DOTTRINA

Quel che resta del dichiarativismo*

Estratto: Il saggio si propone di fornire un aggiornamento della teoria dichiarativa. Il punto di partenza è la constatazione che essa – al pari della teoria costitutiva – non può essere considerata quale una teoria generale né del tributo, né delle modalità di attuazione del tributo. Inoltre è necessario prendere atto che la funzione amministrativa è un momento caratterizzante di tutto il sistema tributario. Poste queste due premesse, ci si deve appunto chiedere cosa resta della teoria dichiarativa.

Abstract:
The purpose of this essay is to provide the basis for updating the so called “teoria dichiarativa”. The starting point is that this theory – as well as its rival, i.e. the so called “teorica costitutiva” – cannot be conceived any more as a general theory neither of taxes, nor of their implementation models. In addition to this preliminary remark, it should be acknowledged that the administrative rules are an essential feature of the entire tax system. It is by having regards to these two assumptions that it is worthwhile to ask oneself what remains of the “teoria dichiarativa”.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Contributo all'individuazione della nozione di crypto asset e suoi riflessi nell'ordinamento tributario nazionale*

Estratto: I crypto asset - categoria nella quale sono compresi i currency token (criptovalute), gli utility token, i security o financial token, gli asset- refereced token, i non fungible token - sono entità virtuali, caratterizzate da una comune matrice tecnologica, suscettibili di esprimere un valore economico.  Si differenziano tra loro per il fine e la funzione. Una lettura attualizzata dell’art. 810 Codice civile. e, dunque, una nozione flessibile di bene giuridico - omologa a quella dei sistemi di common low ove i beni sono oggetto sia di realproperty sia di personal property - consente di qualificarli, in assenza di una definizione normativa, come beni giuridici, con la conseguenza che l’individuazione della disciplina fiscale ad essi riferibile - imposte dirette e IVA - si potrebbe risolvere in un mero esercizio applicativo. Tuttavia, rilevanti sono le criticità poste dalla assenza di criteri che consentano di localizzare gli utenti che accedono alla blockchain (e dunque definire la “territorialità” o meno della operazione), di stabilire i valori da considerare per la determinazione del reddito, e di fissare il momento impositivo dei proventi derivanti dalla loro cessione o impiego. La soluzione può essere offerta solo dal legislatore che, ferme le indicazioni di CONSOB e Banca d’Italia, in attesa dell’approvazione del regolamento MiCAR - Market in crypto asset (UE), e dei suggerimenti OCSE, si è sin qui limitato a formulare definizioni essenzialmente descrittive delle criptovalute (nel 2019 in sede riciclaggio e nel 2021 con riferimento alla frode nei mezzi di pagamento), species dei crypto asset, i quali ultimi, invece, sono espressione di un fenomeno molto più ampio - nuove tipologie di  new properties -  le cui possibili applicazioni sono oggi ancora inimmaginabili.

Abstract
: Crypto assets - of which include currency tokens (cryptocurrencies), utility tokens, security or financial tokens, asset referenced tokens and non-fungible tokens (NFT) - are virtual entities, characterized by a common technological matrix that is  able to express an economic value.  They differ from one another in purpose and function. An actualized reading of Article 810 of the Italian Civil Code and, therefore, a flexible concept of legal asset – akin to the concept of legal asset peculiar to common law systems in which  assets can be the object of both real property and personal property - allows to qualify them, lacking a normative definition, as legal assets, with the consequence that the identification of their tax discipline - income taxes and VAT - could be solved in a mere application exercise. However, there are important critical issues raised by the absence of criteria allowing to locate the users accessing the blockchain (and thus to define the “territoriality” of the transaction), to establish the values to be considered for the determination of income, and to fix the taxable moment of the proceeds from their disposal or use. The solution may be offered only by the lawmaker, who, without prejudice to the indications of CONSOB and the Bank of Italy, pending the approval of the MiCAR - Market in crypto asset (EU) Regulation, and the OECD suggestions, has so far exclusively formulated essentially descriptive definitions only with reference to cryptocurrencies (in 2019 in money laundering, and in 2021 with regard to fraud in means of payment), just one type of crypto assets, which instead are  a much wider phenomenon that could be open - a new type of new properties  - that could be open to applications beyond today’s imagination.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Maria Pierro

Il caso Netflix, la tassazione dell'economia digitale tra habeas corpus e significativa presenza virtuale*

Estratto: La presenza in Italia di server ed altre attrezzature qualificate come stabile organizzazione materiale ha consentito nel caso Netflix di ricondurre a tassazione il profitto da quest’ultima prodotto nel territorio domestico. Resta tuttavia evidente la difficoltà, allo stato attuale del quadro positivo, di localizzare in Italia il reddito di imprese digitali in ragione delle caratteristiche di immaterialità e mobilità che le connotano. L’individuazione e codificazione di un nuovo nexus digitale costituisce un passaggio imprescindibile per l’aggiornamento di un sistema di tassazione dei redditi sovranazionali altrimenti obsoleto: la strada battuta per raggiungere tale risultato costituisce una plastica evidenziazione della sempre più incisiva rilevanza che gli accordi tra Stati proiettano sulle legislazioni domestiche.

Abstract:
In Italy, the presence of servers and other equipment qualified as permanent establishment has allowed, in the case of Netflix, to tax the profit produced by the latter within the domestic territory. However, following the current state of positive situation, the difficulty of locating the income of digital companies in Italy remains evident due to the characteristics of immateriality and mobility that denote them. Therefore, the identification and codification of a new digital nexus is a pivotal step towards updating a supranational income tax system that, otherwise, would result obsolete.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Roberto Cordeiro Guerra

Le Robot Taxes ed il diritto tributario italiano, un connubio possibile? *

Abstract: L’intelligenza artificiale è in grado di intrecciarsi con il diritto tributario sotto tre diversi punti di vista: per un verso, in riferimento alle attività di controllo e accertamento svolte dall’Amministrazione finanziaria. Per altro verso, in riferimento all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito del processo tributario. Per altro verso ancora e in via ancor più diretta, sotto il profilo della stessa caratterizzazione dei tributi. Nel presente contributo troverà specifico approfondimento tale ultimo profilo procedendosi, dapprima, alla ricognizione delle diverse proposte formulate, ora in ambito nazionale, ora in ambito internazionale, ai fini della tassazione dei sistemi dotati di intelligenza artificiale. In secondo luogo e sulla scorta della categorizzazione compiuta, si indagherà la compatibilità delle diverse configurazioni di robot taxes proposte rispetto alle specificità che contraddistinguono il sistema tributario italiano.

Abstract:
Artificial intelligence is able to intertwine with tax law from three different points of view: firstly, with reference to the control and assessment activities carried out by the tax administration. Secondly, in reference to the use of artificial intelligence in the tax proceedings. Thirdly, and in an even more direct way, from the point of view of the very characterization of taxes. In this essay a specific analysis of the latter profile will take place by first proceeding with the recognition of the various proposals formulated, now nationally, now internationally, for the introduction of the so called robot tax Secondly, the compatibility of the various proposed robot taxes will be investigated with respect to the specificities that distinguish the Italian tax system.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Matteo Golisano

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Mala gestio fiscale e sostanziale inapplicabilità della business judgment rule*

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - In genere società di comodo - Test di operatività - Assenza di pianificazione aziendale o “inettitudine produttiva” - Oggettive situazione di carattere straordinario - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Sindacato del giudice sulle scelte imprenditoriali - Ammissibilità - Fondamento. In tema di società di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operatività, ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, nella versione all’epoca vigente, nell’ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o di completa "inettitudine produttiva", gravando sull’imprenditore, anche collettivo, – ai sensi dell’art. 2086, comma 2, del Codice civile, come modificato dall’art. 375 c.c.i., in coerenza con l’art. 41 Cost. - l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. Sicché in tal caso, il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell’imprenditore, attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, con riduzione dell’operatività della “business judgement rule”, sempre valutabile, sotto il profilo tributario, per condotte platealmente antieconomiche. Estratto: La nota si propone di indagare le possibili responsabilità degli amministratori per mala gestio fiscale alla luce della recente sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che utilizza, per la prima volta, l’espressione business judgment rule. Il contributo muove dal rapporto tra antieconomicità manifesta e inerenza alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, verificando i limiti applicativi della citata regola di derivazione statunitense con riguardo alle ipotesi di violazione del dovere di corretta e puntuale gestione fiscale.

Abstract:
The case notes aim to investigate some potential liabilities of directors for tax mismanagement in light of the recent ruling of the Tax Section of the Court of Cassation, which uses the expression "business judgment rule" for the first time. This work recalls basic notions on excessive unprofitability and some rulings related to the unquestionability of business decisions, concluding that the B.J.R. – as imported from the common law legal systems – is not admissible in the event of violation of the duty of correct and timely tax management.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Tommaso Calculli

Consenso del contribuente e attività istruttoria non autorizzata, confini e limiti tracciati dalle Sezioni Unite*

POTERI ISTRUTTORI – Apertura coattiva di valigette – Assenza di autorizzazione – consenso del contribuente – Assenza di condizionamenti – Efficacia sanante dell’attività illegittima In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso né nell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, né nell’art. 12, comma 2, della L. n. 212/2000. Estratto: Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3182 del 2022, hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale sorto intorno al tema della rilevanza del consenso prestato dal contribuente nell’ambito dei poteri istruttori esercitati dall’Amministrazione finanziaria in assenza di autorizzazione. In particolare, la Corte ha riconosciuto efficacia “scriminante” al consenso prestato dal contribuente, a condizione, però, che quest’ultimo sia reso spontaneamente e consapevolmente, in assenza quindi di condizionamenti espliciti od impliciti. La pronuncia, tuttavia, lascia aperti taluni spazi di riflessione, in quanto non sembra valorizzare adeguatamente la necessità che l’Amministrazione finanziaria informi il contribuente dell’assenza di un obbligo di accondiscendere alla richiesta istruttoria o, quantomeno, del fatto che, in assenza di una sua collaborazione, si renda necessario il rilascio di una preventiva autorizzazione. Il consenso, infatti, per potersi dire valido, deve essere non soltanto libero ma anche informato. Abstract: The United Chambers of the Supreme Court, in ruling No. 3182 of 2022, put an end to the jurisprudential contrast that had arisen on the issue of the relevance of the taxpayer’s consent in the framework of the investigative powers exercised by the Tax Authority without authorization. In particular, the Court recognized the consent given by the taxpayer as a ground for exculpatory effect, provided, however, that the mentioned consent is given spontaneously and knowingly, and therefore in the absence of explicit or implicit conditioning. The ruling, however, leaves open some room for further considerations, as it does not seem to adequately emphasise the need for the Tax Authority to inform the taxpayer of the absence of an obligation to comply with the investigative request or, at the very least, of the fact that, in the absence of its cooperation, the granting of prior authorization is necessary to exercise it. Consent, in fact, to be valid, must be not only free but also informed.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

L'"antieconomicità" di un costo tra inerenza e abuso del diritto: considerazioni in tema di riserva di legge, certezza dei rapporti giuridici e diritto di difesa*

IMPOSTA SUI REDDITI - Redditi d’impresa – Imposte e Tasse in genere L’incongruenza dei costi rispetto alla attività di impresa, come pure l’antieconomicità, sono parametri utilizzabili per ravvisare il difetto di inerenza dei costi. L’inerenza integra un giudizio sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, quindi con natura qualitativa. Spetta, però, al contribuente l’onere della prova "originario", che quindi si articola ancora prima dell’esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa. In tema di redditi d’impresa, l’art. 37-bis D.P.R. n. 600 del 1973, ora sostituito dall’art. 10-bis L. n. 212 del 2000, non contiene un’elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta. Il carattere abusivo, ai fini fiscali, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, presuppone quantomeno l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dei contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito. Estratto: Non è condivisibile la tesi della Corte di Cassazione, secondo cui l'incongruenza dei costi rispetto alla attività di impresa, come pure l'antieconomicità e l'abuso del diritto, siano parametri utilizzabili per disconoscere la deducibilità fiscale in termini quantitativi dei costi.

Abstract
: We cannot agree with the thesis put forward by the Court of Cassation, according to which the incongruity of the costs with respect to the business activity, as well as the unprofitability and abuse of law, are parameters that can be used to disclaim the tax deductibility in quantitative terms of the costs.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Luca Giancola

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