DOTTRINA

Il dovere tributario nella Costituzione*

Estratto: Il quadro costituzionale vigente consente di definire il dovere tributario non come mera autolimitazione dell’individuo-persona e con riguardo esclusivo alla proprietà privata, ma come parte inestricabile di un moderno sistema complessivo di diritti proprietari e di regole di mercato che le norme tributarie concorrono a creare, limitare e, a seconda dei casi, espandere e tutelare nel rispetto dei suddetti valori. È in questo contesto che sono stati costituzionalizzati i diritti civili e sociali che lo Stato deve per legge garantire a tutti i cittadini, al pari dei diritti proprietari, per consentire loro “un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia”. Con riguardo alla recente normativa sulla riforma fiscale recata dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 qualche dubbio sul rispetto di tali principi è avanzato quanto alla rinuncia della riforma del catasto, alla permanenza del regime di favore dell’agricoltura, al non perseguimento del modello di imposizione duale, alla previsione della flat tax e alla mancata revisione dei numerosi sistemi agevolativi e regimi particolari, con conseguente lesione sia del principio di progressività che di quello di equità orizzontale.
Astract: The current constitutional framework makes it possible to define the tax duty not as a mere self-limitation of the individual-person and with exclusive regard to private property, but as an inextricable part of a modern overall system of proprietary rights and market rules that tax regulations contribute to creating, limiting and, as the case may be, expanding and protecting in respect of the aforementioned values. It is in this context that civil and social rights have been constitutionalised, which the State must by law guarantee to all citizens, on a par with property rights, to allow them ‘a free and dignified existence for themselves and their families’. With regard to the recent legislation on tax reform set forth in the enabling act no. 111 of 9 August 2023, some doubts are raised as to whether these principles are being respected with regard to the renunciation of the reform of the land registry, the permanence of the favourable regime for agriculture, the failure to pursue the dual taxation model, the forecast of the flat tax and the failure to review the numerous facilitative systems and special regimes, with the consequent violation of both the principle of progressiveness and that of horizontal equity.

di Franco Gallo

Tributi periodici ed efficacia della legge nel tempo*

Estratto: Partendo da una rielaborazione della nozione di tributo periodico alla luce della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente questo saggio affronta il tema dell’individuazione del contenuto e della giustificazione della regola che differisce al periodo d’imposta successivo l’applicazione delle modifiche normative relative ai tributi periodici.
Abstract:
Starting with a reconsideration of the notion of a periodic tax in light of the reform of the Taxpayer's Bill of Rights, this essay addresses the issue of identifying the content and justification of the rule that postpones the application of regulatory changes related to periodic taxes to the next tax period. * Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Iva

L’interpello probatorio per il Gruppo IVA: “estinzione” o “sopravvivenza” dopo il riordino degli intepelli?*

Estratto: La recente riforma dell’istituto dell’interpello, operata dal decreto legislativo n. 219 del 2023 in attuazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 111 del 2023, ispirati, in particolare, alla necessità di razionalizzare e deflazionare il ricorso all’istituto, apre un interessante scenario di indagine in ordine all’interpello ad excludendum previsto dalla disciplina del Gruppo IVA. Il presente contributo, partendo dall’inquadramento sistematico dell’interpello probatorio nell’ambito della specifica disciplina del Gruppo IVA, che presenta caratteristiche peculiari rispetto alla categoria generale di riferimento, e proponendo una nuova contestualizzazione dell’istituto dell’interpello in generale, al fine di tenere conto dell’evoluzione complessiva del sistema, si interroga sulla sorte dell’interpello ad excludendum, proponendo un’interpretazione funzionale alla sopravvivenza dello stesso all’interpello della disciplina del Gruppo.
Abstract:
An interesting scenario has been presented with regard to the tax ruling “ad excludendum” provided by VAT Group regulations following the recent reform of the advance tax ruling (carried out by Legislative Decree No. 219 of 2023 in implementation of the principles laid down by the Law No. 111 of 2023) aimed at rationalising and deflating the applications. The contribution starts from the systematic framework of the probatory ruling within the specific discipline of the VAT Group, presenting peculiarities as compared to the general category, and then focuses on a new contextualization of the general institution, in order to take into account the overall evolution of the system. Consequently, the contribution examines the ultimate fate of the ruling “ad excludendum”, proposing an interpretation aimed at maintaning it within the VAT Group.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Anna Luigia Cazzato

Rilevanza delle scritture contabili e nuovi paradigmidella fiscalità internazionale*

Estratto: La recente presentazione della proposta di Direttiva BEFIT da parte della Commissione Europea, che rilancia il progetto per una base imponibile consolidata comune dei redditi societari, rinnova l’interesse scientifico verso la nuova centralità dei valori di bilancio redatto secondo riconosciuti principi contabili, soprattutto internazionali, ai fini fiscali, centralità già emersa con l’approvazione dell’imposta minima globale. Con il presente contributo si intende contestualizzare questa nuova spinta verso la presa “diretta” dal bilancio, confrontando le varie iniziative esistenti in un contesto in continua evoluzione, anche nazionale.
Abstract
: The recent presentation of the BEFIT Directive proposal by the European Commission, which relaunches the project for a common consolidated corporate income tax base, renews the scientific interest towards the new centrality of the budgetary values drawn up according to recognized accounting principles, especially international, for fiscal purposes, centrality already emerged with the approval of the global minimum tax. This contribution aims to contextualize this new push towards the "direct" take from the budget, comparing the various existing initiatives in a constantly evolving context, including the domestic framework.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Giulio Mangiafico

L'impatto della fiscalità sul commercio internazionale "digitalizzato" e sulle criptoattività*

Estratto: L’ultimo step evolutivo del commercio internazionale è caratterizzato dal dilagante avvento della digitalizzazione dei beni, dei servizi e anche dei rapporti intercorrenti tanto tra privati quanto tra questi e gli Stati. Le dinamiche economiche, supportate dalle nuove tecnologie in grado di rendere immateriali le nuove forme di ricchezza, si sono rapidamente integrate nei nuovi modelli di business, mentre gli ordinamenti giuridici si stanno muovendo con maggiore fatica per adeguare i classici strumenti normativi a questa inedita realtà. La potestà impositiva ha dovuto, anch’essa, fare i conti con una platea di contribuenti non più saldamente ancorati al territorio nazionale da nexus rules affidabili e con una creazione del valore che assume una natura “nebulizzata” a livello globale. Con il presente saggio verranno, quindi, analizzate le principali iniziative dell’ordinamento tributario volte a fronteggiare la digital economy, cercando di mettere in luce pregi e criticità ancora da risolvere.
Abstract:
The latest evolutionary step of international trade is characterised by the widespread advent of the digitalisation of goods, services, relationships among private individuals and between them and States. Economic dynamics, supported by new technologies capable of making new forms of wealth immaterial, have rapidly integrated into new business models, while legal systems are moving with greater difficulty to adapt classic regulatory instruments to this unprecedented reality. The taxing power also had to deal with an audience of taxpayers no longer firmly anchored to the national territory by reliable nexus rules and with a value creation that has a “nebulised” nature at a global level. This essay will, therefore, analyse the main initiatives of the tax system aimed at dealing with the digital economy, trying to highlight the merits and critical issues still to be resolved.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Pietro Mastellone

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati: tra nuove criticità e vecchi dubbi applicativi*

Estratto: L’articolo 9 del D.Lgs. n. 209/2023 ha introdotto un nuovo regime in favore dei cd. lavoratori impatriati, abrogando contestualmente il previgente regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Si rinvengono tuttavia evidenti profili di continuità rispetto alla precedente formulazione della normativa di riferimento, che rischiano di rendere ancora attuali i tanti dubbi applicativi emersi sotto la vigenza dell’abrogato articolo 16.
Abstract:
Articolo 9 of the D.Lgs. n. 209/2023, has introduced a new special taxation regime for individuals moving their tax residency to Italy, abrogating the previous regime regulated by articolo 16 of D.Lgs. n. 147/2015. The structure of the new regime, however, is similar to the previous one and, therefore, the several interpretative doubts arisen in relation to the former regime may still be actual notwithstanding the recent reform.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Marco Strafile e Roberto Sante Smilari

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Iva

Iva non dovuta: la Corte di Giustizia UE amplia il perimetro applicativo del rimborso diretto*

SISTEMA COMUNE D’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Principio di neutralità dell’IVA - Principio di effettività - Aliquota IVA troppo elevata indicata su una fattura di acquisto - Rimborso dell’eccedenza - Azione diretta contro l’amministrazione - Impatto del rischio di un doppio rimborso della stessa IVA
La direttiva IVA nonché il principio di neutralità dell' IVA e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi esigono che il beneficiario di cessioni di beni disponga direttamente nei confronti dell’ Amministrazione finanziaria di un diritto al rimborso dell’IVA indebitamente fatturata che egli ha pagato ai suoi fornitori e che questi ultimi hanno versato all’Erario, nonché dei relativi interessi, in circostanze in cui, da un lato, senza che possano essergli addebitati una frode, un abuso o una negligenza, egli non può più pretendere tale rimborso da detti fornitori a causa della prescrizione prevista dal diritto nazionale e in cui, dall’altro, vi è una possibilità formale che, successivamente, detti fornitori pretendano dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’eccedenza da essa riscossa, dopo aver rettificato le fatture inizialmente emesse al beneficiario di tali cessioni. In mancanza di rimborso, entro un termine ragionevole, dell’IVA indebitamente riscossa dall’Amministrazione finanziaria, il danno subito a causa dell’indisponibilità dell’importo equivalente a tale IVA indebitamente riscossa deve essere compensato mediante il pagamento di interessi di mora.
Estratto: Le disposizioni della direttiva Iva nonché i principi di neutralità e di effettività dell’imposta devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che neghi al cessionario di chiedere, direttamente all’Amministrazione finanziaria, sia il rimborso dell’Iva indebitamente fatturata, che lo stesso ha pagato ai suoi fornitori e che questi ultimi hanno versato all’Erario, sia gli interessi moratori nel caso in cui sia trascorso un tempo non ragionevole per ottenerlo. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza in commento, ha confermato il suo precedente orientamento, secondo cui - in assenza di fattispecie fraudolente - gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire al cessionario la restituzione dell’indebito nel caso in cui l’azione civilistica di ripetizione nei confronti del proprio fornitore diventa impossibile o eccessivamente difficile, pena la violazione del principio di neutralità e di quello di effettività. La novità, rispetto al previgente orientamento dei giudici europei, consiste nel fatto che la Corte di Giustizia ha ampliato il perimetro applicativo del rimborso diretto affermando espressamente che l’insolvenza del fornitore non è l’unico caso in cui la ripetizione dell’indebito diventa impossibile o eccessivamente difficile. In questa prospettiva, sembra interessante esaminare la conformità della nuova disciplina in materia di rimborso dell’Iva non dovuta, contenuta nell’art. 30-ter del DPR n. 633/1972, ai principi europei di neutralità e di effettività nonché indagare, nella prospettiva europea, la ratio sottesa alla decisioni più recenti della giurisprudenza di legittimità sul tema che ci occupa.
Abstract
: The provisions of the VAT Directive, as well as the principles of neutrality and the effectiveness of VAT, must be interpreted as precluding national legislation which denies the transferee the right to request, directly from the tax authorities, both the reimbursement of the unduly invoiced VAT, which the same has paid to its suppliers and which the latter have paid to the Treasury, and the related interest in the event that a unreasonable time has elapsed to obtain it. The EU Court of Justice, with its judgment in comment, has confirmed its previous orientation that - in the absence of fraudulent cases - Member States are obliged to guarantee the transferee the recovery of the undue payment in the event that the civil action for recovery against its supplier is impossible or excessively difficult, on pain of breach of the principle of neutrality and effectiveness. The novelty, compared to the previous orientation of the European judges, consists in the fact that the Court of Justice has enlarged the scope of application of direct repayment by expressly stating that the insolvency of the supplier is not the only case in which the recovery of undue payment becomes impossible or excessively difficult. In this perspective, it seems interesting to examine the compliance with the European principles of neutrality and effectiveness of the new rules on the reimbursement of unpaid VAT, contained in art. 30-ter of the DPR n. 633/1972, and investigate, in the European perspective, the reasons behind the most recent decisions of the jurisprudence of legitimacy on the issue under consideration.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di Valutazione designato a rotazione.

di Daniela Conte

La responsabilità del liquidatore per le "imposte dovute" dalla società*


Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R n. 602/1973 – Nozione di “imposte dovute” e debiti iscritti a ruolo – Prescrizione e decadenza – Rapporti tra i giudizi e sospensione ex art. 295 Codice di procedura civile

La responsabilità del liquidatore ex art.36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ha natura civilistica e titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale. La preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario della società non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell’atto di accertamento, emesso ai sensi dello stesso art. 36, comma 5, nei confronti del liquidatore. Quest’ultimo, in sede di ricorso avverso tale atto, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compreso il debito d’imposta a carico della società.
Estratto: Con la sentenza n.32790 del 2023 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite affronta la questione relativa ai presupposti previsti dall’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 per far valere la responsabilità dei liquidatori per le “imposte dovute” dalla società. Viene modificato il precedente orientamento giurisprudenziale nel punto in cui si sosteneva che l’iscrizione a ruolo del debito tributario fosse una condizione di legittimità dell’azione nei confronti dei liquidatori. La soluzione adottata dalla Cassazione ha il pregio di anticipare la tutela dell’interesse all’efficienza della riscossione, riconoscendo contestualmente al liquidatore il diritto di contestare non soltanto i presupposti della propria responsabilità, ma anche la sussistenza e l’entità del credito tributario. Tuttavia, la sentenza non si sofferma sulla rilevante questione dell’individuazione del termine entro il quale l’Erario può far valere la responsabilità del liquidatore ai sensi del citato art. 36. Infine, sebbene la fattispecie esaminata dalla Cassazione si riferisca a debiti erariali per imposte dichiarate e non versate, in ogni caso, considerando che l’atto di accertamento della responsabilità del liquidatore può essere notificato anche prima che il debito tributario sia stato definitivamente accertato, deve comunque affrontarsi la problematica processuale del coordinamento tra il giudizio sull’accertamento dell’imposta e quello sulla responsabilità del liquidatore. Invero, anche laddove si riconosca la possibilità al liquidatore di contestare la debenza dell’imposta, in ogni caso la decisione emessa nella controversia promossa dalla società avverso l’atto impugnato condiziona comunque inevitabilmente l’esito del giudizio di responsabilità ai sensi del citato art. 36.
Abstract:
With a United Sections judgement n.32790 of 2023, the Supreme Court addresses the issue of the conditions provided by art. 36 of the d.p.r. n. 602/1973 in order to assert the liquidators’ responsibility   for the «taxes owed» by the company. The previous jurisprudential orientation was amended to the point where it was argued that  the registration of the tax debt was a condition of legitimacy of the action against the liquidators. The solution adopted by the Supreme Court has the virtue of anticipating the protection of the interest in the efficiency of collection, while at the same time recognizing the liquidator’s right to challenge not only the assumptions of its own liability, but also the existence and extent of the tax credit. However, the judgment does not address the relevant issue of determining the time limit within which the Tax Office may claim the liquidator's liability under the aforementioned art. 36. Lastly, although the case examined by the Supreme Court relates to tax debts for declared and unpaid taxes, in any event, considering that the notice of assessment of the liquidator's liability may be notified even before the tax debt has been definitively established, the procedural issue of the coordination between the judgment on the tax assessment and the judgment on the liquidator's liability must be addressed.  Indeed, even if the liquidator's possibility to contest the tax liability is recognised, in any event, the decision issued in the dispute brought by the company against the contested act inevitably affects the outcome of the liability proceedings pursuant to the aforementioned art. 36.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di Valutazione designato a rotazione.

di Isabella Catalano

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