DOTTRINA

Iva

Profili IVA dei servizi di pagamento *

Estratto: I servizi di pagamento rientrano fra le prestazioni esenti ai fini dell’IVA. Tutte le esenzioni, nell’IVA, sono fondate su esigenze pratiche, piuttosto che su giustificazioni di principio. Questo è vero, in modo ancora più accentuato, per i servizi di pagamento. La Corte di Giustizia, infatti, è stata ripetutamente sollecitata a individuare in modo univoco il confine fra prestazioni tecnologiche e servizi di pagamento esenti. La difficoltà di operare con chiarezza tale distinzione è destinata ad accentuarsi con l’economia digitale e delle piattaforme. È probabile che ciò possa rendere necessaria una riconsiderazione della nozione di servizi di pagamento oppure l’adozione di una nozione di accessorietà più ampia.
Abstratct:
Payment services are exempted supplies for VAT purposes. All exemptions, within the VAT system, are granted in respect of practical reasons more that in accordance with some general principle. This is even more true for payment services. In fact, the EU Court of Justice has been asked more than once to provide a clear guidance in order to distinguish between technical operation and payment services. The fact that the distinction still remains blurred, will become even more critical in the context of the digital and platform economy. It is likely that these criticalities will lead to the development of a new notion of payment services or to a new definition of ancillary supplies.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Sull'esistenza di un nuovo "valore digitale" e sua rilevanza fiscale: il caso dei crypto-asset *

Estratto: Il tema dell’esistenza e della rilevanza fiscale di un nuovo valore connesso alle attività economiche digitalizzate ha cominciato ad attrarre l’interesse degli economisti e degli studiosi della materia fiscale già dall’alba del progetto BEPS. È , però, con l’Interim Report del 2018, il cui secondo capitolo era dedicato ai modelli di business digitale, che la questione della sostanza e dei fattori di creazione del nuovo valore, divenne centrale nella tematica degli studi fiscali, dando luogo ad un acceso dibattito fra coloro che sostennero che non esiste alcun nuovo valore “digitale” - ricavando conferma di ciò dalla circostanza che lo stesso OCSE, nel suo Statement on a Two-Pillar Solution (dell’8 ottobre 2021), sembrava marginalizzare la rilevanza che la value creation aveva nei documenti precedenti - e coloro che, di contro, ritennero che esso avesse una sua ben precisa consistenza che non poteva non avere riflessi sul terreno impositivo. Il presente contributo si inserisce in siffatto dibattito, cercando di rispondere al quesito se siffatto nuovo valore effettivamente esista, quali ne siano i driver, se, in che modo e in quale giurisdizione esso possa assumere rilevanza fiscale. Muovendo da uno studio delle teorie economiche sul processo di creazione del valore e ponendo la distinzione fra valore d’uso e valore di scambio, l’Autore giunge alla conclusione che un valore digitale di fatto esiste e che i principali fattori che contribuiscono alla sua generazione sono, per un verso, la capacità di elaborare, governare e sfruttare conoscenze complesse (che attiene alla sostanza del valore, dando vita ad un valore potenziale) e, per l’altro, l’interesse del mercato a quella sostanza (che attiene al valore di scambio). In questo contesto si inserisce altresì il tema dei crypto-asset che sono analizzati come una sorta di case study o banco di prova per testare l’effettivo ruolo dei succitati fattori nella dinamica di creazione del valore digitale. Postulata, in tal modo l’esistenza di siffatto valore, l’Autore riconduce tale conclusione al dibattito in corso, provando a dare una differente lettura della parabola evo-involutiva dell’OCSE e ponendo la questione se il valore digitale possa assumere rilevanza fiscale soltanto allorché trasmodi in ricchezza del mondo reale o anche nella sua naturale dimensione virtuale.   
Abstract:
 Does it actually exist a new digital value in digitized economic activities? Has it a fiscal relevance? These questions started arising among tax scholars and economists since the OECD issued its ambitious BEPS project. Despite some scholars argued that no new value could be identified in such activities, claiming that the concept of value creation was only a political solution to solve the problem of allocating tax rights between different market jurisdictions, many others claimed instead that a new kind of value, conceived as a “digital value”, actually exists and has a tax concern. This essay addresses these issues trying to capture the economic substance and the drivers involved in the creation of such a kind of new value. Moving by a study on classic economic theories concerning the drivers historically involved in the value creation process and stressing the difference between the concepts of use value and exchange value, the Author tries to demonstrate that the first driver plying a key role in the arising of the "digital value" is the knowledge, that is the capability to create, develop and rule complex knowledge. This gives economic substance to the new value (i.e., the use value), where, on the other hand, the second driver is the “demand-side” interest, that is the market interest to the substance of the value arising in market transactions (i.e., the exchange value). In this context, the Author also addresses the case of crypto-assets, arguing that this kind of digital tokens (i.e. the way they are created and their transactions) can actually prove the key role the two above identified drivers paly in the process of (digital) value creation. Finally, the Author addresses the issue of the tax dimension of this new value: if, when and where it can be taxed, questioning if taxation is only possible (or desirable) when the digital value turns into traditional wealth (income, heritage, consumption, etc.) or if it assume a per se tax relevance also in its virtual dimension.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Antonio Perrone

Gli indirizzi della Cassazione in materia di atti impugnabili tra norme e principi *

Estratto: La giurisprudenza della Cassazione per quasi mezzo secolo ha interpretato le disposizioni che individuano gli atti impugnabili nel processo tributario alla luce di principi che estendono le possibilità di ricorrere rispetto ai dati testuali. Mentre le norme si evolvevano in modo da mantenere al legislatore la scelta degli atti impugnabili, la Suprema Corte sviluppava indirizzi che davano ai soggetti passivi il diritto di ricorrere ai giudici tributari quando il loro interesse ad agire sorgesse prima di tali atti, o quando essi non fossero stati validamente notificati. Ma la recente modifica all'art. 12, D.P.R. 602/1973 che ha limitato i casi di ricorso contro ruoli e cartelle di pagamento invalidamente notificati è stata accettata dalla Cassazione con alcuni argomenti che potrebbero compromettere le possibilità di difesa dei soggetti passivi anche oltre la sfera di applicazione della norma.
Abstract:
Italian Supreme Court’s decisions for nearly half a century have interpreted statutes, which select the acts of tax auctorities actionable in tax trial, in the light of principles that expanded the remedies beyond those texts. While statues evolved in order to keep to legislature the choice of challengeable acts, the Supreme Court developed new rules which granted to taxpayers the right to recourse to tax judges even when their interest to a judicial review arises before those acts, or when they have been not validly notified. But the statute which recently the cases of appeal against enrollments invalidly notified, has been accepted by Supreme Court, whith some lines of reasoning that could undermine the chances of defense of taxpayers beyond the scope of the norm.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Roberto Schiavolin

Prime riflessioni sulla riforma dell'onere della prova nel giudizio tributario*

Estratto: L’articolo si propone di svolgere alcune prime riflessioni sulle modifiche di recente introdotte in tema di onere della prova nel processo tributario evidenziando come dal nuovo comma 5-bis dell’art. 7 emerga la volontà del legislatore di affermare che l’onere della prova incombe sull’Amministrazione finanziaria, quale che sia l’oggetto della pretesa, e di pretendere che tale onere probatorio venga assolto con particolare rigore, imponendo al giudice di annullare l’atto impositivo allorquando la prova prodotta dall’Amministrazione non sia forte, congrua, univoca e attendibile, e, dunque, allorquando la fondatezza della pretesa non sia provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Nel contempo, si propone una lettura sistematica della nuova disposizione, coordinata con le norme sostanziali e procedimentali, al fine di evitare che eventuali comportamenti ostruzionistici del contribuente, tesi ad ostacolare l’attività di ricerca della prova da parte dell’Amministrazione,  possano garantire l’impunità di comportamenti evasivi.
Abstract
: The article aims to carry out some initial reflections on the changes recently introduced in terms of the burden of proof in the tax process, highlighting how from the new paragraph 5-bis of art. 7 emerges the will of the legislator to affirm that the burden of proof falls on the financial administration, whatever the object of the claim, and to demand that this burden of proof be fulfilled with particular rigour, requiring the judge to annul the assessment notice when the proof produced by the Administration is not strong, congruous, unambiguous and reliable, and, therefore, when the validity of the claim is not proven "beyond any reasonable doubt". At the same time, a systematic reading of the new provision is proposed, coordinated with the substantive and procedural rules, in order to prevent any obstructive behavior of the taxpayer, aimed at hindering the Administration's search for proof, from guaranteeing the impunity for evasive behaviour.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Antonio Viotto

La nuova "creazione" della Cassazione: il beneficiario effettivo "interno" *

Estratto: La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6005 del 2023 si occupa del regime di esenzione da tassazione degli interessi erogati a soggetti residenti nell’Unione Europea. Per i giudici di legittimità, tale esenzione non spetta se, tra il soggetto pagatore residente e il beneficiario effettivo non residente, si interpone una società conduit residente, che dal momento il beneficiario non residente non può integrare i requisiti partecipativi imposti dalla Direttiva Interessi e Royalties. Questa conclusione appare tanto inaspettata, quanto meritevole di essere ripensata; il diritto dell’UE offre, infatti, diversi argomenti per pervenire a conclusioni differenti. Parole chiave: esenzione - Direttiva Interessi e Royalties - beneficiario effettivo - abuso del diritto - approccio look through.
Abstract:
The Court of Cassation, in judgment no. 6005 of 2023, deals with the regime of exemption from taxation of interest paid to EU residents. According to the Court, this exemption does not apply if a resident conduit company is interposed between the resident payer and the non-resident beneficial owner, since the non-resident beneficiary cannot fulfil the participation conditions required by the Interest and Royalties Directive. This conclusion is as unexpected as is worthy of reconsideration; EU law offers several arguments for different conclusions.
Keywords: exemption - Interest and Royalties Directive - beneficial owner - abuse of law - look-through approach.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Federico Rasi

Il concetto di "base aerea" nella giurisprudenza di legittimità*

Estratto: I recenti casi giurisprudenziali hanno rivelato come l’imposizione reddituale dell’impresa di trasporto aereo crei problemi di interpretazione nell’attuale mondo di nuove tecnologie e nuove realtà economiche. Questo tipo di attività d’impresa implica una connessione necessaria tra aereo mobili e personale e basi fisse come una base aerea. L’articolo sottolinea gli argomenti sui quali la Corte Suprema fonda il suo ragionamento vis a vis il sistema del diritto tributario internazionale. L’Art. 8(1) del Modello OCSE garantisce il potere impositivo riguardo gli utili dell’impresa di trasporto aereo internazionale allo stato dove è situato il “place of effective management”. La ragione può ritrovarsi nella natura davvero particolare dell’attività esercitata e nella difficoltà di ripartire gli utili, specialmente nel caso di società operanti in più Stati. L’art. 8 dovrebbe essere considerato lex specialis, vale a dire una eccezione rispetto alla regola generale di imposizione degli utili d’impresa stabilita dall’art. 7 del Modello OCSCE. Infine, l’OCES ha proposto di modificare l’art. 8(1) del Modello per garantire l’esclusivo potere impositivo allo Stato di residenza dell’impresa aerea.
Abstract
: The recent cases have revealed how the air shipping taxation still creates interpretation issues in the actual world of new technologies and economic reality. This kind of business implies a necessary connection between aircrafts, personnel and fixed places like an air base.  The article underlines the arguments on which the Supreme Court grounds its judgement vis a vis the international tax system. Art. 8(1) of the OECD Model grants exclusive right to tax profits from the operation of ships or aircraft in international traffic to the state in which the place of effective management of the enterprise is situated. The reason may be found in the very peculiar nature of the covered activity and the difficulty of apportioning the profits, particularly in the case of companies operating in a number of countries. Art. 8 should be considered as lex specialis, i.e. an exception to the general rule on business profits laid down by article 7 of the OECD Model. Finally, the OECD has proposed to amend art. 8(1) of the OECD Model to grant the exclusive taxing right to the enterprise’s residence state.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Roberto Succio

Tassazione dei fringe benefits in capo al calciatore: il caso delle provvigioni corrisposte dai clubs agli Agenti*

Estratto: La riqualificazione in fringe benefit delle commissioni degli Agenti sportivi corrisposte dalle società di calcio per consulenza, rappresentanza e assistenza “sportiva” è stata ed è tuttora una questione peculiare dal punto di vista fiscale. Essa ha interessato club, calciatori e Agenti sportivi i quali, a partire dal precedente decennio, sono stati destinatari di numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate. Tali accertamenti erano finalizzati a contestare presunti comportamenti fraudolenti posti in essere durante il segmento temporale delle trattative di calcio-mercato. È noto che il rapporto di lavoro tra calciatore e società di calcio ha natura subordinata. Il calciatore, ora definito anche “lavoratore sportivo”, è a tutti gli effetti un dipendente, seppur con caratteristiche speciali. Trova pertanto applicazione il principio di onnicomprensività del reddito e, ai sensi dell’art. 51 TUIR, le prestazioni di servizi goduti in natura dal calciatore nel corso dell’attività lavorativa sono tassate quali fringe benefit. Occorre però indagare la natura, sotto il profilo fiscale, del pagamento della provvigione all’Agente sportivo. Tale discussione è insorta limitatamente all’ipotesi in cui il compenso per l’attività di consulenza viene corrisposto dal club in sostituzione del calciatore e non direttamente dallo sportivo. La natura viene posta in discussione, segnatamente, quando il compenso del Procuratore riguardi un’attività di rappresentanza sostanziale dell’atleta e non propriamente della società da cui ha ricevuto formale mandato sportivo. Tale disamina, inoltre, non può non tenere in considerazione il rapporto esistente tra i due ordinamenti, statale e sportivo, dotati entrambi di autonomia e indipendenza. La coesistenza tra i due sistemi crea un rapporto di interdipendenza tra norme statali e regolamentari, le quali sono “costrette” a dialogare tra di loro. Le modifiche regolamentari attuate nel corso degli anni in ambito di ordinamento sportivo, infatti, hanno avuto (e hanno tuttora) diretta rilevanza in ambito statale e, in particolare, in ambito fiscale. Parole chiave: fringe benefit – interesse esclusivo – calciatori – Agente sportivo – retribuzione accessoria – contratto di mandato “sportivo”.
Abstract:
From a fiscal point of view the requalification into fringe benefits of sports agents’ commissions paid by football clubs for “sports” consultancy, representation and assistance was and still is a delicate issue with the Internal Revenue which has involved clubs, players and sports agents who, during the previous decade and in recent years, they have been made recipients of numerous notices of assessment notified by the Revenue Agency aimed at contesting an alleged fraudulent behavior in the football market. The footballer is a subordinate employee. Thus, the benefit in kind involves the application of the all-inclusive principle pursuant to art. 51 TUIR. The interpreter will have to appreciate, according to a qualitative judgement, the existence of an exclusive, personal, private player’s interest. The taxability of the fee as a fringe benefit is justified by obtaining an advantage for the athlete. On the other hand, taxability must be excluded where a mere “reflection” benefit is demonstrated with respect to the actual net economic advantage achieved by the employer. This analysis cannot exclude the relationship between the state and sports system, both endowed with autonomy and independence. The coexistence of the two systems creates a relationship of interdependence between state laws and regulations which are forced to dialogue with each other. Keywords: fringe benefit – exclusive interest – football players – sports agent – ancillary pay - Representation Agreement.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Davide Stefani

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