DOTTRINA

Spunti di riflessione su annullabilità, annullabilità parziale e infondatezza*

Estratto: Il saggio intende contribuire all’approfondimento della disciplina amministrativa e processuale dell’annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria.
Abstract:
The essay aims to contribute to the in-depth study of the administrative and judicial discipline of the annullability of the financial administration’s acts.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

I contratti di lavoro misti e le condizioni di accesso al regime forfetario*

Estratto: L’art. 17 della legge n. 203 del 2024, nel tentativo di introdurre elementi di flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro, prevede una deroga espressa ad una delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014. La nuova disposizione sfrutta la leva del prelievo sostitutivo e presenta alcuni elementi di criticità che, in prospettiva de iure condendo, possono giustificare interventi correttivi volti a meglio coordinare presupposti applicativi e intensità del beneficio concesso. Abstract: Article 17 of Law No 203 of 2024, in an attempt to introduce elements of flexibility in the management of labour relations, provides for an express derogation from one of the causes preventing the application of the flat-rate regime under Law No 190 of 2014. The new provision exploits the leverage of the substitution levy and presents some critical elements that, in a de iure condendo perspective, may justify corrective interventions aimed at better coordinating the application assumptions and the intensity of the benefit granted.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Giuseppe Marini e Pier Luca Cardella

Everyone is entitled to my opinion: il contraddittorio e i paradossi della partecipazione del contribuente*

Estratto: Il presente contributo analizza il principio del contraddittorio endoprocedimentale, per come introdotto dalla recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente. Di esso si analizzano non solo i limiti “interni”, derivanti dalla disciplina dell’istituto (in specie, l’appiattimento sul meccanismo dello “schema d’atto” e le numerose deroghe espresse al principio) ed i limiti “esterni” (conseguenti al raccordo del principio con la disciplina dell’accertamento con adesione), ma anche e soprattutto le “leve” psicologiche, razionali ed irrazionali, che la nuova normativa è in grado di attivare nei contribuenti; “leve” che appaiono orientate non a garantire una “genuina” partecipazione (in chiave collaborativa e/o difensiva) di questi ultimi al procedimento, ma ad una acritica accettazione delle valutazioni proposte dal Fisco. Con ciò lo spirito fondante il principio, ossia realizzare tra Fisco-contribuente un rapporto realmente “paritetico” ed “orizzontale”, rischia di tradursi – nei fatti – in una beffarda forma di “neo-autoritarismo” fiscale, caratterizzata dal riconoscimento del diritto del contribuente a partecipare e proporre una propria opinione, ma solo se corrispondente a quella del Fisco.
Abstract
: This contribution analyzes the principle of endoprocedural adversarial proceedings, as introduced by the recent reform of the Statute of Taxpayers' Rights. It is analyzed not only the "internal" limits, deriving from the regulation of the institution (in particular, the flattening of the mechanism of the "scheme of the act" and the numerous exceptions expressed to the principle) and the "external" limits (consequent to the connection of the principle with the regulation of assessment with acceptance), but also and above all the psychological, rational and irrational "levers" that the new legislation is able to activate in taxpayers; "levers" that appear to be oriented not to guarantee a "genuine" participation (in a collaborative and/or defensive way) of the latter in the procedure, but to an uncritical acceptance of the evaluations proposed by the Tax Office. Thus, the founding spirit of the principle, that is, to create a truly “equal” and “horizontal” relationship between the tax authorities and the taxpayer, risks translating – in practice – into a mocking form of fiscal “neo-authoritarianism”, characterised by the recognition of the taxpayer’s right to participate and propose his own opinion, but only if it corresponds to that of the tax authorities.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Francesco Pepe

Il giudizio di "coerenza" nella giurisprudenza Corte Costituzionale in materia tributaria: un'analisi critica*

Estratto: Il presente lavoro si propone l’obiettivo di riflettere sull’utilizzo, da parte della Corte Costituzionale, del concetto di “coerenza” come parametro volto a valutare la conformità alla Costituzione di una determinata norma di legge. Si intende sostenere la tesi che l’idea che una norma incoerente (rispetto ad un insieme di norme ad essa preesistente) sia per tale ragione incostituzionale è un’idea in contrasto con lo stesso principio democratico che caratterizza l’assetto politico-istituzionale della Repubblica italiana. Il legislatore deve essere libero di introdurre nuove norme, anche laddove queste determinino, ad esempio, uno snaturamento del concetto di reddito. L’unico limite rispetto a tali scelte è, e dovrebbe restare, il principio di capacità contributiva, che tuttavia è interessato negli ultimi anni da un processo di indebolimento conseguente alla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Abstract:
The aim of this paper is to reflect on the Constitutional Court's use of the concept of 'consistency' as a parameter for assessing the conformity of a given legal provision with the Constitution. It is intended to support the thesis that the idea that a norm that is inconsistent (with respect to a pre-existing set of rules) is, for that reason, unconstitutional is an idea that runs counter to the very democratic principle that characterizes the political-institutional structure of the Italian Republic. The legislator must be free to introduce new rules, even if they lead, for example, to a distortion of the concept of income. The only limit to such choices is, and must remain, the principle of ability to contribute, which, however, has been affected in recent years by a process of weakening resulting from the Constitutional Court's own jurisprudence.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Luca Peverini

Treaty abuse and domestic anti-abuse clauses: seeking a difficult substantive and procedural balance* **

Abstract: The development of anti-abuse measures in the context of the OECD's work and the related Model Convention on Double Taxation of Income has been a slow but progressive process, necessitated by the growing need of individual national legal systems to intercept increasingly complex and articulated taxpayer schemes. From the concept of the beneficial owner, introduced in the 1970s, a general anti-abuse clause, also known as the PPT, was finally established, in a context in which, however, many legal systems had already adopted domestic rules. Starting from an analysis of the historical evolution of the abuse of treaties, the article aims to analyse the substantive and procedural profiles of the compatibility and coexistence between the PPT clause and national anti-abuse rules, with particular attention to the Italian one.
Estratto:
L’evoluzione dei presidi antiabuso nell’ambito dei lavori OCSE e del relativo modello di convenzione contro la doppia imposizione sui redditi ha conosciuto una lenta ma progressiva evoluzione, necessitata dalla crescente esigenza dei singoli ordinamenti nazionali di intercettare fattispecie sempre più complesse ed articolate poste in essere dai contribuenti. Dal concetto di beneficiario effettivo introdotto negli anni Settanta del Secolo scorso si è infine giunti ad una clausola generale antiabuso, anche nota come PPT, in un contesto dove, però, molti ordinamenti si erano già dotati di una disciplina domestica. Partendo dall’analisi dell’evoluzione storica dell’abuso dei Trattati, il contributo si propone di analizzare i profili di compatibilità e di coesistenza, sostanziali e procedimentali, tra la clausola PPT e le discipline antiabuso nazionali, con una particolare attenzione per quella italiana.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Giulio Mangiafico

L'"indeducibilità" dell'IMU dall'IRAP: un'incoerente attuazione del presupposto alla luce della giurisprudenza costituzionale*

Estratto: Traendo spunto dai recenti interventi della Corte Costituzionale sul tema, l’articolo esamina i profili di illegittimità costituzionale della previsione di “indeducibilità” (da assumere più propriamente quale positiva tassazione) dell’IMU ai fini dell’IRAP escludendo che essi si risolvano nella mera pretesa di estendere le argomentazioni espresse dalla Corte in merito al ben diverso, anche sul piano storico-evolutivo, divieto di deduzione previsto ai fini del reddito d’impresa IRPEF-IRES. Al contrario, l’imposta comunale sugli immobili (oggi IMU) è stata, dall’introduzione dell’IRAP e fino al 2007 incluso, depurata dal valore della produzione netta. E ciò in coerente attuazione del presupposto impositivo, pena altrimenti la tassazione di un valore della produzione inesistente. Come l’ICI, anche l’IMU non ha elementi in comune con gli “oneri deducibili” disciplinati a fini agevolativi dal legislatore IRAP. Infine, per mero paradosso, in ogni caso sarebbe necessario estendere anche all’IMU l’ipotetica agevolazione rappresentata dalla deducibilità dell’imposta unica comunale (IUC) e, in generale, dalla deducibilità dei tributi locali e degli oneri diversi di gestione.
Abstract:
Taking its cue from the recent decisions of the Constitutional Court on the subject, the article examines the constitutional illegitimacy of the provision of ‘non-deductibility’ (to be taken more properly as positive taxation) of IMU for IRAP purposes, excluding that it merely extends the arguments expressed by the Court on the very different, also in terms of historical evolution, prohibition of deduction for the purposes of IRPEF-IRES business income. On the contrary, the municipal property tax (now IMU) has, since the introduction of IRAP and up to and including 2007, been deducted from the value of production. And this in consistent implementation of the taxation assumption, otherwise the taxation of a non-existent production value. Like ICI, IMU also has nothing in common with the ‘deductible charges’ disciplined for relief purposes by the IRAP legislator. Finally, as a mere paradox, the hypothetical tax relief represented by the deductibility of the Single Municipal Tax (IUC) and, in general, by the deductibility of local taxes and miscellaneous operating charges should also be extended to IMU.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Giovanni Panzera da Empoli

PROFILI ISTITUZIONALI

La Global Minimum Tax tra sovranità e competitività

Estratto: La sovranità e ogni altro intrinseco fattore di competitività di un ordinamento (stand alone) sono insidiati dalla sfida dei grandi gruppi di imprese globali che possono avvalersi di un campo di gioco transfrontaliero e trasversale. Il complesso accordo multilaterale per la Global Minimum Tax ha inteso sorreggere la sovranità nazionale di ciascun Paese aderente all’Inclusive Framework on BEPS e valorizzarne, in un contesto di level playing field fiscale, tutti gli altri specifici fattori di competitività: in un equilibrio complesso e tutt’altro che lineare, in ragione della collocazione economica e geopolitica dei vari Paesi.

Abstract: Sovereignty and any other intrinsic competitiveness factors of a (stand alone) system are undermined by the challenge of large global business groups that can take advantage of a cross-border and transversal playing field. The complex multilateral agreement for the Global Minimum Tax intended to support the national sovereignty of each country adhering to the Inclusive Framework on BEPS and to enhance, in a context of a fiscal level playing field, all the other specific competitiveness factors: in a complex and far from linear balance, due to the economic and geopolitical positioning of the various countries.

di Tamara Gasparri

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Le retribuzioni convenzionali e la deduzione dei contributi previdenziali*

Estratto: La Corte di Cassazione, occupandosi della deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati all’estero da lavoratori cui si applica il regime delle retribuzioni convenzionali, scioglie il nodo della relativa deducibilità richiamando il principio della specialità reciproca. Abstract: The Supreme Court, dealing with the deductibility of social security and welfare contributions paid abroad by workers to whom the conventional remuneration regime applies, resolves the issue of deductibility by recalling the principle of reciprocal speciality.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione. TRIBUTI - Art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 - Luogo di esecuzione della prestazione lavorativa - Contributi previdenziali ed assistenziali - Tassazione dei redditi - Deducibilità oneri del lavoratore all'estero In tema di imposte dirette, la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base della retribuzione convenzionale, di cui all'art. 51, comma 8-bis, del Tuir, pur escludendo la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui al comma 2, lett. a), del cit. art. 51, non esclude la deducibilità degli oneri medesimi nella determinazione del reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, poiché tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e quelle sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, tale che l'esclusione normativa della deducibilità di taluni oneri per una determinata categoria non ne esclude, in mancanza di una norma espressa, la deducibilità dal reddito complessivo.

di Pier Luca Cardella

Transfer pricing e principio di libera concorrenza nella rinnovata giurisprudenza della Cassazione*

Estratto: Con la sentenza in commento, la Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione della disciplina domestica sui prezzi di trasferimento costituita dall’art. 110, comma 7, TUIR in combinato disposto con l’art. 9, comma 3, sostenendo l’assenza di qualsiasi forma di primogenitura di un modello di contrasto al transfer pricing sugli altri. Tale decisione ha adeguato l’ordinamento fiscale domestico agli standard emersi nella migliore prassi internazionale, ha superato la divergenza del concetto di “valore normale” con il principio di libera concorrenza presente in precedenti arresti, nonché la rigidità della formulazione previgente dell’art. 110, comma 7, che, proprio per tale ragione, è stato oggetto di riforma con il D.L. n. 50/2017 (convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno del 2017).
Abstract: With the commented decision, the Italian Supreme Court ruled on the interpretation of transfer pricing’s home legislation, claiming the absence of any sort of prominence concerning a transfer pricing model over the others. The aforementioned decision adapted the italian legal order so that it complies with OECD Transfer Pricing Guidelines, overcoming the divergence between fair value and the arm’s length principle previously stated in several decisions of the Supreme Court and the strictness of former article 110, paragraph 7, of the Income Tax Consolidated Act, which was amended because of said reason by Decree-Law no. 50/2017 (converted by law no. 96 of 21 June 2017).
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione. Imposte dirette – Prezzi di trasferimento – Valore normale – Libera concorrenza – Accertamento – Art. 110, comma 7, TUIR – Art. 9, comma 3, TUIR Il combinato disposto tra l’art. 110, comma 7, e l’art. 9, comma 3, TUIR – nella versione ante d.l. n. 50/2017 – deve interpretarsi nel senso di dover escludere qualsiasi forma di primogenitura del metodo del confronto del prezzo (CUP) rispetto agli altri metodi per la valutazione della congruità dei prezzi di trasferimento indicati dall’OCSE. Il valore normale ex art. 9, comma 3, TUIR, dunque, recepisce il principio di libera concorrenza così come delineato nella miglior prassi internazionale e sollecita il contribuente ad applicare il metodo che risulta essere più adatto alla fattispecie concreta.

di Patrick Innocenti

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