DOTTRINA

Capacità contributiva, solidarietà e discriminazione qualitativa dei redditi*

Estratto: Vengono esaminate in termini molto generali le proposte di riforma della disciplina delle imposte sul reddito quali emergono dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023. Esse sono considerate soddisfacenti per quanto attiene, soprattutto, alla fissazione dei principi generali in tema di certezza, di abuso del diritto, di legittimo affidamento del contribuente, di integrazione del contraddittorio, della c.d. cooperative compliance, della ricalibratura delle sanzioni e degli effetti della sentenza penale nel processo tributario. Sono, però, criticate per non aver affrontato alcuni fondamentali temi e, quando lo hanno fatto, per averli trattati in modo disomogeneo e non sempre in coerenza con i principi costituzionali. I maggiori rilievi critici riguardano, in particolare, la mancata riforma del catasto, la sottovalutazione dei problemi relativi alla discriminazione qualitativa dei redditi con particolare riguardo al regime dell’agricoltura, la rinuncia ad una più esatta previsione del modello di imposizione duale, la previsione della c.d. flat tax, nonché l’eccesso dei regimi sostitutivi riguardanti gli ereditieri, i lavoratori autonomi e certi tipi di imprenditori. L’auspicio conclusivo è che i decreti delegati attuativi della riforma perseguano soprattutto l’obiettivo dell’equità orizzontale prevedendo più stringenti interventi redistributivi e di lotta all’evasione e all’elusione. 
Abstract:
The proposals for the reform of the income tax discipline as they emerge from the enabling act No. 111 of 9 August 2023 are examined in very general terms. They are considered satisfactory as regards, above all, the establishment of the general principles on certainty, abuse of law, the taxpayer's legitimate expectations, the implementation of the adversarial procedure, the so-called cooperative compliance, the recalibration of penalties and the effects of the criminal judgment in tax proceedings. They are, however, criticised for not having addressed some
fundamental issues and, when they have done so, for having treated them unevenly and not always consistently with constitutional principles. The main criticisms concern, in particular, the failure to reform the cadastre, the underestimation of the problems relating to the qualitative discrimination of incomes with particular regard to the agriculture regime, the waiver of a more precise forecast of the dual taxation model, the provision of the so-called flat tax, as well as the excess of substitute regimes concerning heirs, the self-employed and certain types of entrepreneurs. The concluding hope is that the delegated decrees implementing the reform will above all pursue the objective of horizontal equity by also providing for more stringent redistributive interventions and combating evasion and avoidance.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Franco Gallo

Progressività, flat tax e tassazione del reddito incrementale in uno Stato costituzionale in crisi *

Estratto: Il criterio della progressività – riferito dall’art. 53, comma 2, Cost., al sistema tributario – conserva intatto il proprio valore: perché integra il principio della capacità contributiva, di cui al comma 1, ed attua quelli di solidarietà ed eguaglianza, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. Applicabile ed applicato, di massima, nel campo dell’imposta personale sui redditi, è stato via via riferito a situazioni di fatto, considerate indici di forza economica e sociale oppure del loro contrario. Nel qual caso, al contribuente sono erogate provvidenze e misure di sostegno estese al proprio ambito familiare. Per questo, è indispensabile disporre di risorse pubbliche rilevanti, drenate peraltro dall’evasione fiscale, dallo sperpero del pubblico denaro e dai costi di un enorme debito pubblico, che si inserisce nel contesto di un problematico rapporto tra generazioni, ora costituzionalizzato dall’art. 9, comma 3, della Legge fondamentale. La Legge di delega n. 111/2023, nel richiamare il criterio della progressività, indica le direttrici della propria azione e di quella conseguente del Governo: entrambe destinate a tener conto delle condizioni in cui versa la finanza pubblica, in difficoltà sia quanto alla consistenza delle entrate (mai sufficienti), sia quanto alla gestione delle spese (perennemente inadeguata). È di uno Stato costituzionale in crisi, che trova, tuttavia, nella progressività ancora un riferimento coerente con le più elementari ragioni di giustizia.
Abstract:
The criterion of progressivity – referred by Art. 53, 2nd par., Const., to the tax system – preserves its value intact: because it integrates the principle of the ability to pay, referred to in the 1st par., and implements those of solidarity and equality, according to Articles 2 and 3 Const. Applicable and applied, typically, in the field of personal income tax, it has gradually been referred to factual situations, which are considered indices of economic and social strength or their opposite. In this case, the taxpayer is provided with benefits and support measures extended to his or her family sphere. That’s why, it is essential to have significant public resources, drained, moreover, by tax evasion, the squandering of public money, and the costs of an enormous public debt, which is part of the context of a problematic relationship between generations, now constitutionalized by Art. 9, 3rd para. of the Basic Law. Delegation Law No. 111/2023, in recalling the criterion of progressivity, indicates the guidelines of its action and that of the Government's consequent action: both are intended to take into account the conditions in which public finance finds itself, in difficulty both concerning the consistency of revenues (never sufficient) and the management of expenditures (perennially inadequate). It is of a constitutional state in crisis, which finds, however, in progressivity still a reference consistent with the most basic reasons of justice.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Mario Bertolissi

La revisione delle Tax expenditures*

Estratto: Questo contributo ripercorre sinteticamente la storia degli studi sulle spese fiscali. Ne richiama le finalità ed evidenzia come in Italia nel passato siano state effettuate rilevazioni sistematiche in momenti di difficoltà nei conti pubblici, in vista di interventi volti ad assicurare maggior gettito. Rammenta che dal 2015 è stata avviata un’indagine sistematica annuale, con l’istituzione di una Commissione governativa incaricata di predisporre una relazione, da presentare al Parlamento in occasione della sessione di bilancio. Il lavoro affronta poi la questione di cosa si potrebbe fare oggi per ridurre le spese fiscali, distinguendo tra interventi una tantum di sfoltimento e interventi di medio-lungo periodo volti a contrastare la tendenza delle spese fiscali a proliferare nel tempo. Menziona i metodi proposti, e in parte attuati, per interventi una tantum e le proposte, di carattere procedurale, volte a contenere la crescita del fenomeno. Sottolinea però che la tendenza alla proliferazione delle spese fiscali è endemica e difficilmente contrastabile.
Abstract:
This paper briefly traces the history of studies on tax expenditures. It recalls their aims and highlights how in Italy, in the past, systematic surveys have been carried out in times of difficulty in public finances, with a view to interventions aimed at ensuring greater revenue. It recalls that since 2015 a systematic annual survey has been launched, with the establishment of a government Committee to prepare a report to be presented to Parliament at the budget session. The paper then addresses the question of what could be done today to reduce tax expenditures, distinguishing between one-off abolitions and medium to long-term interventions aimed at counteracting the tendency of tax expenditures to proliferate over time. It mentions the methods proposed, and in part implemented, for one-off interventions and the proposals of procedural nature aimed at containing the growth of the phenomenon. However, it stresses that the trend towards the proliferation of tax expenditure is endemic and difficult to counteract.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Vieri Ceriani

I redditi di natura finanziaria e le categorie reddituali*

Estratto: La legge delega 111/2013 prevede l’introduzione nel Testo Unico delle imposte sui redditi della nuova categoria dei “redditi di natura finanziaria”. Molteplici sono gli interrogativi che l’intervento solleva anche alla luce delle modifiche che dovrebbero interessare le altre categorie reddituali. Non mancano poi perplessità e riserve sui profili di concreta attuazione della direttiva di delega anche per quanto attiene alle sue tempistiche.
Abstract: Law No 111/2023 establishes the introduction of the new category of "financial income" into the Tax Code. There are many questions that the intervention raises also in light of the changes that should affect the other income categories. There is also no shortage of doubts and reservations regarding the aspects of concrete implementation of the delegation directive also with regard to its timing.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Laura Castaldi

Forme di esercizio dell'impresa e imposizione sui redditi*

Estratto: Sotto la bandiera di una semplificazione di facciata, il nostro ordinamento è in grado di configurare redditi d’impresa senza esercizio d’impresa, in un quadro d’insieme caleidoscopico, caratterizzato da una pluralità di regimi, ognuno basato su proprie regole di determinazione della ricchezza fiscalmente rilevante.
Abstract:
Under the pretence of simplification, our legal system can configure business income without the business being exercised, in a kaleidoscopic ensemble characterised by a plurality of regimes, each based on their own physically relevant wealth determination rules.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Mauro Beghin

Forme di esercizio dell'impresa e imposizione sui redditi*

Estratto: Sotto la bandiera di una semplificazione di facciata, il nostro ordinamento è in grado di configurare redditi d’impresa senza esercizio d’impresa, in un quadro d’insieme caleidoscopico, caratterizzato da una pluralità di regimi, ognuno basato su proprie regole di determinazione della ricchezza fiscalmente rilevante.
Abstract:
Under the pretence of simplification, our legal system can configure business income without the business being exercised, in a kaleidoscopic ensemble characterised by a plurality of regimes, each based on their own physically relevant wealth determination rules.

di Mauro Beghin

La Legge delega e il modello della derivazione*

Estratto: La normativa sul reddito d’impresa risulta estremamente complessa, così per il numero delle disposizioni che la compongono, come per le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione della loro portata e del loro ambito di applicazione. Gli interventi realizzati in connessione con l’introduzione dei principi contabili internazionali e della revisione di quelli nazionali, pur proponendosi di comprimere la sfera di azione delle regole di variazione per incrementare il rilievo delle regole contabili, ne hanno causato un ulteriore appesantimento, inserendo al suo interno nuovi sotto-insiemi normativi per distinte categorie soggettive. La Legge delega non sembra tuttavia allontanarsi da questo schema. In essa si ritrova l’intento di depotenziare le regole di variazione, ma si ritrova pure la prospettiva settoriale, che indirizza verso la formazione di ulteriori sotto-insiemi normativi destinati a provocare una sovrapposizione di regole anziché una loro sostituzione.
Abstract
: The legislation on business income is extremely complex, both due to the number of provisions that compose it, as well as the difficulties encountered in constructing their objective and scope of application. The actions taken in connection with the introduction of the international accounting standards and the revision of the national ones, while aiming to compress the sphere of action of the tax rules to increase the importance of the accounting rules, have caused a further burden, inserting into it new sub-sets of rules for distinct subjective categories. The enabling law does not seem to move away from this scheme. In it we find the intent to weaken the tax rules, but we also find the sectoral perspective, which directs towards the formation of further sub-sets of rules intended to cause an overlap of rules rather than their replacement.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Giuseppe Zizzo

La circolazione delle perdite nella prospettiva della riforma fiscale *

Estratto: Sebbene il tenore letterale della disposizione contenuta nella legge delega sulla riforma fiscale in tema di riordino del regime di compensazione delle perdite lasci sperare in un intervento normativo di ampio respiro, la disamina dei princìpi direttivi individuati in detta delega rivela alcune criticità. Mancano interventi generali di razionalizzazione della disciplina delle perdite patite dalle persone fisiche nell’esercizio di una attività di impresa o di lavoro autonomo e, in particolare, l'auspicata apertura al riporto all’indietro di dette perdite, così come si avverte l’occasione persa di “mettere da parte” le varie disposizioni antielusive specifiche per valorizzare, al contrario, la clausola antielusiva generale di cui all’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Abstract
: Although the wording of the provision contained in the enabling law on tax reform regarding the reorganization of tax loss relief gives hope for an ambitious scale regulatory action, the examination of the guiding principles reveals some critical issues. There is a lack of general policy in rationalization of tax losses suffered by individuals in the exercise of business or self-employment activities and, particularly, the desired opening to the tax loss carryback, as well the opportunity to “put aside” the various specific anti-avoidance provisions to value, on the contrary, the general anti-avoidance norm contained in Art. 10-bis of Charter of Taxpayer’s Rights seems to have been lost.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Giuseppe Marini

La nuova mini Ires nella Legge delega di riforma del sistema fiscale*

Estratto: La nuova mini IRES prevede un’aliquota agevolata, presumibilmente del 15%, in base all’articolo 6 comma 1 lettera a) della legge delega, in presenza di investimenti qualificati, assunzione di personale e schemi stabili di partecipazione dei dipendenti, da realizzarsi nel biennio successivo rispetto a quello in cui si beneficia dell’agevolazione, con possibilità di fruizione ex ante rispetto all’effettuazione degli investimenti. Non si beneficia di tale detassazione in caso di distribuzione di dividendi, condizione che rischia di escludere molte imprese dal beneficio, sia le quotate che sono spesso costrette, per ragioni di mercato, a distribuire utili, sia le imprese familiari nelle quali il socio richiede il dividendo come remunerazione del proprio investimento. Accanto a questo meccanismo automatico, ne è stato previsto un altro di carattere opzionale introdotto durante l’approvazione della legge in Parlamento, relativo alla lettera b) del predetto articolo 6. Esso consiste nel mantenimento dell’aliquota ordinaria, in presenza di investimenti qualificati e di nuove assunzioni, che consentono di ridurre l’imposta effettiva come avviene attualmente. Quindi si tratta degli stessi fattori, che determinano una riduzione dell’imposta piuttosto che dare diritto ex ante ad una riduzione di aliquota. La complessità della cosiddetta mini IRES è apparsa subito evidente, anche in base al confronto con la precedente, introdotta nel 2019, ma poi abrogata prima che potesse spiegare i propri effetti. Le due attuali possibilità concesse dall’articolo 6 devono anche essere valutate alla luce della revisione del sistema degli incentivi, affidato ad un provvedimento legislativo più ampio che esula dalla legge delega di riforma del sistema fiscale. Nello schema di decreto legislativo che riguarda la tassazione delle persone fisiche e delle società sono stati introdotti due provvedimenti. Il primo riguarda una specifica detassazione che si basa su un incremento dei livelli occupazionali nel 2024 rispetto al dato del 2023. Il secondo prevede l’abrogazione dell’ACE, mettendo fine, dopo oltre dieci anni, ad un meccanismo che premiava il ricorso al capitale di rischio da parte delle imprese italiane.
Abstract:
The new mini IRES, with a tax rate that should be fixed at a level equal to 15%, has been introduced by the article 6, paragraph 1, letter a) of the enabling law for the reform of the Italian fiscal system and is based on qualified investments, hiring of personnel and stable schemes of participation of the employees, to be realized in the following two years compared to the year where the taxpayer can benefit from the tax reduction. This latter is not allowed in case of a dividend distribution, being this condition able to exclude many enterprises, not only the listed ones, as the market is often able to force them to a dividend distribution, but also the family run businesses where the shareholder can require a dividend as a form of remuneration of his own investment. Next to this automatic mechanism, it was introduced another optional one, during the approval of the enabling law in Parliament, referred to the letter b) of the article 6. It implies the maintenance of the current ordinary tax rate (equal to 24%), in presence of qualified investments and hiring of employees. They are the same factors of the letter a), being able to involve an ordinary tax reduction according to letter b), while these ones can give the possibility – ex ante – of benefitting from a lower tax rate equal to 15% according to the letter a). It was immediately clear that the mini IRES is quite complex, considering that the mechanism is similar to the previous mini IRES introduced in 2019 and cancelled before it was able to demonstrate its effects. The confrontation among the two possibilities must be evaluated also in the light of the current review of the incentives system, entrusted to a wider legal provision which is different from the enabling law for the reform of the Italian tax system. In the recent scheme of the legislative decree regarding the taxation of natural person and companies two provisions have been introduced. The first one is referred to a specific tax deduction based on the increase of the number of the employees at the end of 2024 if compared to the level at the end of 2023. With the second one the ACE has been cancelled, after a period longer than ten years, being a mechanism able to support the enterprises who decided to finance themselves through recourse to equity instead of debt.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Alessandro Germani

Presupposto e territorialità nel futuro sistema impositivo *

Estratto: Il lavoro, dopo talune premesse sul mutato contesto in cui i concetti di territorialità in senso formale e materiale si collocano, esaminano le linee di indirizzo nazionali ed internazionali sviluppatesi per fronteggiare le nuove sfide della territorialità, per poi concludere sull’approccio di sostanziale conservazione dello status quo adottato dalla legge delega.
Abstract:
After some background on the current context in which the concepts of territoriality in the formal and material sense are situated, the paper examines the national and international guidelines that have developed to meet the new challenges of territoriality, and then concludes on the approach of substantial preservation of the status quo adopted by the Italian law for the tax reform.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Giuseppe Melis

La stabile organizzazione digitale: un morto che cammina? *

Estratto: Il presente contributo si propone di analizzare il concetto di stabile organizzazione digitale (detta anche virtuale) alla luce del contesto internazionale ed unionale, nonché la sua traduzione domestica quale risulta dalla lettera f-bis dell’art. 162 del TUIR, non novellata dallo schema di decreto delegato attuativo dell’art. 3 della Legge delega n. 111/2023. Le conclusioni sono nel senso di un auspicato ripensamento del tema da parte del nostro legislatore, tenendo peraltro conto dell’incerta sorte dei lavori sul Pillar 1, e comunque di una revisione della fattispecie di cui all’anzidetta lett. f-bis.     
Abstract:
The essay is aimed at studying the concept of digital permanent establishment (also known as virtual) in the light of the international and EU context, as well as its domestic translation as resulting from lett. f-bis of the Income Tax Act, not amended in this respect by the bill draft which implements art. 3 of delegation law no. 111/2023. The author concludes by suggesting the legislator, also taking into account the uncertain destiny of Pillar 1 works, to rethink the topic and proposing a new approach to the concept as defined in the above mentioned letter f-bis. 
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli   

di Eugenio della Valle

Il TUIR alla prova delle cripto-attività: indicazioni europee e il discutibile intervento della prassi*

Estratto: L’emersione di nuove forme e di nuove modalità di creazione e di trasferimento di ricchezza combinata allo sviluppo e all’applicazione di nuove tecniche, modelli e strumenti informatici ha influito sulla struttura dei patrimoni, già sensibilmente dematerializzati, favorendo la creazione di asset digitali emessi sul DLT o cripto-attività. Di qui la necessità di qualificarli giuridicamente per individuare la disciplina impositiva ad essi applicabile. Un contributo fondamentale alla soluzione del problema è stato offerto sia dal Regolamento Mica, che ne ha formulata una definizione, sia dalla Direttiva sullo scambio di informazioni sulle operazioni relative a cripto-attività DAC (8). In entrambi i casi il legislatore europeo, in ragione delle differenti finalità perseguite, si è riservato la possibilità di selezionare le cripto-attività oggetto delle discipline di settore, con la conseguenza che l’ambito di applicazione delle differenti normative non coincide. Nel 2023 la legislazione nazionale, per introdurre il regime impositivo relativo all’imposizione diretta, ha mutuato la definizione formulata dal legislatore europeo senza compiere alcuna scelta e soprattutto senza distinguere in punto di disciplina le cripto-attività ‘finanziarie’ dalle altre. Questo compito è stato implicitamente demandato all’Amministrazione finanziaria che, con un atto di prassi, ha escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, c-sexies TUIR le cripto-attività finanziarie emesse mediante DLT, alle quali ha ritenuto di applicare la disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir. Questa scelta si pone in evidente contrasto con i principi fondanti il sistema tributario, ed in particolare con il principio di riserva di legge (art. 23 Cost) in virtù del quale il presupposto impositivo deve essere determinato per legge o da atti ad esso equiparati i quali possono al più demandare a fonti di rango secondario, nel rispetto di criteri e di limiti individuati legislativamente, la determinazione del quantum del prelievo. Il Parlamento e il Governo dovrebbero intervenire per riappropriarsi di un ruolo che al momento pare occupato dall’amministrazione finanziaria e che potrebbe porre delle criticità in ordine alla tenuta del sistema democratico.
Abstract
: The emergence of new forms and methods of wealth creation and transfer, combined with the development and application of new computer techniques, models, and tools, has influenced the structure of assets, already significantly dematerialized. This has fostered the emergence of digital assets issued on Distributed Ledger Technology (DLT) or crypto-assets. Hence there is a need for legal qualification to identify the applicable tax discipline. A fundamental contribution to solving this problem was provided by the MiCA Regulation, which formulated a definition, also referenced in the Directive on the exchange of information on operations related to crypto-assets DAC (8). In both cases, the European legislator, for the sake of different purposes pursued, reserved the possibility of selecting the crypto-assets subject to sector-specific disciplines, with the consequence that the scope of application of different regulations does not coincide. In 2023, national legislation, to introduce the tax regime for direct taxation, adopted the definition formulated by the European legislator without making any choices and, above all, without distinguishing in terms of discipline between financial crypto-assets and others. This task was implicitly delegated to the tax administration, which, through a circular, excluded from the scope of Article 67, paragraph 1, letter c-sexies), of the Income Tax Consolidation Act (TUIR) financial crypto-assets issued through DLT to which it deemed the discipline of capital income and other income of a financial nature, as provided in Article 67, paragraph 1, letters from c) to c-quinquies), of the same consolidated text, should apply. This conduct contrasts with the founding principles of the tax system, especially with the principle of the rule of law (Article 23 of the Constitution), according to which the tax liability must be determined by law or acts equivalent to it. These acts can at most delegate to secondary sources, by legislatively identified criteria and limits, the determination of the levy amount. Parliament and the Government should intervene to reclaim a role that currently seems occupied by the tax administration and that could pose challenges to the maintenance of the democratic system.

di Maria Pierro

L'appartenenza affievolita: considerazioni generali su diritto internazionale tributario e pillar two*

Estratto: Secondo la tesi sviluppata in questo saggio il Pillar Two è l’espressione di una profonda trasformazione del sistema del diritto internazionale tributario. Una trasformazione che riguarda la struttura normativa e il contenuto delle norme. Queste trasformazioni sono la conseguenza di modifiche nella struttura sociale determinate, secondo la tesi qui esposta, da un’attenuazione del rapporto di appartenenza dei soggetti allo Stato. E questo è dovuto sia al fatto che il progresso delle tecnologie ha determinato una modifica del legame spaziale e temporale degli individui con le comunità organizzate; sia al fatto che lo Stato ha perso la sua posizione egemonica, non avendo più il controllo dei fattori della produzione.
Abstract
: According to this essay, Pillar Two is a clear sign of a very radical change in the international tax rules. A change which concerns both the nature of the rules and their content and which has been triggered, in the author’s opinion, by the loosening of the relationship between individuals and States. This process is attributable to, on the one hand, the transformation of the time and space coordinates of the human world and, on the other hand, by the loss of States’ hegemony upon the main production resources.
* Il presente lavoro riprende il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno "Le nuove imposte sui redditi a cinquant'anni dai decreti del 1973" svoltosi a Roma il 13 ottobre 2023 presso l'università Luiss-Guido Carli

di Guglielmo Fransoni

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