DOTTRINA

Lo stato di crisi dell'autonomia finanziaria regionale e il progetto del regionalismo differenziato*

Estratto: La lezione parte dalla considerazione che, se si vuole dare attuazione, seppur nei larghi tempi indicati dal PNRR al disegno di decentramento finanziario prefigurato dagli artt. 117, 118 e 119 Cost., i temi sui quali le forze politiche in Parlamento dovranno confrontarsi non potranno che essere quelli a suo tempo affrontati e definiti dalla legge delega n. 42 del 2009 sul c.d. federalismo fiscale e dai decreti delegati di essa attuativi, la cui applicazione è rimasta finora sospesa e integrata da iniziative legislative, l’ultima quella relativa al regionalismo differenziato. L’Autore si diffonde, in particolare, sui temi che vanno dal rafforzamento dell’autonomia impositiva regionale e locale e della perequazione interregionale finanziaria allo sviluppo del ruolo di coordinamento della finanza territoriale da parte dello Stato e delle Regioni nei loro rispettivi ambiti, fino al superamento per tutti gli enti territoriali della spesa storica. Nella seconda parte l’Autore si sofferma sul recente disegno di legge del marzo 2023 sul regionalismo differenziato mettendo in evidenza quello che, a suo avviso, è il suo maggior difetto, e cioè la degradazione dei LEP a meri indici tecnico-amministrativi non correlati con la tutela dei diritti civili e sociali.
Abstract:
The lecture starts from the consideration that if the financial decentralisation project indicated in Articles 117, 118 and 119 of the Constitution is to be implemented, albeit within the ample timeframe indicated by the Recovery Plan (NRRP), the issues on which the political forces in Parliament will have to discuss cannot but be those addressed and defined by Delegated Law No. 42 of 2009 regarding the so-called fiscal federalism and by the delegated decrees, the application of which has so far been suspended and supplemented by legislative initiatives, the most recent of which on differentiated regionalism. The author focuses, in particular, on issues ranging from the strengthening of regional and local fiscal autonomy and inter-regional financial equalisation to the development of the coordinating role of territorial finance by the State and the Regions in their respective spheres and the overcoming of historical expenditure for all territorial entities. In the second part, the author turns his attention to the recent March 2023 draft law on differentiated regionalism, highlighting what, in his opinion, is its greatest flaw, i.e. the degradation of LEPs to mere technical-administrative indexes unrelated to the protection of civil and social rights.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Franco Gallo

Iva

La scissione mediante scorporo e l'imposta sul valore aggiunto*

Estratto: Lo scorporo, nell’ambito dell’IVA, non suscita significativi problemi quanto le attività trasferite alla beneficiaria consistono in un’azienda o in un ramo d’azienda. L’operazione è anche  scarsamente problematica relativamente al regime formale dell’IVA. Il tema centrale, quindi, è se questa operazione è anche fuori campo di applicazione dell’IVA (ossia se è una “non cessione” ai sensi dell’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE) anche quando consiste nel trasferimento di attività specifiche che non costituiscono un’azienda o un ramo d’azienda. Il problema è esaminato alla luce dell’origine, delle modifiche e delle modifiche successive e delle complessive rationes dell’art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. n. 633 del 1972. L’analisi dimostra che, sebbene le scissioni siano formalmente incluse in questa disposizione, non può assumersi per certo che il termine (ossia “scissioni”) è stato impiegato al fine di includere anche gli scopori. In regione di questo dubbio risulta anche importante determinare quando un trasferimento abbia ad oggetto una parte di un’universalità di beni ai sensi dell’art. 19 della Direttive 2006/112/CE.
Abstract
: The division by separation, in the context of the VAT system, does not rise significant problems when the assets transferred to the recipient company consist of a business or of a part thereof. The said operation is also substantially unproblematic in respect of its consequences with regards to the procedural rules of the VAT regime. The only real question, therefore, is if this operation is out of scope (i.e. if it amounts to a “no supply” within the meaning of art. 19 of Directive 2006/112/CE) even when it concerns only specific asset which do not form a business or a part of thereof. This question is examined in the light of the origin, subsequent changes and overall underlying rationale of art. 2, par. 3, lett. f) of Italian VAT Decree. The analysis shows that, although divisions are literally included in this provision, there is no certainty that this word (i.e. “divisions”) was meant to include also divisions by separation. In the light of this doubt it becomes also important to determine when a transfer involves part of a totality of assets as provided under art. 19 of 19 of Directive 2006/112/CE.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Evasione, equità e consenso fra Antigone e Creonte*

Estratto: Questo lavoro si propone di studiare dal punto di vista eziologico l’evasione fiscale e il consenso alla tassazione nel loro rapporto con il patto sociale. Per mettere a fuoco le cause più profonde di questi fenomeni si è scelto di esplorare terreni scarsamente calpestati dal giurista positivista, in particolare quelli del potere, del dissenso e dell’equità distributiva, così da non ridurre, con tesi tralaticie, i problemi della disobbedienza e dello sgretolamento del patto soltanto a questioni di regole di diritto positivo e di moralità pubblica. Lo studio affronterà in particolare il tema degli eccessi del potere impositivo, individuandoli nell’eccesso di peso e nell’eccesso di iniquità, per poi indicare nel consenso, piuttosto che nella coercizione all’obbedienza, il paradigma di ricongiunzione fra Sollen degli enunciati deontici comportamentali - siano essi etici o normativi - e il Sein della loro osservanza. Si concluderà con proposte di cambiamento strutturale del sistema, attingendo anche alle più recenti intuizioni dell’economia comportamentale e alle scoperte delle neuroscienze applicate all’economia e all’azione umana. Parole chiave: evasione fiscale, patto sociale, equità distributiva, potere impositivo, consenso alla tassazione, disobbedienza, ribellione, riforma
Abstract:
This paper aims to study tax evasion and consent to taxation from an aetiological point of view in their relationship with the social pact. In order to focus on the deepest causes of these phenomena, the chosen method is to explore areas that the positivist jurist rarely treads on, in particular those of power, dissent and distributive equity, so as not to reduce the problem of disobedience and the destruction of the social contract to questions of rules of positive law and public morality. The study will address in particular the theme of the excesses of the taxing power, indicating them in the excess of weight and in the excess of iniquity, to then identify in the consent, rather than in the obedience coercion, the paradigm of reunion between Sollen of the deontic behavioral statements - be they ethical or normative - and the Sein of their observance. It will conclude with proposals for structural change of the system, also drawing on the most recent insights from behavioral economics and the discoveries of neuroscience applied to the economy and human action. Keywords: tax evasion, social pact, distributive equity, taxing power, consent to taxation, disobedience, rebellion, reform

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Alessandro Giovannini

Procedimenti accertativi e nuovo rapporto tra fisco e contribuente nella legge delega di riforma tributaria*

Estratto: Nella ordinaria complessità della legislazione tributaria, le leggi di delega di riforma fiscale restituiscono all’interprete una prospettiva armoniosa della materia tributaria, ancorché ideologicamente caratterizzata. Lo scritto vuole porre in evidenza le principali direttrici su cui si struttura l’attuale legge delega, per poi soffermarsi sulla disciplina dei procedimenti accertativi (cooperative compliance e concordato preventivo biennale) e del nuovo rapporto fisco contribuente per verificare criticamente se, ipotizzando a regime una tale prospettiva, si attui davvero un rafforzamento dei principi dello Statuto dei contribuenti, del diritto al contraddittorio, della motivazione rafforzata o, piuttosto, si addivenga a una standardizzazione dell’imposizione anticipata rispetto allo stesso verificarsi del presupposto d’imposta, con l’effetto di ridurre (o eliminare) la fase del controllo e dell’accertamento in cui principalmente tali principi operano. Abstract: In the ordinary complexity of tax legislation, the enabling laws of tax reform give the interpreter a harmonious perspective of tax matters, albeit ideologically characterized. The text aims to highlight the main guidelines on which the current enabling law is structured, to then dwell on the regulation of the ascertaining proceedings (cooperative compliance and biennial arrangement with creditors) and the new tax payer relationship to reflect critically on whether, assuming such a perspective, a strengthening of the principles of the Statute of taxpayers, of the right to be heard, of reinforced motivation or, rather, a standardization of advance taxation with respect to the same occurrence of the tax assumption, with the effect of reducing (or eliminating) the phase of control and assessment in which these principles mainly operate.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Valeria Mastroiacovo

Le sanzioni amministrative tributarie nella legge delega: questioni aperte e possibili soluzioni *

Estratto: Il lavoro intende riflettere sui criteri della legge delega per la riforma fiscale specificamente relativi alle sanzioni amministrative tributarie, per comprenderne il significato, anche alla luce della prassi e giurisprudenza nazionale, unionale ed internazionale in materia, e poi ragionare sulle possibili modalità attuative. A tale riguardo, si evidenzia come tutto ruoti intorno al principio di proporzionalità delle sanzioni, alla cui luce dovrà essere rivista la loro entità, data una soluzione ad alcune questioni particolarmente critiche e riformati gli istituti del cumulo, della continuazione e della recidiva.
Abstract:
The paper reflects on the criteria set out by the delegation law on the reform of the tax system with respect to administrative tax penalties, in order to understand their meaning – having also regard to national, EU and international practice and jurisprudence on the matter – and to devise the alternatives available for the implementation of such criteria. In this regard, the principle of proportionality of penalties plays a crucial role, serving as the driver of a reform of the measure of applicable penalties, solutions to specific and critical issues, amendments to the cumulation of penalties, continuation and recidivism.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Giuseppe Melis

La disciplina del recupero dell'Iva "non dovuta" nella prospettiva europea e nazionale *

Estratto: L’articolo si sofferma sull’attuale assetto normativo in materia di detrazione dell’Iva “non dovuta”, disegnato dall’art. 30-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dall’art. 6, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per valutarne la coerenza interna e la compatibilità con la disciplina unionale. Da tale disanima emergerà la difficoltà di ricostruire correttamente i rapporti fra le succitate disposizioni, tenuto altresì conto dell’orientamento della Corte di Cassazione in merito all’art. 6, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che – perseguendone una (difficile) compatibilità con la Direttiva Iva – verosimilmente amplierà significativamente gli spazi residui di applicabilità del rimborso speciale ex art. 30-ter, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei casi di accertamento nei confronti del cessionario/committente.
Abstract:
The article focuses on the current legal framework governing the deduction of “undue” VAT, as put forward in Article 30-ter of Presidential Decree No. 633 of 26 October 1972 and Article 6(6) of Legislative Decree No. 471 of 18 December 1997, in order to assess its internal consistency and compatibility with EU rules. This analysis will reveal the difficulty of correctly reconstructing the relationship between the aforementioned provisions, also taking into account the current judgments of the Court of Cassation regarding Article 6, paragraph 6, second sentence, of Legislative Decree No. 471 of 18 December 1997, which – pursuing its (difficult) compatibility with the VAT Directive - is likely to significantly broaden the residual scope of applicability of the special refund procedure pursuant to Article 30-ter, paragraph 2, of Presidential Decree No. 633 of 26 October 1972, in instances of tax assessments issued to the customer.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Roberto Baboro

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

La Corte di Giustizia UE censura Commissione (e Tribunale) su tax ruling ed aiuti di stato incompatibili*

Estratto: Con la sentenza nelle cause riunite C-885/19 P e C-898/19 P la Corte di Giustizia UE ha censurato i presupposti ed il fondamento giuridico della cd. dottrina Vestager in tema di tax ruling ed aiuti di stato incompatibili. Segnatamente, i giudici della Grande Sezione, annullando la sentenza del Tribunale nel caso Fiat Finance and Trade, hanno ritenuto che la selettività del vantaggio insito in una misura fiscale che determina, alla luce del principio di libera concorrenza, i prezzi di trasferimento di una società appartenente ad una multinazionale, debba essere valutata alla luce di un sistema di riferimento che è costituito esclusivamente dalle disposizioni di diritto domestico che espressamente disciplinano quel principio. Così operando, e muovendosi su un perimetro strettamente giuridico, la Corte ha di fatto ricondotto la questione al corretto bilanciamento dei poteri nei rapporti fra la Commissione ed i singoli Stati membri.
Abstract:
The Judgment of the Court (Grand Chamber) in joined Cases C-885/19 P and C-898/19 P plays a key role on the widely debated question concerning the possibility to configure as incompatible State aid (in breach of Article 107(1) TFUE) tax rulings issued by some Member States in favour of MNEs (Fiat/Chrysler in the case at hand). Indeed, the Court, by stating that the so called "reference system" must be found, not in the objective of the State's general corporate income tax system, but in the specific domestic rules receipting the Arm's Length Principle, stressed (and, at the same time, confirmed) the tax sovereignty of Member States in the field of income taxation. In particular, the Court issued that the Commission, by considering the tax ruling at hand as an incompatible State aid without taking in consideration the Arm's Length Principle as provided for in Article 164(3) of the Luxembourg Tax Code and specified in the related Circular No 164/2 (domestic rules), claimed the power to autonomously define the ‘normal' taxation of an integrated company disregarding national tax rules, thus infringing the provisions of the TFEU relating to the adoption by the European Union of measures for the approximation of Member State legislation relating to direct taxation (Article 114(2) TFEU and Article 115 TFEU).


* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione. IMPUGNAZIONE – Aiuti di Stato – Aiuto cui il Granducato di Lussemburgo ha dato esecuzione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale e ne ordina il recupero – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Vantaggio – Carattere selettivo – Principio di libera concorrenza – Sistema di riferimento – Diritto nazionale applicabile – Tassazione cosiddetta “normale” In assenza di armonizzazione, nel contesto europeo, dei profili di imposizione diretta, l’eventuale fissazione dei metodi e dei criteri che consentono di determinare un risultato di «libera concorrenza» nella ripartizione degli utili di un gruppo rientra nel potere discrezionale degli Stati membri. Anche ipotizzando che esista, nel settore della fiscalità internazionale, un certo consenso in base al quale le operazioni infragruppo, devono essere valutate a fini fiscali come se fossero state concluse tra società economicamente indipendenti, e che, pertanto, numerose autorità nazionali competenti in materia tributaria si ispirino alle linee guida dell’OCSE in sede di elaborazione e controllo dei prezzi di trasferimento, soltanto le disposizioni nazionali sono pertinenti ai fini dell’analisi della questione se determinate operazioni debbano essere esaminate alla luce del principio di libera concorrenza e, se del caso, se prezzi di trasferimento, che costituiscono la base dei redditi imponibili di un soggetto passivo e la sua ripartizione tra gli Stati interessati, si discostino o meno da un risultato di libera concorrenza. Pertanto, nell’esame dell’esistenza di un vantaggio fiscale selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e al fine di stabilire l’onere fiscale che deve normalmente gravare su un’impresa, non possono essere presi in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale di cui trattasi, a meno che quest’ultimo non vi faccia esplicito riferimento. Un errore di diritto nel constatare l’esistenza di un vantaggio selettivo alla luce di un sistema di riferimento comprendente un principio di libera concorrenza che non deriva da un esame completo del diritto tributario nazionale pertinente, comporta una violazione delle disposizioni del TFUE relative all’adozione da parte dell’Unione delle misure di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte dirette, in particolare dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 115 TFUE.

di Antonio Perrone

I principi di proporzionalità e di offensività nell'interpretazione (poco) costituzionalmente orientata della Consulta*

Estratto: Con sentenza n. 46/2023, la Corte costituzionale, nel decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, si è pronunciata per la infondatezza della questione sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata che suscita perplessità in ordine all’esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità tra condotta del trasgressore e grado di afflittività della conseguenza punitiva comminata per reprimerla.
Abstract: With judgment no. 46/2023, the Constitutional Court, in deciding on the question of constitutional legitimacy of art. 1, paragraph 1, of Legislative Decree no. 471/1997, ruled that the question was groundless on the basis of a constitutionally oriented interpretation that raises perplexities regarding the need to ensure compliance with the principle of proportionality between the offender's conduct and the degree of afflictiveness of the punitive consequence imposed to repress it.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

TRIBUTI - Sanzioni in materia di imposte dirette - Omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Applicazione della sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare di tutte le imposte dovute sulla base della dichiarazione omessa - Applicazione della sanzione amministrativa sulle imposte che residuano dopo il pagamento spontaneo, anteriore all'accertamento fiscale, da parte del contribuente che abbia omesso la dichiarazione - Mancata previsione. - Questione di legittimità costituzionale: artt. 1, c. 1°, primo periodo, e 13, c. 1°, del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471. - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - Inammissibilità - Manifesta inammissibilità
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 in base al quale è prevista, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP, l'applicazione della sanzione pecuniaria dal 120 al 240% delle imposte dovute anche se versate prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. La sanzione prevista dalla norma censurata può essere ricondotta, senza minarne in radice l'effetto deterrente, entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza sulla base di una sua lettura sistematica in correlazione con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7, co. 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

di Daria Coppa

Natura e ambito applicativo della tariffa prevista in tema di controlli ufficiali sugli alimenti *

Estratto: Con l’ord. n. 18184 del 7 giugno 2022, la Corte di Cassazione ribadisce e cristallizza alcuni dei principi enunciati in materia di tariffa annuale prevista dal D.Lgs. n. 194/2008 (oggi D.Lgs. n. 32/2021) relativo al finanziamento dei controlli ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa europea in materia di alimenti e di sicurezza alimentare, confermando, in particolare, la natura tributaria del prelievo in parola, la correlata giurisdizione tributaria in materia, nonché l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina di settore all’intera filiera agroalimentare (in specie anche agli esercenti attività di commercializzazione all’ingrosso di prodotti agroalimentari).
Abstract: With the ordinance no. 18184 of 7 June 2022, the Supreme Court reaffirms and crystallizes some of the principles established about the annual tariff governed by D.Lgs. no. 194/2008 (today D.Lgs. no. 32/2021) relating to the financing of official controls which have the purpose of guaranteeing the application of European legislation on food and food safety. In particular, the tax nature of the levy in question is confirmed, as well as the related tax jurisdiction on the subject and the extension of the scope of application of the sector discipline to the entire agri-food chain (especially also to wholesale marketing of products agri-food).
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

Tributi - Decreto legislativo 194 del 2008 - Istanza di rimborso - Presupposti - Regolamento ce 882 del 2004 - Criteri - Direttiva ce 662 del 1989 - Competenza giurisdizionale - Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 13431 del 2014 - Motivazione del giudice di merito
Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, attuativo del regolamento n. 882/04/CE, trattandosi di imposizione che, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 141 del 2009 della Corte costituzionale), ha natura tributaria attesa la doverosità della prestazione, imposta non solo in forza dell'interesse generale al bene della salute ma anche dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e direttamente collegata alla pubblica spesa, giacché grava sullo Stato - per una platea di destinatari individuati in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, costituito dall'attività da essi svolta nel settore alimentare - l'obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.

di Martina D'Ignazio

L'attuazione del prelievo fiscale nella procedura di concordato preventivo*

Estratto: Con l’ordinanza n. 31560/2022, la Corte di Cassazione ritorna sul tema della compatibilità della cartella di pagamento con i vincoli procedimentali statuiti dall’articolo 168 della Legge Fallimentare, applicato ratione temporis, in ordine all’avvio o alla prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo. La pronuncia si conforma ad un orientamento giurisprudenziale che ravvisa nella cartella una funzione paragonabile a quella affidata dalle norme del Codice di procedura civile singolarmente al titolo esecutivo e al precetto e, in stretta analogia, natura di atto preliminare e meramente propedeutico all’avvio della successiva esecuzione forzata. In questa ultima prospettiva, la notifica della cartella di pagamento non è attività giuridicamente equiparabile all’avvio dell’esecuzione forzata, inibito dall’art. 168 L. Fall., attesa la rilevanza della natura esattiva e non esecutiva della medesima e la sua idoneità a realizzare il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario. L’arresto, benché riferito ad una previsione risalente alla disciplina delle procedure concorsuali ante riforma del 2019, conserva nel nuovo quadro normativo profili di immutata attualità e, con gli opportuni correttivi, offre all’interprete lo spunto per una riflessione estesa al delicato rapporto tra la disciplina speciale tributaria applicabile ratione materiae e le norme di matrice fallimentare, risultando, in pari tempo, di sicura rilevanza pratica per la corretta applicazione dei principi fondamentali preordinati a garantire il loro coordinamento.
Abstact:
By judgment No. 31560/2022, the Supreme Court returns to the issue of the compatibility of the payment folder with the procedural constraints established by Article 168 of the insolvency law, applied ratione temporis, regarding the initiation or continuation of the enforcement actions on debtor’s assets admitted to the arrangement with creditors procedure. The judgment is based on a line of case-law which identifies in the payment folder a function comparable to that entrusted by the rules of the Code of Civil Procedure individually to the instrument of enforcement and the precept and, in strict analogy, nature of preliminary act and merely preparatory to the initiation of the subsequent enforcement. In this last perspective, the notification of the payment folder is not legally comparable to the initiation of the forced execution, inhibited by article 168 of the insolvency law, pending the relevance of the tax and non-executive nature of the same and its suitability to realize the content of the obligation of the creditor.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione. CONCORDATO PREVENTIVO – Esecuzione forzata – Articolo 168 Legge Fallimentare – Cartella esattoriale – Titolo esecutivo – Precetto In materia di debiti tributari, è solo con l'atto di pignoramento che inizia l'esecuzione, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario e l'attivazione dei divieti previsti dagli articoli 51 e 52 Legge Fallimentare, derivandone che la cartella esattoriale, essendo un atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, non rientra nel divieto di cui all'articolo 168 Legge Fallimentare, che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione, e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario, non potendosi affermare l'irrilevanza della natura riscossiva e non esecutiva della cartella.

di Angelica Chiara Tazzioli

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