as both the geographical profile of the instrument in question and the governance framework and the tax incentives associated with it have changed. It becomes therefore interesting to verify the characteristics of discontinuity with respect to previous regulations, highlight the main qualifying profiles and predict, where possible, the results, in terms of territorial socio-economic development.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Chiara Fontana

DLTs, cripto-attività e "creazione di valore digitale", prime notazioni e spunti sulla soggettività passiva*

Estratto: Il contributo si propone di investigare se, e in che misura, le cripto-attività possano essere considerati beni giuridici (digitali) suscettibili di disvelare una rappresentazione di valore digitale e, quindi, forieri di una ricchezza imponibile in capo ai soggetti che tali cripto-attività gestiscono, generano e/o scambiano. Preliminare all’approfondimento di tali profili è, tuttavia, la comprensione delle infrastrutture informatico-algoritmiche che costituiscono elemento essenziale e necessario alla circolazione delle cripto-attività: ovverosia, le tecnologie a registro distribuito (Distributed Ledger Technologies – DLTs), di cui la tecnologia blockchain rappresenta il protocollo applicativo di piú ampia diffusione e studio. Di qui, acquista centralità sistematica valutare attraverso quali percorsi giustificativi, ed elaborazioni maggioritarie diffuse in dottrina, è possibile inferire i primi rilievi e spunti ricostruttivi in termini di esistenza o meno di una soggettività tributaria passiva in capo ai “soggetti gestori” (e.g. Decentralised Autonomous Organisations – DAOs) e agli altri «participants» alla DLTs.
Abstract
This essay is aimed at analysing whether, and to what an extent, crypto-assets may be regarded as digital assets suitable to embed an equivalent digital representation of value and, for this reason, in such a position to manifest a taxable wealth towards those subjects who handle, generate and/or exchange the crypto-assets thereof. In this vein, stands as a preliminary set of knowledges the examination of those algorithmic and encrypted infrastructures which constitute the essential basis for the exchange of crypto-assets: namely, distributed ledger technologies (DLTs), among which the blockchain represents the most diffused applicative protocol. Hence, it is maintained matter of interest the consideration of which justification pathways very first attempts and food for thought may be grounded on to outline what kinds of essential elements should be met to establish a tax liability towards both the administers of such DLTs (e.g. Decentralised Autonomous Organisations – DAOs), and, after a substantial and objective differentiation, against the other «participants» to the DLTs.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Filippo Castagnari

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Regolarità fiscale e giurisdizione*

Abstract: La corte di cassazione conferma la giurisdizione del giudice ordinario quando l’azione proposta da un contribuente abbia come oggetto l’esattezza della dichiarazione di regolarità fiscale e non avvenga nel contesto dell’impugnazione degli atti amministrativi relativi ad una gara pubblica, rispetto alla quale la dichiarazione abbia comportato la esclusione del contribuente stesso. Se l’affermazione convince rispetto alla cognizione incidentale del giudice amministrativo, meno persuasiva appare la esclusione della giurisdizione tributaria, che appare espressione di una tendenza restrittiva emersa anche in altre occasioni, tendenza che mira a circoscrivere l’intervento del giudice tributario alla presenza di una “pretesa” tributaria.
Abstract:
The Supreme Court confirms the jurisdiction of the ordinary judge when the action proposed by a taxpayer has as its object the accuracy of the declaration of tax regularity and does not occur in the context of the challenge of administrative acts relating to a public tender, with respect to which the declaration has led to the exclusion of the taxpayer himself. If the affirmation is convincing with respect to the incidental knowledge of the administrative judge, the exclusion of the tax jurisdiction appears less persuasive, which appears to be the expression of a restrictive tendency that has also emerged on other occasions, a tendency that aims to limit the intervention of the tax judge to the presence of a tax "claim"
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
GIURISDIZIONE - Attestazione - Regolarità fiscale - Rateazione del debito tributario - Sindacato di legittimità sull'atto di certificazione oggetto di contestazione
Quando una certificazione di regolarità fiscale viene contestata dal contribuente in via autonoma, in applicazione del criterio del petitum sostanziale la giurisdizione sulla relativa lite appartiene al giudice ordinario, non essendo oggetto dell’azione un provvedimento amministrativo basato su quella certificazione, rispetto al quale sarebbe stata possibile la cognizione in via incidentale da parte del giudice amministrativo. Va invece esclusa la giurisdizione tributaria, non tanto perché l’atto risulti escluso dall’elenco di atti impugnabili ma perché l’atto contestato non reca una pretesa impositiva

di Massimo Basilavecchia

Caso d'uso, ricognizione di debito e imposta di registro: l'ermeneutica delle Sezioni Unite tra conferme e smentite*

Estratto: La sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nell’occuparsi della nozione di “caso d’uso” ai fini dell’imposta di registro, ha risolto il contrasto giurisprudenziale circa l’applicazione del tributo alla ricognizione di debito, ritenendo incontroversa la natura di atto meramente ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento del debito, il cui deposito in sede di procedimento monitorio non integrerebbe “caso d’uso”. In relazione a quest’ultimo profilo, la pronuncia, oltre a non riuscire a porre fine al dibattito relativo all’esatta individuazione del “caso d’uso”, presenta criticità in ordine ai rapporti con l’istituto dell’enunciazione. Invece, con riferimento all’assoggettamento ad imposizione della ricognizione di debito, la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite appare apprezzabile, in quanto, sebbene l’atto di riconoscimento del debito non sia idoneo a produrre effetti innovativi della realtà giuridica, si tratta comunque di una fattispecie suscettibile di esprimere una particolare attitudine alla contribuzione che giustifica l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Malgrado alcuni punti ancora oscuri, l’intervento delle Sezioni Unite appare pregevole, laddove offre una chiave di lettura fondata sulla ricostruzione della fattispecie che esclude qualsiasi valenza patrimoniale della ricognizione di debito, in quanto istituto non idoneo a produrre effetti modificativi del rapporto sottostante e a generare obbligazioni nuove e autonome.
Abstract:
Judgment no. 7682 of 16 March 2023, pronounced by the United Sections of the Supreme Court, in dealing with the notion of "case of use" for the purposes of registration tax, resolved the jurisprudential conflict regarding the application of the tax to the acknowledgement of debt, holding that the nature of a merely declaratory act of recognition of debt, the filing of which in the enforcement proceedings would not constitute a “case of use”, was uncontroversial. In relation to this last profile, the ruling, in addition to failing to put an end to the debate on the exact identification of the "case of use", presents critical issues in relation to the relationship with the institution of the declaration. On the other hand, with reference to the taxation of the acknowledgement of debt, the solution put forward by the United Sections appears appreciable, since, although the act of recognition of the debt is not capable of producing innovative effects on the legal reality, it is nevertheless a case capable of expressing a particular attitude of contribution that justifies the application of registration tax at a fixed rate. In spite of some still obscure points, the intervention of the United Sections appears to be praiseworthy, in that it offers an interpretation based on the reconstruction of the case that excludes any patrimonial value of the acknowledgement of debt, as an institution not capable of producing modifying effects on the underlying relationship and generating new and autonomous obligations.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
Scrittura privata - Nota di accompagnamento - Art. 6 dpr 131/1986 - Imposta di registro - Deposito di un documento ai fini probatori in un contenzioso - Caso d'uso - inconfigurabilità - Scrittura privata non autenticata di ricognizione del debito - Soggezione a imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.
Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce “caso d'uso” in relazione all’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986.
La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, ha carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.

di Salvatore Antonello Parente

Iva

La società di gestione non risponde del debito IVA per operazioni relative al fondo*

Estratto: Si segnalano pregi e limiti di una decisione che fa luce su un problema annoso, la rilevanza fiscale delle diverse forme di separazione patrimoniale, ma con un approccio discutibile. Il problema della responsabilità patrimoniale della sgr, che non risponde dei debiti relativi a presupposti impositivi verificatisi nel fondo, può infatti risolversi a prescindere dalla soggettività del fondo, in base a precise disposizioni normative.
Abstract: We point out the merits and limits of a decision that sheds light on a long-standing problem – the relevance for tax purposes of different forms of asset separation – but with a questionable approach. The problem of the sgr’s asset liability may in fact receive a solution regardless of the subjectivity of the fund, based on precise provisions.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Tributi - Iva - Fondi comuni di investimento - Liquidazione - Responsabilità della società di gestione - Esclusa
In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che lo ha amministrato, con riferimento al mancato pagamento dell’iva, salva la eventuale contestazione di un diverso titolo di responsabilità.

di Daniele Cane'

Rilevanza della disciplina dell'esterovestizione ai fini dell'imposta di registro*

Estratto: Con la sentenza 6 febbraio 2024, n. 3386, la Corte di cassazione si è pronunciata sui criteri di individuazione della residenza fiscale in un contenzioso che verteva sulla graduazione dell’imposta di registro destinata a colpire un atto di conferimento di un bene immobile a favore di una società con sede nel Regno Unito.Nell’atto era stata invocata l’agevolazione prevista dalla nota IV dell’art. 4, Parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, consistente nell’imposizione fissa e non proporzionale, in materia di apporti immobiliari a favore di società con sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione Europea.  Per verificare la genuinità dello stabilimento estero in vista dell’accertamento dei presupposti applicativi dell’agevolazione in parola, la Suprema Corte rinviene un fonte interpretativa utile nel comma 3 dell’art. 73 del TUIR (nella versione antecedente le modifiche apportate dal D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), giungendo così ad estenderne la sfera di efficacia anche nell’ambito dell’imposta di registro.Da ultimo, la pronuncia offre l’occasione per svolgere qualche considerazione conclusiva alla luce dell’evoluzione del dettato dei commi 3 e 5-bis dell’art. 73 TUIR ad opera dell’art. 2, comma 1, lettere a e b) del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Abstract: By judgment 6 February 2024, n. 3386, the Supreme Court ruled on the criteria for identifying tax residence in a dispute which concerned the graduation of the registration tax intended to apply to a deed of transfer of real estate to a company based in the United Kingdom. In the deed was invoked the relief provided in note IV of article 4, Part I of the tariff attached to the Presidential Decree. n. 131 of 1986, consisting of fixed and non-proportional taxation on real estate contributions to companies with registered or administrative headquarters in another member state of the European Union. To verify the genuineness of the foreign establishment in view of ascertaining the application conditions of the benefit in question, the Supreme Court finds a useful interpretative source in paragraph 3 of the art. 73 of the TUIR (in the version prior to the amendments made by Legislative Decree 27 December 2023, n. 209), thus extending its sphere of effectiveness also in the context of the registration tax. Finally, the judgment offers the opportunity to make some final considerations in light of the evolution of the provisions of paragraphs 3 and 5-bis of the art. 73 TUIR by art. 2, paragraph 1, letters a and b) of Legislative Decree 27 December 2023, n. 209.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
IMPOSTA DI REGISTRO
- Esterovestizione - Residenza societaria - Art. 73, TUIR - Principio generale - Applicabilità all’imposta di registro Il contrasto del fenomeno dell’esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell’ordinamento applicabile, non soltanto alle imposte sui redditi, ma anche alle imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto applicabili i criteri dettati dall’art. 73, comma 3 del T.U.I.R., nella versione pro tempore vigente, anche per accertare la residenza fiscale di una società, in relazione alla disposizione agevolativa recata dall’art. 4, nota IV, della parte I della Tariffa allegata al Testo Unico dell’imposta di registro.

di Angelica Chiara Tazzioli

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