POTERI ISTRUTTORI – Apertura coattiva di valigette – Assenza di autorizzazione – consenso del contribuente – Assenza di condizionamenti – Efficacia sanante dell’attività illegittima In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso né nell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, né nell’art. 12, comma 2, della L. n. 212/2000. Estratto: Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3182 del 2022, hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale sorto intorno al tema della rilevanza del consenso prestato dal contribuente nell’ambito dei poteri istruttori esercitati dall’Amministrazione finanziaria in assenza di autorizzazione. In particolare, la Corte ha riconosciuto efficacia “scriminante” al consenso prestato dal contribuente, a condizione, però, che quest’ultimo sia reso spontaneamente e consapevolmente, in assenza quindi di condizionamenti espliciti od impliciti. La pronuncia, tuttavia, lascia aperti taluni spazi di riflessione, in quanto non sembra valorizzare adeguatamente la necessità che l’Amministrazione finanziaria informi il contribuente dell’assenza di un obbligo di accondiscendere alla richiesta istruttoria o, quantomeno, del fatto che, in assenza di una sua collaborazione, si renda necessario il rilascio di una preventiva autorizzazione. Il consenso, infatti, per potersi dire valido, deve essere non soltanto libero ma anche informato. Abstract: The United Chambers of the Supreme Court, in ruling No. 3182 of 2022, put an end to the jurisprudential contrast that had arisen on the issue of the relevance of the taxpayer’s consent in the framework of the investigative powers exercised by the Tax Authority without authorization. In particular, the Court recognized the consent given by the taxpayer as a ground for exculpatory effect, provided, however, that the mentioned consent is given spontaneously and knowingly, and therefore in the absence of explicit or implicit conditioning. The ruling, however, leaves open some room for further considerations, as it does not seem to adequately emphasise the need for the Tax Authority to inform the taxpayer of the absence of an obligation to comply with the investigative request or, at the very least, of the fact that, in the absence of its cooperation, the granting of prior authorization is necessary to exercise it. Consent, in fact, to be valid, must be not only free but also informed.
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