DOTTRINA

La data di efficacia delle operazioni straordinarie

Estratto: Questo breve saggio sottopone ad un esame critico l’orientamento giurisprudenziale e, in parte, dottrinale secondo cui si potrebbe solo determinare il giorno, ma non l’ora di decorrenza degli effetti di fusioni e scissioni. Questa opinione, partendo dal principio della infrazionabilità giuridica del giorno, perviene alla conclusione che, ove la decorrenza sia determinata con l’indicazione di un’ora, gli effetti della fusione o scissione decorreranno dal primo giorno intero successivo a quello in cui è compresa l’ora stabilita. L’analisi dimostra che tanto l’argomentazione quanto la conclusioni proprie di questo orientamento hanno un fondamento significativamente incerto.
Abstract:
This short essay presents a critical analysis of the current jurisprudence and, partially, of the current doctrine according to which it is possible to establish only the day, and not the hour from which mergers and demergers become effective. Such opinion, starting from the principle of the juridical non-severability of the day, reaches the conclusion that, whenever the term of effectiveness is set making reference to a specific hour, merger or demerger become effective only in the first “entire” day which follow the one in which the established hour is comprised. The essay shows that both the arguments and the conclusion reached by such jurisprudence are scarcely consistent.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

La data di efficacia delle operazioni straordinarie

Estratto: Questo breve saggio sottopone ad un esame critico l’orientamento giurisprudenziale e, in parte, dottrinale secondo cui si potrebbe solo determinare il giorno, ma non l’ora di decorrenza degli effetti di fusioni e scissioni. Questa opinione, partendo dal principio della infrazionabilità giuridica del giorno, perviene alla conclusione che, ove la decorrenza sia determinata con l’indicazione di un’ora, gli effetti della fusione o scissione decorreranno dal primo giorno intero successivo a quello in cui è compresa l’ora stabilita. L’analisi dimostra che tanto l’argomentazione quanto la conclusioni proprie di questo orientamento hanno un fondamento significativamente incerto.
Abstract:
This short essay presents a critical analysis of the current jurisprudence and, partially, of the current doctrine according to which it is possible to establish only the day, and not the hour from which mergers and demergers become effective. Such opinion, starting from the principle of the juridical non-severability of the day, reaches the conclusion that, whenever the term of effectiveness is set making reference to a specific hour, merger or demerger become effective only in the first “entire” day which follow the one in which the established hour is comprised. The essay shows that both the arguments and the conclusion reached by such jurisprudence are scarcely consistent.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

L'ambito applicativo del reatodi indebita compensazione:gli orientamenti contrastanti della Suprema Corte

Estratto: L’ambiguo richiamo all’omesso versamento di “somme dovute” contenuto nell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 rende incerto il perimetro applicativo del reato e, in particolare, se esso riguardi solamente le imposte sui redditi e l’IVA oppure qualunque tributo o contributo tra quelli indicati nell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 a cui rinvia il citato art. 10-quater. È pertanto necessario, esaminati i profili essenziali del reato, ricostruirne la latitudine applicativa nel rigoroso rispetto del principio di legalità il quale impone che le fattispecie penali siano delineate attraverso indicazioni tipiche secondo i valori penalistici di determinatezza e tassatività. A tal fine occorre ponderare adeguatamente gli orientamenti interpretativi delineati dalla Corte di Cassazione, valutando sia la rilevanza sistematica del richiamo all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 contenuto nella norma penale, sia la collocazione dell’art. 10-quater all’interno del D.Lgs. n. 74/2000, sia la causa di non punibilità e la circostanza attenuante previste rispettivamente dagli artt. 13 e 13-bis del medesimo D.Lgs. n. 74/2000. Operando secondo queste coordinate ermeneutiche, non appare sostenibile che l’art. 10-quater sia volto a tutelare la corretta riscossione di tutti i tributi o contributi di cui sia stato omesso il versamento attraverso l’indebita compensazione, e non, invece, unicamente la corretta riscossione delle imposte sui redditi e dell’IVA in coerenza con il contenuto del D.Lgs. n. 74/2000 che reca la disciplina dei soli reati in materia di imposte sui redditi e sull’IVA.
Abstract: The ambiguous reference to the failure to pay "amounts due" contained in Article 10-quater of Legislative Decree No. 74/2000 makes the scope of the crime uncertain. More precisely, it is unclear whether it concerns only income tax and VAT or any tax or contribution among those indicated in Article 17 of Legislative Decree No. 241/97 to which the aforementioned Article 10-quater refers. It is therefore necessary, having examined the essential profiles of the crime, to reconstruct its applicative latitude in strict compliance with the principle of legality, which requires that criminal cases be delineated through typical indications according to the penal values of determinateness and taxability. To this end, it is necessary to adequately weigh the interpretative orientations outlined by the Supreme Court, evaluating both the systematic relevance of the reference to Article 17 of Legislative Decree No. 241/1997 contained in the criminal provision, the placement of Article 10-quater within Legislative Decree No. 74/2000, and the cause of non-punishability and the mitigating circumstance provided respectively by Articles 13 and 13-bis of the same Legislative Decree No. 74/2000.  According to these hermeneutical coordinates, it does not seem tenable that Article 10-quater is intended to protect the proper collection of all taxes or contributions that have been omitted through undue compensation, and not, instead, only the proper collection of income taxes and VAT consistent with the content of Legislative Decree No. 74/2000, which regulates only income tax and VAT crimes.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Filippo Alessandro Cimino

L'ambito applicativo del reatodi indebita compensazione:gli orientamenti contrastanti della Suprema Corte

Estratto: L’ambiguo richiamo all’omesso versamento di “somme dovute” contenuto nell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 rende incerto il perimetro applicativo del reato e, in particolare, se esso riguardi solamente le imposte sui redditi e l’IVA oppure qualunque tributo o contributo tra quelli indicati nell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 a cui rinvia il citato art. 10-quater. È pertanto necessario, esaminati i profili essenziali del reato, ricostruirne la latitudine applicativa nel rigoroso rispetto del principio di legalità il quale impone che le fattispecie penali siano delineate attraverso indicazioni tipiche secondo i valori penalistici di determinatezza e tassatività. A tal fine occorre ponderare adeguatamente gli orientamenti interpretativi delineati dalla Corte di Cassazione, valutando sia la rilevanza sistematica del richiamo all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 contenuto nella norma penale, sia la collocazione dell’art. 10-quater all’interno del D.Lgs. n. 74/2000, sia la causa di non punibilità e la circostanza attenuante previste rispettivamente dagli artt. 13 e 13-bis del medesimo D.Lgs. n. 74/2000. Operando secondo queste coordinate ermeneutiche, non appare sostenibile che l’art. 10-quater sia volto a tutelare la corretta riscossione di tutti i tributi o contributi di cui sia stato omesso il versamento attraverso l’indebita compensazione, e non, invece, unicamente la corretta riscossione delle imposte sui redditi e dell’IVA in coerenza con il contenuto del D.Lgs. n. 74/2000 che reca la disciplina dei soli reati in materia di imposte sui redditi e sull’IVA.
Abstract: The ambiguous reference to the failure to pay "amounts due" contained in Article 10-quater of Legislative Decree No. 74/2000 makes the scope of the crime uncertain. More precisely, it is unclear whether it concerns only income tax and VAT or any tax or contribution among those indicated in Article 17 of Legislative Decree No. 241/97 to which the aforementioned Article 10-quater refers. It is therefore necessary, having examined the essential profiles of the crime, to reconstruct its applicative latitude in strict compliance with the principle of legality, which requires that criminal cases be delineated through typical indications according to the penal values of determinateness and taxability. To this end, it is necessary to adequately weigh the interpretative orientations outlined by the Supreme Court, evaluating both the systematic relevance of the reference to Article 17 of Legislative Decree No. 241/1997 contained in the criminal provision, the placement of Article 10-quater within Legislative Decree No. 74/2000, and the cause of non-punishability and the mitigating circumstance provided respectively by Articles 13 and 13-bis of the same Legislative Decree No. 74/2000.  According to these hermeneutical coordinates, it does not seem tenable that Article 10-quater is intended to protect the proper collection of all taxes or contributions that have been omitted through undue compensation, and not, instead, only the proper collection of income taxes and VAT consistent with the content of Legislative Decree No. 74/2000, which regulates only income tax and VAT crimes.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Filippo Alessandro Cimino

La soggettività tributaria nell'ordinamento internazionale*

Estratto: Il saggio si propone di affrontare l’incidenza esercitata dal diritto tributario dei rapporti internazionali sul concetto di soggettività tributaria. L’indagine condotta, che spazia dalla stabile organizzazione ai gruppi di società, dalla global minimum tax alle c.f.c., evidenzia che in questo ambito ricorrono con maggiore frequenza casi di divergenza di attribuzione di soggettività rispetto al diritto comune e, talora, anche rispetto agli istituti giuridici di diritto tributario interno. Si moltiplicano, inoltre, i casi di destrutturazione o scomposizione della soggettività, che danno vita a fenomeni di “soggettività imperfetta” o “quasi-soggettività”, ossia di segmentazione fra diversi soggetti del fascio di situazioni giuridiche soggettive in cui si traduce il concorso alle pubbliche spese e che, di norma, fanno capo a un unico soggetto. Una simile espansione, atipizzazione e scomposizione della soggettività pone talvolta problemi in punto di rispetto dei principi di razionalità e capacità contributiva e porta a ritenere ormai superata la configurabilità di un soggetto passivo unitario secondo i canoni classici e forse ancora prevalenti nel diritto tributario interno.
Abstract:
The essay aims at addressing the effect of international tax law on the concept of tax subjectivity. The investigation conducted, which ranges from permanent establishments to groups of companies, from the global minimum tax to C.F.C., highlights that, in this subject, cases of divergence in the attribution of subjectivity occur more frequently with respect to civil law and, sometimes, also with respect to internal tax law. Furthermore, cases of destructuring or decomposition of subjectivity are multiplying, giving rise to phenomena of “imperfect subjectivity” or “quasi-subjectivity”, i.e. of segmentation between different subjects of the bundle of subjective legal situations in which the participation to public expenses translates into and which, normally, are referred to a single individual. Such an expansion, atypicality and decomposition of subjectivity may sometimes be in contrast with principles of rationality and ability to pay and leads us to believe that the configurability of a unitary taxable subject according to the classic standards, arguably still prevalent in internal tax law, is now outdated.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
* Testo rivisto, e integrato con note, della relazione inviata dall'Autore per il Convegno "Virtualità della ricchezza e virtualità dei soggetti", svoltosi presso l'Università di Foggia il 19 e 20 ottobre 2023.

di Francesco Farri

Riflessioni sull'efficacia ex tunc dei decreti integrativi e correttivi nel diritto tributario

Estratto: La strumento legislativo della “legge delega” ha subito, a partire dagli anni ’90, un diffuso utilizzo. La legge di delega prevede, fin dalla legge per la riforma del sistema fiscale del 1971, una “seconda” delega attraverso la quale il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi come finalità l’integrazione e/o la correzione del decreto legislativo adottato. Nel contesto tributario – che spesso si presta all’utilizzo dello strumento legislativo previsto dall’art. 76 Cost. – l’adozione dei decreti delegati aventi efficacia retroattiva pone non poche problematiche le rigorose limitazioni a tale possibilità recate sia dalla Costituzione, sotto il profilo della attualità della capacità contributiva, sia dallo statuto dei diritti del contribuente. Nella ricerca condotta sono sviluppate riflessioni sia sulla possibilità di adottare tali decreti correttivi nel diritto tributario e a quali condizioni sia sulla prassi (attraverso una analisi ex post) che il legislatore ha sviluppato nel corso degli anni, nell’adozione dei decreti “correttivi” nel diritto tributario.
Abstract
: The legislative instrument of the "delegated act" has undergone widespread use since the 1990s. The delegation act provides, since the reform of the tax system of 1971, a "second" delegation through which the Government is authorized to adopt one or more legislative decrees having as their purpose the integration and /or the correction of the adopted legislative decree. In the tax field - which often lends itself to the use of the legislative instrument provided for by art. 76 of the Constitution - the adoption of delegated decrees with retroactive effect poses many problems due to the rigorous limitations to this possibility brought about both by the Constitution, in terms of the relevance of the ability to pay, and by the statute of taxpayers' rights. In the research conducted, reflections were developed both on the possibility of adopting such corrective decrees in tax law and under what conditions and on the practice (through an ex post analysis) that the legislator has developed over the years, in the adoption of “corrective” decrees in tax law.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Alessandro Vicini Ronchetti

Novità in tema di tassazione dei lavoratori sportivi

Estratto: Come noto, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, nell’ambito della riforma dell’ordinamento sportivo di cui alla L. delega 8 agosto 2019, n. 86, ha introdotto rilevanti novità in tema di lavoro sportivo, specie relativamente allo sport dilettantistico. Il Legislatore della riforma ha, infatti, provveduto, per la prima volta, a disciplinare compiutamente il lavoro degli sportivi dilettanti, colmando il divario esistente tra lavoratori sportivi operanti nell’ambito del professionismo e lavoratori operanti nell’area del dilettantismo. Le norme del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, non solo hanno espressamente riconosciuto la figura del lavoratore sportivo dilettante, ma ne hanno anche regolato i relativi aspetti fiscali, annoverando i proventi derivanti dall’attività esercitata dai lavoratori sportivi dilettanti nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, e non più, come avveniva in precedenza, nella categoria dei redditi diversi.
Abstract:
Legislative Decree 28 February 2021, n. 36, in the context of the sports reform under Law 8 August 2019, n. 86, introduced significant innovations regarding the discipline of sports work, especially in relation to amateur sports. The Legislator of the reform, for the first time, fully regulated the work of amateur sportsmen, bridging the gap between sports workers operating in the professional sector and sports workers operating in the amateur area. The rules of Legislative Decree 28 February 2021, n. 36, not only recognized the figure of amateur sports worker, but also regulated the related tax aspects.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Matteo Clo'

Revisione delle agevolazioni per l'innovazione delle imprese e Direttiva Pillar II

Estratto: La legge delega per la riforma fiscale approvata dal Parlamento ha previsto, tra l’altro, la revisione degli incentivi fiscali a favore delle imprese nell’ottica di renderli coerenti con la Direttiva del 14 dicembre 2022, n. 2022/2523/UE sulla global minimum tax (c.d. Direttiva Pillar II). Concentrandosi sui regimi agevolativi volti a favorire l’innovazione delle imprese, il lavoro delinea il meccanismo operativo della global minimum tax e approfondisce i criteri di classificazione degli incentivi fiscali previsti dalla Direttiva Pillar II e dai documenti interpretativi elaborati in sede OCSE. Il lavoro si conclude con alcune indicazioni sugli interventi richiesti per minimizzare l’incidenza degli incentivi fiscali all’innovazione sulla determinazione della global minimum tax.
Abstract: The delegation law on the tax reform adopted by the Italian Parliament provides, among others, for the revision of tax incentives for businesses with a view to making them consistent with the Directive of 14 December 2022, no. 2022/2523/EU on the global minimum tax (so called Pillar II Directive). Focusing on tax incentives aimed at fostering business innovation, the paper outlines the operating mechanism of the global minimum tax and delves into the criteria for classifying tax incentives under the Pillar II Directive and interpretive documents developed at the OECD level. The paper concludes with some guidance on the interventions required to minimize the impact of tax incentives aimed at business innovation on the determination of the global minimum tax.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Alessio Persiani

Soggettività tributaria e blockchain: dalla ricchezza "virtuale" ai contribuenti*

Estratto: Premessa la teoria normativo-funzionale della soggettività, la relazione esamina alcuni problemi posti dalla nuova disciplina reddituale delle cripto-attività: in particolare, la imputabilità dei presupposti virtuali, e di quelli prodotti da interazione fra sistemi virtuali non umani ma autonomi, fino alla (possibile?) configurazione di nuovi contribuenti, rispetto a nuovi indici di capacità contributiva. Si indicano anche i limiti che il legislatore incontra nel disciplinare, sotto questi aspetti, il prelievo reddituale su queste fattispecie, e nella sua attuazione.
Abstract
: Based on the normative-functional theory of subjectivity, this speech touches upon the problems posed by the discipline concerning taxation of income from crypto-assets: in particular, the attribution of virtual subject matters, and of those triggered by interaction between decentralized autonomous organizations, to the (likely?) configuration of new taxpayers with respect to new patterns of ability to pay. The boundaries the legislature faces in regulating the income levy, and in its implementation, are also considered.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
* Testo rivisto, e integrato con note, della relazione svolta il 19 ottobre 2023 al convegno "Virtualità della ricchezza, virtualità dei soggetti", tenutosi all'Università di Foggia.

di Daniele Cane'

Il recupero dell'esenzione Ici riconosciuta agli enti non commerciali

Estratto: La Commissione aveva concluso la decisione n. 2013/284/UE del 19 dicembre 2012 ricordando che il recupero di un aiuto illegittimo potesse non essere imposto solo se tale recupero si fosse posto in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione o se fossero sussistite circostanze eccezionali da cui fosse derivata l’impossibilità assoluta per lo Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione. Con la sentenza pronunciata il 6 novembre 2018 nelle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, la Corte di Giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale per la parte in cui la Commissione non aveva ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione Ici. Preso atto di tale sentenza, la Commissione, con Decisione (EU) 2023/2103 del 3 marzo 2023 ha imposto all’Italia di recuperare importi pari alla predetta esenzione. L’attuazione di tale recupero rischia, però, di porsi in contrasto con il carattere di attualità che deve accompagnare la capacità contributiva e con la tutela dell’affidamento nei comportamenti delle Istituzioni dell’Unione (quanto a quest’ultimo profilo, con rilevanza, quanto meno, sotto il profilo della non debenza di eventuali sanzioni).
Abstract:
The Commission had concluded decision no. 2013/284/EU of 19 December 2012 recalling that the recovery of illegitimate aid could not be imposed only if such recovery conflicted with a general principle of Union law or if exceptional circumstances existed which made it absolutely impossible for the Member State to correctly implement the decision. With the ruling delivered on 6 November 2018 in joined cases C-622/16 P to C-624/16 P, the Court of Justice annulled the ruling of the General Court for the part in which the Commission had not ordered the recovery of the aid illegal granted on the basis of the ICI exemption. Having taken note of this ruling, the Commission, with Decision (EU) 2023/2103 of 3 March 2023, required Italy to recover amounts equal to the exemption mentioned above. The implementation of this recovery, however, risks being in conflict with the topical nature that must accompany the ability to pay and with the protection of trust in the behavior of the Union institutions (as regards this last profile, with relevance, at least, of not being liable for any sanctions).

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Damiano Zardini

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

DAC 6, segreto professionale e art. 7 della Carta dei diritti fondamentali nel pensiero della CGUE

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE - Scambio automatico obbligatorio di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica - Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 - Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 - Validità - Segreto professionale degli avvocati - Esenzione dall’obbligo di comunicazione a favore dell’avvocato intermediario soggetto al segreto professionale - Obbligo di tale avvocato intermediario di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano - Articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea L’art. 8 bis ter, par. 5 della Direttiva 2011/16/UE vìola il diritto al rispetto delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente, garantito dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali della UE, poiché impone all’avvocato intermediario che si avvalga del segreto professionale, di notificare a qualsiasi altro intermediario, diverso dal suo cliente, gli obblighi di comunicazione dei meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Estratto: La nota commenta la sentenza 8 dicembre 2022 resa alla Corte di Giustizia UE nella causa C-694/20, che ha affermato l’invalidità dell’articolo 8 bis ter, par. 5, della direttiva 2011/16/UE, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, quando sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, previsto dalla direttiva, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano.
Abstract
: The case note deals with judgement of the EU Court of Justice C-694/20. According to Council Directive 2018/822 Member States may give intermediaries the right to a waiver from filing information on a reportable cross-border arrangement where the reporting obligation would breach the professional secrecy under the national law of that Member State.  In such case Member States require intermediaries to notify any other intermediary or, in lack of such intermediary, the taxpayer of their reporting obligations. The Court states that the duty of the lawyer (the intermediary) that, because of professional secrecy, is obliged to notify any other intermediary or, in absence, the taxpayer of the reporting obligations, interferes with art. 7 of the EU Chart of Fundamental Right (respect for private and family life) and the interference is not compliant with proportionality principle.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Marco Barassi

“Inesistenza” e “non spettanza” dei crediti d’imposta nel delitto di indebita compensazione

Crediti di imposta inesistenti - Indebito utilizzo - Credito inesistente - Ex art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471 del 1997 - Non spettanza - Valutazione - Attività di controllo - Processi verbali di constatazione - Ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600 del 1973 - Riforma operata con il D.Lgs. n. 158 del 2015 - Rilevanza penale dell'indebita compensazione - D.Lgs. n. 158 del 2015 - Distinzione tra "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" - Cass. Sez. 3, sentenza n. 16353/2023 La definizione di "crediti inesistenti" fornita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, secondo la quale si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli, non si applica al reato di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000. Quest'ultimo reato richiede un'interpretazione autonoma e non può essere vincolato alla definizione di crediti inesistenti delineata nel contesto degli illeciti amministrativi.
Estratto: La Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi sul ricorso per Cassazione di un legale rappresentante di una cooperativa condannato per il reato di cui all’art. 10 quater, comma 2 del D.Lgs. 74/2000, torna ad escludere la rilevanza penale della nozione di "credito inesistente" di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Ne deriva che il requisito aggiuntivo della “non riscontrabilità dell’inesistenza” in sede di controllo formale opera solo ai fini dell’accertamento di crediti inesistenti in ambito tributario e non anche per la configurazione della fattispecie di indebita compensazione più gravemente punita ai sensi dell’art. 10 quater secondo comma. Nel seguire i passaggi argomentativi indicati dalla Corte, il contributo si sofferma sui limiti di un’interpretazione atomistica dell’art. 13 comma 4 e 5 del D.Lgs. 471 del 1997. Secondo l’Autore, l’inclusione della nozione tributaria nel precetto penale non solo garantisce chiarezza e tassatività alla norma, ma si allinea all’interesse dell’Amministrazione finanziaria a preservare l'integrità della procedura di riscossione e assicurare l'adempimento degli obblighi fiscali da parte del contribuente.
Abstract:
The Supreme Court, asked to rule on the appeal in cassation of a legal representative of a cooperative society convicted of a crime under article 10c, paragraph 2, of Legislative Decree 74/2000, ruled that the concept of "non-existent credit" under article 13 of Legislative Decree 471 of 1997 was not relevant to criminal proceedings. It follows that the additional requirement of "non-detectability of the non-existence" during the formal control operates only for the purpose of establishing non-existent credits in the tax sphere and not also for the configuration of the case of undue compensation, which is more severely punished under article 10, par. 2. Following the lines of reasoning indicated by the Court, the article considers the limits of an atomistic interpretation of Article 13, paragraphs 4 and 5, of Legislative Decree 471 of 1997. According to the author, the inclusion of the notion of tax in the criminal provision not only ensures the clarity and fiscal nature of the provision, but also corresponds to the interest of the tax administration in preserving the integrity of the collection procedure and ensuring the taxpayer's compliance with his tax obligations.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Nicola Pisani

Note in tema di danno da svalutazione monetaria e giurisdizione tributaria

Processo tributario – rimborso – danno da svalutazione monetaria – giurisdizione – giudice tributario – non sussiste Deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione fiscale abbia spontaneamente effettuato il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente in via autonoma il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria.
Estratto: In tema di risarcimento del c.d. “danno da svalutazione monetaria”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che sussiste la giurisdizione del giudice tributario laddove la richiesta di risarcimento sia proposta uno actu con un’azione di impugnazione di un diniego di rimborso e che, per contro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione effettui spontaneamente il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente, in via autonoma, il risarcimento del “danno da ritardo”. La soluzione accolta nella pronuncia in commento si fa apprezzare per le esigenze di semplificazione della tutela che persegue, fornendo un criterio oggettivo (l’esistenza di una lite avente ad oggetto un diniego, espresso o tacito, di rimborso) per determinare la giurisdizione delle C.G.T. in tema di richieste ex art. 1224, comma 2, Codice civile Allo stesso tempo, tuttavia,  essa sottende la concezione – per nulla pacifica – secondo cui le liti da rimborso darebbero vita a giudizi sul rapporto, del tutto slegati dal diniego e volti all’accertamento del diritto di credito del contribuente.
Abstract:
The Supreme Court established that the tax judge handles cases of "currency devaluation damages" when a damages claim is filed with an appeal against a denial of reimbursement. Conversely, the ordinary judge has jurisdiction when the Revenue Agency spontaneously refunds the requested amount, and the taxpayer independently seeks legal redress for additional damages due to delayed payment. While simplifying the protection process under Article 1224, paragraph 2, of the Civil Code with an objective criterion (dispute over denial of reimbursement), this approach introduces the concept that reimbursement disputes may lead to lawsuits detached from the denial, aiming to establish the taxpayer's right to credit. In addition, this approach poses the risk of viewing jurisdiction as a negotiable element in the legal process.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Giovanni Consolo

loader