Prime osservazioni sul nuovo giudice speciale tributario*

Estratto: Nella prima parte dello scritto l’Autore si sofferma sinteticamente su quegli istituti processuali modificati dalla legge n. 130 del 31 agosto 2022 riguardanti la nuova disciplina della conciliazione, la valutazione della prova dei fatti contestati posti a fondamento della pretesa e l’ammissione della prova testimoniale. Nella seconda parte mette in evidenza quelle che egli ritiene le maggiori carenze di tale disciplina e cioè, da un lato, il mancato chiarimento del rapporto che dovrebbe intercorrere tra la Sezione specializzata in materia fiscale della Suprema Corte e le Commissioni Tributarie riformate e, dall’altro, l’opinabile scelta di non intervenire sulle disposizioni che riguardano la preparazione professionale del difensore nel contesto di un processo rinnovato che richiede necessariamente un’adeguata e potenziata difesa.

Abstract:
In the first part of the paper, the author briefly focuses on those procedural institutes amended by Law No. 130 of 31 August 2022 concerning the new discipline of settlement, the assessment of the proof of the disputed facts underlying the claim and the admission of witness evidence. In the second part, he highlights what he considers to be the major weaknesses of such discipline, namely, on the one hand, the lack of clarification of the relationship that should exist between the specialised Tax Section of the Supreme Court and the reformed Tax Commissions and, on the other hand, the questionable choice of not intervening on the provisions concerning the professional preparation of the defence counsel in the context of a renewed trial that necessarily requires an adequate and enhanced defence
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Franco Gallo

Sull'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata *

Estratto: L’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di “diretta impugnazione” nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato. La predeterminazione normativa dell’interesse ad agire solleva rilevanti profili di legittimità costituzionale, affrontati dalla Corte di Cassazione con soluzioni che non appaiono convincenti. Invero, nei casi in cui sia preclusa al contribuente l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata per carenza dell’interesse a ricorrere, il possibile ricorso al giudice tributario avverso gli atti dell’esecuzione forzata non costituisce affatto rimedio capace di assicurare sempre una tutela immediata ed effettiva. È da rilevare che l’art. 12, comma 4.-bis, del D.P.R. n. 602/1973, deroga al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette l’impugnazione facoltativa, introducendo una disciplina che compromette ulteriormente l’impianto sistematico del processo. La norma, infatti, segna una significativa cesura rispetto al sistema delineato nel D.Lgs. n. 546/1992, perché per la prima volta viene normativamente stabilito, in modo apertamente difforme rispetto alla regola generale contenuta nell’art. 19, comma 3, che l’impugnazione anticipata di alcuni atti tipici non validamente notificati è possibile solo laddove ricorrano alcune particolari circostanze.

Abstract:
Article 12 (4a) of Presidential Decree no. 602/1973 establishes that the enrollment and the invalidly notified payment note can be directly appealed only if the debtor proves in court that a certain type of prejudice may derive from the enrollment. The normative predetermination of the interest in action raises relevant constitutional legitimacy issues, addressed by the Supreme Court with solutions with do not appear convincing. In cases where the taxpayer is precluded from challenging the invalidly served tax roll and payment note due to lack of interest in the appeal, the possible recourse to the tax court against the acts of enforcement is by no means a remedy capable of always ensuring immediate and effective protection. It’s noted that article 12(4a) of Presidential Decree no. 602/1973 adds to the well-established direction of the jurisprudence of legitimacy that allows optional appeals, introducing a discipline that further undermines the systematic structure of the process. The rule, in fact, departs from the system outlined in Legislative Decree no. 546/1992, because for the first time it is normatively established, in a different way from the general rule contained in article 19, par. 3, that early appeal of certain typical acts not validly served is possible only where certain special circumstances exist.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Daniela Mazzagreco

Il contributo straordinario per il caro bollette: profili di legittimità costituzionale*

Estratto: l’art. 37 del D.L. n. 21/2022 ha introdotto un “Contributo straordinario contro il caro bollette” a carico delle imprese energetiche. La sua ipotizzata finalità di colpire gli extra-profitti conseguiti dagli operatori del settore nel contesto dell’attuale situazione richiede un esame della misura in rapporto all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale circa le fattispecie di discriminazione qualitativa dell’imposta, nelle ipotesi in cui i relativi presupposti sono stati (o non) legittimamente elevati a fatto indice di capacità contributiva.

Abstract:
Article 37 of Law Decree No 21/2022 introduced an 'Extraordinary contribution against high bills' charged on energy companies. Its supposed aim of targeting the windfall profits earned by industry operators in the current crisis can be examined in relation to the constitutional jurisprudence about qualitative tax discriminations, in order to verify in which cases the different conditions are (or are not) legitimately able to justify different tax treatments under the ability to pay principle.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Gianmarco Moro

Brevi riflessioni in tema di responsabilità dell'amministratore di società per le sanzioni amministrative tributarie*

Estratto: Secondo talune sentenze della Corte di Cassazione, la regola della responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative (art. 7 del D.L. n. 269/2003) trova applicazione solo nelle ipotesi in cui la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società. Ciò in ragione del fatto che la regola generale sarebbe quella della responsabilità personale dell’autore della violazione. Scopo del presente lavoro è dimostrare che tra la regola della responsabilità personale e la regola posta dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003 non vi è questo rapporto di complementarità. Si tratta di due norme aventi diversi ambiti di applicazione con la conseguenza che l’una non può vedere esteso il suo campo di applicazione a scapito dell’altra.

Abstract:
In some judgements, the Supreme Court has stated that the rule of the exclusive liability of the legal entity for administrative penalties (Article 7 of Decree Law No. 269/2003) applies only when the individual has acted in the interest and for the benefit of the entity. Indeed, in the opinion of the Court, the general rule should be the personal liability of the author of the violation. This contribution aims to show that there is no such complementary relationship between the rule of personal liability and the rule set forth by Article 7 of Decree Law No. 269/2003. These two rules have different scopes of application and this implies that one cannot be extended by the exclusion of the other.   
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Luca Peverini

Crisi energetica, transizione ecologica e ruolo della fiscalità*

Estratto: Lo stretto legame tra attività antropiche ed economiche, emissioni di CO2 (derivanti anche e soprattutto dalle energie fossili) e innalzamento delle temperature del pianeta impone azioni e strumenti, anche di natura finanziaria, protesi a dare compiutezza alla c.d. transizione ecologica ed energetica, assunta come priorità assoluta tra le sfide del futuro. Le azioni da intraprendere sono molteplici e richiedono il graduale passaggio dall’economia lineare, caratterizzata dalla massimizzazione di produzione e consumo, a un sistema economico di tipo circolare, in grado di rigenerarsi da solo attraverso il riuso e il riciclo. In questa prospettiva, uno dei possibili interventi per rendere più concreta e attuale la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio è la modifica delle accise sull’energia, anche attraverso una più ampia armonizzazione delle accise verdi e degli strumenti di fiscalità ambientale e un ripensamento dei modelli di prelievo da sperimentare in un’ottica funzionale. Il confronto con le esperienze straniere può poi offrire interessanti spunti, arricchendo lo strumentario fiscale e valorizzando i principi di responsabilità individuale e sociale, in modo da assumere una visione strategica proiettata al futuro e al bene comune.

Abstract:
The close link between anthropic and economic activities, CO2 emissions (deriving also and above all from fossil energies) and rising temperatures on the planet require actions and tools, including financial ones, aimed at completing the so-called ecological and energy transition, taken as an absolute priority among the challenges of the future. The actions to be taken are many and require the gradual transition from the linear economy, characterized by the maximization of production and consumption, to a circular economic system, capable of regenerating itself through reuse and recycling. In this perspective, one of the possible interventions to make the transition towards a low-carbon economy more concrete and current is the modification of excise duties on energy, also through a broader harmonization of green excise duties and environmental taxation tools and a rethinking of the withdrawal models to be tested from a functional point of view. The comparison with foreign experiences can then offer interesting ideas, by enriching the fiscal tools and enhancing the principles of individual and social responsibility, in order to assume a strategic vision projected towards the future and the common good.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Antonio Felice Uricchio

L'Amministrazione finanziaria e il principio di solidarietà *

Estratto: Il valore solidale, responsabile della configurazione del dovere tributario come “dovere di solidarietà”, rappresenta uno dei più rilevanti fondamenti costituzionali del diritto tributario. Riguardata in questa prospettiva, l’Amministrazione finanziaria appare come un essenziale strumento per realizzare in concreto – attraverso l’applicazione del principio di progressività nel prelievo e la raccolta delle risorse necessarie a garantire l’effettività dei diritti sociali - la solidarietà economica e sociale predicata dall’art. 2 Cost. Lo statuto del contribuente si inserisce in questo contesto proponendo una rinnovata concezione dell’Amministrazione fiscale quale soggetto di una relazione solidale che la lega al contribuente. Se dunque, nell’orizzonte della Carta costituzionale, la relazione solidale intercorre essenzialmente tra i consociati, e l’Amministrazione opera come mezzo per realizzare in concreto gli obiettivi redistributivi che contraddistinguono la solidarietà economica e sociale tra  cittadini, nella prospettiva proposta dallo Statuto, la relazione solidale intercorre (anche) tra l’Amministrazione finanziaria e i cittadini (o, più correttamente, i contribuenti), e vede pertanto la prima non solo connotata in termini strumentali, ma impegnata a svolgere un ruolo da protagonista del rapporto solidale.

Abstract:
The solidarity value, responsible for the configuration of tax duty as a "duty of solidarity", represents one of the most important constitutional foundations of tax law. Regarded in this perspective, the financial administration appears as an essential tool to concretely realize - through the application of the principle of progressiveness in the withdrawal and collection of the resources necessary to guarantee the effectiveness of social rights - the economic and social solidarity predicated by art. 2 of the Constitution. The taxpayer's statute fits into this context by proposing a renewed concept of the tax administration as the subject of a solidarity relationship which binds it to the taxpayer. If, therefore, within the horizon of the Constitutional Charter, the solidarity relationship essentially occurs between the associates, and the administration operates as a means of concretely achieving the redistributive objectives that distinguish economic and social solidarity between citizens, in the perspective proposed by the Statute, the solidarity relationship exists (also) between the financial administration and citizens (or, more accurately, taxpayers), and therefore sees the former not only connoted in instrumental terms, but committed to playing a leading role in the solidarity relationship.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Paolo Zuddas

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Il commento La Corte costituzionale riscrive il delitto di omesso versamento di ritenute (osservazioni alla sentenza 14 luglio 2022, n. 175)*


Estratto:
La nota commenta in senso adesivo la sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento di ritenute) nella parte in cui incrimina anche l’omesso versamento di ritenute dovute sulla sola base della dichiarazione annuale del sostituto, per violazione degli artt. 76 e 77 comma 1, Cost. (c.d. vizio di “eccesso di delega”). L’A. ritiene poi che, sulla base delle medesime argomentazioni sviluppate nella sentenza annotata, si possa fondatamente sostenere anche la incostituzionalità del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000).
Abstract:
The note is a favourable comment to the Constitutional Court sentence n.175 of the 2022 which stated that the article 10-bis of the legislative decree n.74/2000 is not in compliance with the articles 76 and 77, §1 of the Constitution, with regard to the part incriminating even the missed payment of the withholding taxes arising only from the declaration filed by the tax substitute. The Author assumes furthermore that, for the same reasons given by the Constitutional Court in this sentence, even the article 10-ter of the legislative decree n.74/2000, incriminating the missed payment of the VAT, should be declared not in compliance with the Constitution.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
Art. 7, comma 1, lett.b), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Illegittimità costituzionale nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nel testo dell'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000 – violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. – Sussistenza
È costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli articoli 76 e 77 comma 1 Cost. l’art. 7 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23, nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 limitatamente alle parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione”. Va dichiarata poi, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, anche la illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs.24 settembre 2015, n. 158 e dell’art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 limitatamente alle parole “dovute o” contenute nella rubrica della disposizione.

di Giovanni Flora

Transfer Pricing: requisito del "controllo" e applicazione affidabile dei metodi OCSE*

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – Imposta sul reddito delle società – Società di capitali – Avviso di accertamento – Prezzi di trasferimento – Nozione di controllo rilevante ai fini transfer pricing – Analisi di comparabilità – Metodo del Margine Netto della Transazione – Onere della prova. La sentenza della Corte di cassazione annotata si esprime nuovamente sul requisito soggettivo del controllo ai fini dell’applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento, aderendo ai precedenti arresti ed alla interpretazione dell’Amministrazione. La decisione si contraddistingue per l’ampia disamina della prassi internazionale OCSE in tema di scelta e applicazione del metodo di transfer pricing più idoneo, nel caso di specie il Metodo del Margine Netto della Transazione (TNMM). Estratto: La sentenza n. 15668/2022 della Corte di cassazione affronta due interessanti profili in materia di prezzi di trasferimento infragruppo (transfer pricing). La Corte si sofferma innanzi tutto su una delle questioni più controverse della disciplina, vale a dire la configurazione del requisito soggettivo del “controllo” richiesto dall’art. 110, comma 7 del TUIR nel caso di joint venture societarie; i giudici di legittimità, nel solco già tracciato dalla giurisprudenza della Corte, e in aderenza alla prassi ministeriale, hanno ritenuto che la fattispecie del controllo non coincide con quella di cui all’art. 2359 Codice civile, dovendosi estendere invece ad ogni ipotesi di “influenza economica”, potenziale o attuale, desumile dalle singole circostanze del caso, come ad esempio la vendita esclusiva, da parte di un’impresa, dei prodotti dell’altra o l’impossibilità di funzionamento di un’impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra. Ad avviso di chi scrive l’interpretazione fornita dalla Corte non è immune da critiche in quanto l’analisi circa la ricorrenza del “controllo” appare essere stata incentrata unicamente sulla circostanza rappresentata dalla fornitura in esclusiva dei prodotti da parte di uno dei due soci della joint venture, tralasciando ogni considerazione circa la presenza di ulteriori elementi contrattuali o di fatto idonei ad integrare l’effettivo e duraturo potere del socio estero di influenzare sostanzialmente la gestione e l’indirizzo strategico della joint venture. In merito, invece, all’ulteriore aspetto esaminato dalla Corte, vale a dire il requisito oggettivo, la pronuncia merita apprezzamento per l’excursus normativo e di prassi circa l’applicazione dei metodi di transfer pricing, in particolar modo del TNMM, nonché laddove ritiene la necessità di adottare un preciso approccio di natura tecnico-metodologica, come delineato dalle Linee Guida OCSE e dal Decreto Ministeriale 14 maggio 2018, diffusamente richiamati nel precedente annotato. È auspicabile che i principi affermati dai giudici di legittimità possano sensibilizzare le corti di merito sulla necessità di adottare un siffatto approccio nel vagliare le questioni di transfer pricing.

Abstract
: this contribution analyses the Italian Supreme Court of Cassation judgement no. 15668/2022 that deals with two interesting issues regarding transfer pricing. The Supreme Court firstly deals with one of the most controversial issues of the transfer pricing subject constituted, namely, by the definition of the subjective requirement of “control” as provided by Article 110(7) of the Consolidated Income Tax Act (TUIR) in relation to the case of corporate joint ventures. The Supreme Court, in the wake already drew by the Court’s jurisprudence and along to the ministerial practice, took the position that the requirement of “control” in question would not correspond to the one set forth by Article 2359 of the  Italian Civil Code. In accordance to the Supreme Court, instead, the notion of “control” relevant for transfer pricing purposes should encompass any hypothesis of “economic influence”, potential or current, retrievable from the specific circumstances of the case, such as the exclusive sale by one company to the another of products or the impossibility for an enterprise of carrying out its business without the capital, products and technical cooperation of another one. The writer’s opinion is that the interpretation provided by the Court is not devoid from criticism since the analysis of whether the “control” requirement is met appears to have been focused solely on the circumstance represented by the exclusive supply of products by one of the two shareholders of the joint venture, overriding any assessment regarding the presence of additional contractual or factual elements suitable for meeting the effective and lasting power of the foreign partner to substantially influence the management and strategic direction of the joint venture. With reference to the further issue the Supreme Court dealt with, that is represented, namely, in the analysis of the objective requirement as required by the above-mentioned Article 110(7) of the Consolidated Income Tax Act. In this respect, the scope of the judgement results more than ever remarkable for the regulatory and practical excursus on the application of transfer pricing methods with particular reference to the TNMM. The Supreme Court, in fact, states the need to adopt a precise technical-methodological approach, as outlined by the OECD Guidelines and by the Ministerial Decree of 14 May 2018, widely referred to in the judgement under review. It would be desirable that the principles affirmed by the Supreme Court can raise the awareness of the lower courts on the need to adopt such an approach in assessing transfer pricing issues.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Giuseppe Lagrutta e Enrico Zennaro

Sulla disciplina dei termini di decadenza nella solidarietà tributaria*

Estratto: La Suprema Corte affronta il tema dei termini di decadenza nella solidarietà tributaria e degli effetti prodotti dalla notifica della cartella di pagamento eseguita nei confronti di uno dei coobbligati rispetto agli altri, condividendo il prevalente orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile l’art. 1310 Codice civile, sull’interruzione della prescrizione. La Cassazione tende a introdurre un istituto (quale quello della prescrizione) che non è congruente rispetto al profilo procedimentale che, invece, campeggia nell’ambito della disciplina della riscossione. Sebbene il consolidamento del suddetto orientamento sia indicativo di una più generale esigenza di garantire la corretta acquisizione delle entrate tributarie, tuttavia, una siffatta esigenza non può trovare adeguata soddisfazione nella svalutazione dell’attività pubblicistica a mera fase realizzativa di un diritto di credito, attraverso un’insostenibile forzatura delle disposizioni codicistiche. Deve essere, invece, adeguatamente valorizzato il profilo procedimentale che, in quanto tale, deve fare i conti con i principi di fondo che regolano l’attività amministrativa.

Abstract:
The Supreme Court addresses the issue of forfeiture terms in tax solidarity and the effects produced by the notification of the tax bill made against one of the co-obligors with respect to the others, sharing the prevailing jurisprudential orientation that deems applicable art. 1310 of the Civil code, on the interruption of the prescription. The Supreme Court tends to introduce an institution (such as the prescription) that is not congruent with the procedural profile which, instead, stands out in the context of the collection discipline. Although the consolidation of the aforementioned orientation is indicative of a more general need to ensure the correct acquisition of tax revenues, however, such a need cannot be adequately satisfied by reducing public activity to a simple phase of implementation of a credit right, through an unsustainable forcing of the civil code. Instead, the procedural profile must be adequately valued which, as such, must deal with the basic principles governing the administrative activity.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione. IMPOSTA - Solidarietà tra debitori - Ammissibile la notifica al coobbligato oltre i termini di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 La tempestiva notifica della cartella di pagamento eseguita nei confronti di uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche verso gli altri, trovando applicazione l'art. 1310, comma 1, Codice civile, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della disciplina procedimentale tributaria, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.

di Nicolo Zanotti

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