DOTTRINA

La sentenza della Corte costituzionale sull’attuazione del regionalismo asimmetrico*

Estratto: Si commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 osservando che essa, pur non cancellando del tutto la Legge n. 86 del 2024 per l’attuazione del regionalismo asimmetrico, ha avuto l’effetto di annullarla in diversi importanti punti, di dare un’interpretazione costituzionalmente corretta in altri sollecitando il Parlamento a riempire i conseguenti vuoti. Si rileva, in particolare, che la Corte ha preso atto dell’emersione di gravi lacune legislative che l’hanno portata a dichiarare incostituzionali sia le norme riguardanti i criteri per la ripartizione delle materie tra Stato e Regioni, sia le procedure parlamentari per la definizione dei LEP, sia la determinazione delle aliquote di compartecipazione per il finanziamento delle nuove funzioni. Si esprime tuttavia qualche dubbio su quella parte della sentenza nella quale si qualifica coerente al meccanismo della compartecipazione la clausola di invarianza finanziaria.
Abstract:
This article comments on Constitutional Court judgment no. 192 of 2024, noting that although the ruling did not entirely strike down Law no. 86 of 2024—enacted to implement asymmetric regionalism—it effectively annulled the law in seven significant areas and provided a constitutionally sound interpretation in five others. In doing so, the Court urged Parliament to fill the resulting legislative gaps to ensure the full functionality of the framework. The analysis highlights, in particular, that the Court acknowledged the emergence of serious legislative shortcomings, which led it to declare unconstitutional the provisions concerning: the criteria for allocating competences between the State and the Regions; the parliamentary procedures for defining the Essential Levels of Performance (LEPs); and the determination of the revenue-sharing rates for funding the new functions. Nonetheless, the article expresses certain doubts regarding the part of the judgment in which the financial neutrality clause is deemed consistent with the revenue-sharing mechanism.

* In queste pagine si presenta il testo aggiornato della relazione svolta dall’Autore al Convegno dell’Istituto Luigi Sturzo su “Unità del sistema politico e autonomie territoriali dopo le sentenze della Corte costituzionale”

di Franco Gallo

L'abuso del diritto nel recente atto di indirizzo: da principio a regola*

Estratto: Nel commentare il recente atto di indirizzo sull’abuso del diritto si evidenzia come sia per la sua forma, sia per il suo contenuto, l’orientamento espresso si collochi nel contesto di un temperamento dell’atteggiamento radicale che ha connotato l’orientamento della giurisprudenza e della prassi amministrativa nell’ultimo decennio.
Abstract:
In commenting on the recent policy document on abuse of rights, it is underscored that, both in form and content, the approach taken is part of a broader trend towards moderation in the radical stance that has characterized case law and administrative practice over the last decade.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Processo tributario ed efficacia extrapenale della sentenza di assoluzione*

Estratto: L’elemento intorno al quale ruota la recente riforma dei rapporti fra processo penale e processo tributario è l’identità del fatto materiale. Nel nuovo spartito normativo l’accertamento della sua inesistenza consacrata in una sentenza irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento produce effetti esterni di giudicato, collegando in questo modo i due processi. Il lavoro si propone di analizzare le questioni sorte nell’interpretazione dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 e, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione e di quella della Corte costituzionale, di offrire percorsi argomentativi coerenti, disposti a valorizzare i princìpi costituzionali e a preservare la giustizia sostanziale alla stregua di valore fondativo del diritto posta alla base della nuova disciplina.
Abstract:
The element around which the recent reform of the relationship between criminal process and tax process revolves is the identity of the material fact. In the new regulatory score, the ascertainment of its non-existence consecrated in an irrevocable sentence pronounced following the hearing produces external effects of res judicata, thus unifying the two processes. The work aims to analyze the issues that arose in the interpretation of art. 21-bis of Legislative Decree no. 74/2000 and, pending the ruling of the United Sections of the Court of Cassation and that of the Constitutional Court, to offer coherent argumentative paths, willing to enhance the constitutional principles and to preserve substantial justice in the same way as the founding value of the law..

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Alessandro Giovannini

Brevi note sull'applicabilità dell'Irap alle associazioni professionali*

Estratto: Anche alla luce della soppressione dell’Irap per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, disposta dalla Legge di Bilancio 2022, la sottoposizione indiscriminata all’imposta di tutte le associazioni professionali potrebbe determinare un’ingiustificata disparità di trattamento, qualora l’ente risulti privo di una struttura organizzativa rilevante. Appare pertanto più coerente ritenere che, in tali ipotesi, operi una presunzione relativa, idonea a consentire al contribuente di dimostrare che, pur svolgendo l’attività in forma associata, difetti in concreto un’autonoma organizzazione, distinta dalle persone fisiche che la compongono.
Abstract
: In light of the abolition of IRAP for individual enterprises and self-employed individuals introduced by the 2022 Budget Law, the blanket application of the tax to all professional associations may result in an unjustified disparity in treatment, particularly where the association does not exhibit a meaningful organizational structure. It is therefore more consistent with the rationale underlying the exemption to adopt the view that, in such cases, a relative presumption should apply, allowing the taxpayer to demonstrate that, although the activity is carried out in an associated form, no autonomous organization exists that is distinct from the individuals comprising it.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Nicolo' Zanotti

Responsabilità dell'ente da reato tributario: profili critici della disciplina* **

Estratto: Il contributo si propone di rivedere criticamente i profili di interazione normativa tra il sistema delle sanzioni tributarie, penali e non penali, e la disciplina sulla responsabilità da reato dell’ente. Dopo aver ricostruito gli snodi fondamentali del diritto vigente, il quale eleva il soggetto collettivo a centro d’imputazione di sanzioni amministrative e “para-penali”, l’analisi mette in evidenza l’importanza di una corretta comprensione (e applicazione) dei criteri di ascrizione della particolare forma responsabilità disciplinata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché l’insufficienza dell’attuale quadro normativo nel garantire il rispetto del divieto di bis in idem processuale e sostanziale. Di qui la necessità di un nuovo intervento di riforma, modellato sulle peculiarità che caratterizzano l’autonomo sistema della responsabilità dell’ente da reato.
Abstract:
This paper explores the relationship between tax penalties (criminal and non-criminal) and the legal framework on corporate criminal liability. The paper analyses legislation that provides for the independent liability of legal entities with regards to administrative sanctions and quasi criminal penalties. It then goes on to highlight the importance of an accurate understanding and application of the criteria used to attribute criminal liability of legal entities as provided by Legislative Decree 8 June 2001, n. 231. The analysis additionally observes how the legal framework does not guarantee the protection of legal entities from double jeopardy (ne bis in idem) from a procedural and substantial point of view. Ultimately the paper argues that should a new legal reform occur, it must take into account the peculiarities of the unique system governing corporate criminal liability.

* Il lavoro riproduce, ampliandoli e rivedendoli, i contenuti della relazione al convegno “La riforma del sistema sanzionatorio tributario e i nuovi rapporti con il processo penale”, svoltosi il 2 aprile 2025 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo.
** Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Gabriele Fiorella

Nuove prove e nuovi documenti in appello*

Estratto: Il riformato articolo 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha introdotto il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e, in particolare, di deposito di nuovi documenti in grado d’appello (prima liberamente producibili), prevedendo tuttavia due deroghe per i casi d’indispensabilità del documento ai fini della decisione della causa o di non imputabilità per la mancata produzione nei termini, cui si associa la proponibilità di nuovi motivi d’impugnazione. Il citato divieto di nuovi mezzi di prova è invece inderogabile per alcune categorie di documenti individuati nel terzo comma dell’articolo 58, per una parte dei quali, tuttavia, (deleghe, procure e atti di conferimento di potere) esso è già stato oggetto di declaratoria d’incostituzionalità da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 36/2025. Alle criticità censurate dalla pronuncia - tra cui quelle che hanno portato la Corte costituzionale a limitare i nuovi divieti ai soli giudizi instaurati in primo grado a far data dall’entrata in vigore della riforma - si somma l’incerta efficacia del divieto rispetto alla riduzione dei tempi processuali, essendo facile immaginare, al contrario, il gravoso impegno futuro richiesto alla giurisprudenza per delineare i confini applicativi del nuovo istituto, oltretutto con (forse inutile) sacrificio della ricerca della verità materiale nel processo.
Abstract:
The reformed article 58 of Legislative Decree No. 546 of 1992 introduced the prohibition of admitting new evidences and, in particular, the filing of new documents in appeal (previously freely producible), however providing for two exceptions for cases where the document is indispensable for the trial judgment or where there is no fault for the failure to produce within the terms, which is associated with the admissibility of new reasons for appeal. The aforementioned prohibition of new evidences is instead non-derogable for certain categories of documents identified in the third paragraph of article 58, for some of which (delegations, powers of attorney, and acts of conferral of power), however, it has already been the subject of a declaration of unconstitutionality by the Constitutional Court with judgment No. 36/2025. The critical issues censured by the ruling - including those that led the Constitutional Court to limit the new prohibitions to judgments initiated in the first tier from the date of the reform's entry into force - are compounded by the the problem of uncertain effectiveness of the prohibition with respect to reducing judicial timelines, as it is easy to imagine, on the contrary, the heavy future burden required of the judiciary to delineate the applicable boundaries of the new institution, moreover perhaps with a (likely unnecessary) sacrifice of the search for truth in the process.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Lorenzo Bianchi

Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti nel processo tributario*

Estratto: Il saggio si propone di svolgere alcune preliminari considerazioni dopo la positivizzazione dei principi di chiarezza e sinteticità all’interno del processo tributario. Dopo una breve premessa sulla rilevanza e la vaghezza dei parametri di chiarezza e sinteticità negli atti processuali sotto un profilo sintattico ed espositivo, viene poi illustrato come tali principi siano già stati recepiti nel corso degli ultimi anni nei processi diversi da quello tributario. Alla luce di ciò, viene quindi effettuata un’analisi comparativa dell’art. 17-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992 e delle altre norme ad esso correlate con le corrispondenti norme adottate nelle altre giurisdizioni, sottolineandone le linee d’ombra e i possibili sviluppi applicativi.
Abstract:
This essay aims to carry out some preliminary considerations after the enactment of the principles of clarity and brevity within the Italian tax trial. After a brief foreword about relevance and vagueness of clarity and brevity as main parameters in the procedural documents, both from a syntactical and expository point of view, it is explained how said principles have been implemented during the last years in procedure codes other than tax one. At the light of above, a comparative analysis of art. 17-ter of Legislative Decree No. 546 of 1992 and other regulations related to it with the corresponding rules adopted for other jurisdictions is carried out, highlighting its grey areas and possible developments.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Sara Formichetti

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Agevolazione "prima casa" applicata alle unità collabenti: prospettive di ampliamento della misura?*

Estratto: L’evoluzione interpretativa dell’agevolazione “prima casa”, guidata dalla giurisprudenza di legittimità, ha progressivamente consolidato un impianto fondato sui parametri di cui agli artt. 42 e 47 Cost., incentrato sulla tutela dell’investimento privato per l’acquisto della prima abitazione. Tale impostazione ha ampliato l’ambito oggettivo della misura, includendo anche beni potenzialmente idonei all’uso abitativo, come unità collabenti e immobili in costruzione. In linea con la ratio agevolativa, e in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), appaiono maturi i tempi per l’estensione del beneficio anche ai terreni edificabili, destinati alla realizzazione di abitazioni. Si auspica pertanto un intervento legislativo che formalizzi tali aperture interpretative, promuovendo maggiore certezza e coerenza nel quadro delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
Abstract:
The evolution in the interpretation of the "first home" tax relief, guided by case law, has progressively consolidated a framework based on the parameters set forth in Articles 42 and 47 of the Constitution, focused on protecting private investment in the purchase of a first home. This approach has broadened the scope of the measure, including assets potentially suitable for residential use, such as dilapidated units and properties under construction. In line with the rationale for the relief, and in accordance with the principle of substantive equality (Article 3 of the Constitution), the time appears ripe to extend the benefit to building land intended for residential construction. Therefore, legislative intervention formalizing these interpretative openings is desirable, promoting greater certainty and consistency within the framework of indirect tax relief.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Tributi - Agevolazione prima casa - Art. 1, Nota II bis, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 - Idoneità abitativa dell'immobile - Non necessaria - Immobile collabente - Suscettibilità dell'immobile ad essere destinato all'uso abitativo In tema di agevolazione per l'acquisto della "prima casa" ex art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all'acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell'immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo.
Imposta di registro - Agevolazione prima casa - Fabbricato collabente – Nozione - Costruzioni iscritte in catasto - Categoria F/2 senza attribuzione di rendita - Degrado dell'immobile privo di capacità reddituale - Esclusione dell'Ici

di Lorenzo Pennesi

Note in tema di agevolazioni fiscali e sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale*

Estratto: Su rinvio pregiudiziale del Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino-Alto Adige, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla supposta disparità di trattamento che consegue alla normativa sul contributo di esenzione della Provincia autonoma di Trento, in contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione. Nel dettaglio, la Legge della Provincia autonoma 4 agosto 2015, n. 15, prevede un’esenzione dal contributo di costruzione nel caso di intervento volto all’edificazione della prima casa nel territorio provinciale. La fruizione del beneficio è tuttavia preclusa per quei richiedenti il cui coniuge sia titolare di altri immobili idonei ad essere adibiti a prima abitazione siti nel territorio della Provincia; la medesima preclusione non è invece prevista per i conviventi more uxorio. La Corte rinviene nella normativa censurata gli estremi per una pronuncia di irragionevolezza costituzionale, ritenendo le norme di esenzione non giustificate da alcun interesse generale. In questo quadro, considerazioni sui poteri del legislatore provinciale e sulla facoltà di istituire tributi locali e annesse esenzioni inducono a soppesare l’intensità del sindacato della Corte, che già dalla pronuncia del 24 giugno 2020, n. 120, sembra aver adottato uno scrutinio più scrupoloso sull’impianto normativo delle agevolazioni sottoposte al vaglio costituzionale. In particolare, si ravvisa la tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale a coinvolgere valutazioni sull’opportunità, nel merito, delle misure agevolative, con un monito per il legislatore a restringere la disciplina di favore.
Abstract
: Through a request for preliminary ruling from the Regional Administrative Court of Trentino-Alto Adige, the Constitutional Court states on the alleged unequal treatment resulting from the exemption contribution legislation of the Autonomous Province of Trento, in conflict with Article 3 and 31 of the Constitution. Specifically, Act No. 15 of August 4, 2015, of the Autonomous Province provides an exemption from the construction contribution in cases of an intervention aimed at building the first house in the provincial territory. However, use of the benefit is precluded for those applicants whose spouse owns other properties suitable for use as a first residence located within the province; this same preclusion is not provided for more uxorio cohabiting partners. The Court finds in the censured legislation grounds for a ruling of constitutional unreasonableness, deeming the exemption rules not justified by any general interest. Within this framework, considerations regarding the powers of the provincial legislature and the authority to institute local taxes and related exemptions lead to a reassessment of the intensity of the Court's review, which, starting from its ruling of June 24, 2020, no. 120, seems to have adopted a more scrupulous scrutiny of the regulatory structure of the exemption subject to constitutional scrutiny. In particular, the tendency of the most recent constitutional jurisprudence is to involve assessments of the appropriateness, on the merits, of the exemption measures, with a warning for the legislature to restrict the favorable discipline.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
Contributo di costruzione – Esenzione fiscale prima casa – Irragionevolezza costituzionale – Assenza di interesse generale – Inammissibilità – Intervento urgente del legislatore

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dell'art. 87, comma 4, lett. a), n. 2), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, nella parte in cui, nel definire il requisito ostativo all'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per l'abitazione principale, non prevede, oltre al coniuge del richiedente il permesso di costruire, anche il convivente di fatto, poiché la sola parificazione verso il basso richiesta dal rimettente darebbe luogo a un quadro normativo disarmonico, sicché è rimesso al legislatore provinciale provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica di tale insieme di esenzioni.

di Virginia Uccellari

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