DOTTRINA

Il dovere tributario nella Costituzione e la riforma fiscale in fieri

Estratto: Dopo un breve excursus su quella che dovrebbe essere sul piano costituzionale l’essenziale funzione redistributiva del tributo, l’Autore ferma la sua attenzione sull’attuale crisi fiscale dello Stato. Da tali generali considerazioni passa poi a trattare della legge delega relativa alla riforma fiscale evidenziandone, in via generale, gli aspetti positivi e negativi e soffermandosi, in particolare, sulla flat tax a regime, su quella c.d. incrementale interlocutoria e sul concordato preventivo. 

Abstract:
Following a brief excursus on what should be the essential redistributive function of the tax on a constitutional level, the author focuses his attention on the current state tax crisis. From these general considerations, he then goes on to discuss the enabling act on tax reform, highlighting, in a general way, its positive and negative aspects and dwelling, in particular, on the flat tax at regime, on the so-called incremental intercalary tax (“imposta intercalare incrementale”) and on the arrangement with creditors

di Franco Gallo

La nullità: appunti sull'art. 7-ter dello Statuto dei diritti del contribuente*

Estratto: Il saggio è dedicato a una riflessione preliminare sulla nuova disciplina della nullità degli atti impugnabili.
Abstract: The essay is intended as a preliminary reflection on the new regime concerning the nullity of the acts of the tax administration.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Guglielmo Fransoni

Prospettive di riforma della disciplina delle società di comodo alla luce della giurisprudenza della CGUE*

Estratto: Il tema delle “pre-determinazioni” contenute nella disciplina italiana delle società di comodo ha da sempre interessato la dottrina, la quale ha, in ripetute occasioni, censurato il relativo impianto normativo, ritenuto irragionevole quanto penalizzante. La sentenza del 7 marzo 2024 (C-341/22) della CGUE, con la quale i giudici del Lussemburgo hanno sancito la non compatibilità dell’art. 30 della legge n. 724/1994 con i principi della Direttiva IVA in tema di soggettività passiva al tributo e di detrazione dell’imposta, offre lo spunto per un ripensamento del percorso inferenziale della norma. La possibilità di strutturare una presunzione secondo lo schema del probabilismo logico – il cui percorso inferenziale sia basato su criteri oggettivi - che attribuisca rilievo all’esercizio, in forma stabile, di un’attività commerciale, prescindendo dai risultati della stessa, risulterebbe – secondo l’Autore – maggiormente conforme ai princìpi europei, cosi come declinati dalla CGUE. Ciò, peraltro, consentirebbe di adeguare la normativa in tema di società non operative ai principi unionali, così come raccomandato dall’art. 9, comma 1, lett. b), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Abstract
: Based on insights from the European Court of Justice (EUCJ), this essay examines inconsistencies within Italian tax regulations regarding shell companies, as outlined in Article 30 of Law No. 724 of 1994. It also proposes an alternative framework that would align these regulations more closely with the provisions of Article 9 of the VAT Directive.The EUCJ has ruled that the structure established by Article 30, which grants asset-holding companies the right to deduct VAT only if they meet a specified revenue threshold, is inconsistent with the concept of “economic activity” as defined in Article 9(1) of the VAT Directive. Under EU law, “economic activity” is not determined by the financial outcomes of a business but rather by the stable and continuous nature of the commercial activity itself. To ensure that Italian regulations on the exclusion of VAT deduction for shell companies comply with the VAT Directive, the revenue threshold should be eliminated. Instead, the Author advocates for the adoption of objective criteria that genuinely demonstrate the stable nature of a company’s commercial activity, in line with EUCJ case law. Once these criteria are met, asset-holding companies should not be denied the right to deduct VAT, regardless of their revenue levels or financial
losses.
 

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Antonio Perrone

Aspetti fiscali del trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive nella scissione societaria*

Estratto: Pare possibile sostenere come il legislatore dell’art. 173 comma 4 Tuir, ritenendo di non specificare puntualmente tutte le singole tipologie di “posizioni” trasferibili, abbia inteso assumere come implicita, in ossequio ad una tecnica legislativa di tipo “economico”, una nozione di “posizione giuridica soggettiva” abbastanza ampia, il cui perimetro non dovrebbe significativamente discostarsi da quello rinvenibile dalle definizioni fornite, sul punto, in sede dottrinale. Quanto, invece, alla ripartizione delle posizioni giuridiche soggettive tra le società beneficiarie, è da ritenere che tale ripartizione possa avvenire, in forza di ragioni di carattere sistematico, in base al “ramo di attività” trasferito.
Abstract: It seems reasonable to argue that the legislator of Art. 173, par. 4, of the Italian tax Code did not specify all single typologies of transferrable “positions” in that he assumed as implicit, with regard to an “economic” legislative technique, a notion of “subjective juridical position” quite wide, whose perimeter should not significantly deviate from the one arising from the relevant definitions provided by the doctrine. As fare as the distribution of “subjective juridical position” among the beneficiaries companies is concerned, it seems possible to reckon that such a distribution may be carried out, by virtue of systematic reasons, on the basis of the “branch of activity” transferred. 

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Francesco Pedrotti

Il ruolo attuale della prassi dell'Amministrazione finanziaria e la sua tensione "para-normativa"*

Estratto: La centralità che i documenti di prassi hanno assunto nell’ordinamento tributario contemporaneo è dimostrato dall’eccezionale numero di atti che vengono pubblicati dall’Amministrazione finanziaria su base annuale. Tale fenomeno, certamente riconducibile alla crisi dello strumento legislativo tradizionale, pone il Fisco nella condizione di esercitare un potere “para-normativo” rispetto al rapporto d’imposta, fornendo regole e/o interpretazioni che vincolano, nei fatti, il contribuente. Il nuovo comma 5-ter introdotto nel corpo dell’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ad opera del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 costituisce il più recente arresto di questa parabola e rende necessario riflettere sul ruolo attuale di questa “atipica” fonte del diritto, nonché sugli strumenti di tutela posti a disposizione del contribuente.
  Abstract: The pivotal role that circulars and similar acts have assumed in the contemporary tax system is demonstrated by the exceptional number of documents that are published by the Tax Agencies on an annual basis. This phenomenon, certainly attributable to the crisis of the rule of law, places the Tax Agencies in the position of exercising a "para-normative" power with respect to the tax duties, providing rules and/or interpretations which, in fact, bind the taxpayer. The new paragraph 5-ter introduced in the art. 6 of the Legislative Decree 18 December 1997, n. 472 by Legislative Decree 14 June 2024, n. 87 constitutes the most recent step and impose to reflect on the current role of this "atypical" source of law, as well as on the legal protections available to the taxpayer.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Lorenzo Pennesi

Il sequestro dei "crediti superbonus" e le (scarse) tutele dei cessionari in buona fede*

Estratto: L’articolo muove dall’analisi del regime di responsabilità tributaria degli acquirenti dei crediti superbonus per evidenziare come si sia formato, sul versante penale, un vero e proprio regime di responsabilità “parallelo”. La giurisprudenza penale, infatti, con un orientamento che può essere considerato pacifico, al fine di contrastare le frodi che hanno accompagnato la maturazione di detti crediti, ha riconosciuto la legittimità del sequestro anche in capo a soggetti terzi che hanno proceduto al loro acquisto senza avere alcuna consapevolezza della loro genesi fraudolenta. L’affermata possibilità, per i cessionari, di incorrere anche nel delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti ha definitivamente delineato un quadro scarsamente tutelante per tutti coloro che, pur inizialmente incentivati all’acquisto, per ragioni di prudenza, si trovano ora a preferire soluzioni più conservative, come il mancato utilizzo di detti crediti, ove suscettibili di contestazioni sulla loro spettanza ed esistenza. L’unica alternativa concretamente perseguibile, quindi, sembra affidata alle tutele contrattuali che i cessionari avranno saputo prevedere nei contratti di cessione, al fine di ottenere adeguata manleva in caso di inutilizzo dei crediti stessi per ragioni legate alla loro formazione.
  Abstract: This paper moves from the analysis of the tax liability regime of purchasers of “superbonus tax credits” to highlight how a true “parallel” liability regime has formed on the criminal side. Criminal jurisprudence, in fact, with an approach that can be considered undisputed, in order to combat the fraud regarding the maturation of these tax credits, has recognized the legitimacy of their seizure even in the case of third parties who proceeded to purchase them without having any awareness of their fraudulent genesis. The affirmed possibility, for the purchasers, of also incurring the crime of undue offsetting of non-existent credits has definitively outlined a poorly protective framework for all those who, although initially incentivized to purchase, for reasons of prudence, now find themselves preferring more conservative solutions, such as the non-use of said tax credits, where liable to disputes on their entitlement and existence. The only practically feasible option, therefore, seems entrusted to the contractual protections that the assignees will have been able to provide in the sale contracts, in order to obtain adequate indemnity in the event of non-use of the receivables themselves for reasons related to their formation.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

di Carolina Lombardozzi

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

Autotutela sostitutiva, contraddittorio, agevolazione prima casa… e sullo sfondo il Trust*

Estratto: La Cassazione in una sola sentenza si pronuncia su tre temi di particolare rilevanza, anche alla luce delle nuove norme nel frattempo approvate. In primo luogo, ammette l’autotutela sostitutiva, distinguendola dall’accertamento integrativo, se consente una più approfondita valutazione degli elementi già in possesso (e valutati) ma senza incrementare il tributo richiesto. In secondo luogo, afferma che nella disciplina applicabile pro tempore non era prescritta alcuna forma vincolata di contraddittorio, ma era sufficiente e necessario l’espletamento di attività funzionali alla sua realizzazione. In terzo luogo, sostiene che il conferimento di un bene in trust , avendo soltanto efficacia segregante, non integra in capo al disponente il requisito della impossidenza, necessario per godere nuovamente dell’agevolazione prima casa nell’Iva e nell’imposta di registro.
Abstract: In a single judgment, the Supreme Court ruled on three issues of particular importance, also in light of the new rules approved in the meantime. Firstly, it admits substitute self-protection, distinguishing it from supplementary assessment, if it allows a more in-depth assessment of the elements already in possession (and assessed) but without increasing the tax requested. Secondly, it states that in the rules applicable pro tempore no constrained form of adversarial procedure was prescribed, but the performance of activities functional to its implementation was sufficient and necessary. Thirdly, it argues that the contribution of a trust  asset, having only segregating effect, does not meet the requirement of impoxidation for the settlor, necessary to enjoy the first home benefit again in VAT and registration tax.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - In genere sostituzione avviso di accertamento annullato in autotutela - Rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi - Pretesa impositiva invariata - Sussistenza - Differenza con accertamento integrativo - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento
La natura meramente formale, strumentale e temporanea che caratterizza la proprietà immobiliare istituita in capo al trustee, incide sulla questione riguardante la verifica dei requisiti per il riconoscimento della agevolazione "prima casa", ai sensi della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto fra detti requisiti vi è quello della cd. "impossidenza", intesa come mancanza, al momento dell'atto di acquisto, della titolarità di altra abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa". Il conferimento dei beni al trust  produce soltanto efficacia "segregante", sia perché di detti beni il trustee non è proprietario, bensì amministratore, sia perché gli stessi non possono che essere trasferiti ai beneficiari. Si tratta di un trasferimento non definitivo, non stabile e con limitazioni d'esercizio e godimento, che non dà luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, che si realizza solo in un momento successivo, laddove il trasferimento dei beni sia disposto a favore dei beneficiari del trust , se diversi dal disponente. Di conseguenza, poiché l'atto di dotazione del trust  non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di "impossidenza", richiesta dalla norma sull'agevolazione "prima casa", per potere accedere nuovamente al beneficio.

di Guido Salanitro

Spunti critici sul concorso del consulente negli illeciti tributari sanzionati a carico di enti collettivi*

Estratto: Con l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, il cui regime è stato esteso dal D.Lgs. n. 87/2024 a tutte le società o enti, il legislatore, derogando il principio personalistico, secondo cui la sanzione è riferita alla persona che materialmente ha commesso o concorso a commettere l’illecito, ha inteso punire direttamente l’ente, che sia operativo e vitale, per avere consentito la violazione fiscale a proprio vantaggio (cd “colpa organizzativa”). Di conseguenza, al fine di configurare il concorso di persone nell’illecito, non assume rilievo la qualifica di soggetto interno o esterno (i.e. il consulente) all’ente, né il personale interesse economico, diverso dal corrispettivo professionale, perseguito dal consulente che abbia fornito un contributo causale alla condotta illecita perpetrata a vantaggio della società. Non appare, dunque, condivisibile il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esclusione della sanzione ex art. 7 D.L. n. 269/2003 deve intendersi riferita soltanto alle persone fisiche, legate alla società da un rapporto organico (di diritto o di fatto), ma non ai terzi esterni all’ente, tra cui il consulente, che abbiano concorso alla commissione dell’illecito ex art. 9 D.Lgs. n. 472/1997.
Abstract: With Article 7 of Decree-Law No. 269/2003, extended by Decree-Law No. 87/2024 to all companies, the legislator, derogating to the personalistic principle, according to which the sanction is referred to the person who materially committed or concurred in committing the offence, intended to directly punish the company, which is operational and viable, for allowing the tax violation to its own advantage (so-called “guilt of organization”). Therefore, in order to affirm the complicity in tax violations, the status of an internal or external party (i.e., the consultant) to the company, and the personal economic interest, other than professional consideration, pursued by the consultant who made a causal contribution to the tax violation for the benefit of the company, does not assume significance. So, the recent orientation of the jurisprudence of legitimacy, according to which the exclusion of the sanction of Article 7 Decree Law No. 269/2003 must be understood to refer only to persons, linked to the company by an organic relationship (de jure or de facto), but not to persons external to the company, including the consultant, who have contributed to the commission of the offence sanctioned by Article 9 Decree Law No. 472/1997, does not assume importance.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE - Disciplina sanzionatoria ex art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 - art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997 - Compatibilità - Concorso di terze persone nelle violazioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società dotate di personalità giuridica - Ammissibilità In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è disposizione compatibile con l’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003), sicché è configurabile, ove sussistano tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze (nella specie, notaio) nelle violazioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica, con la conseguente personale sanzionabilità per il contributo materiale e psicologico fornito nella realizzazione dell’illecito.

di Michele Mauro

“Chi fuor li maggior tui”? Va alla Corte costituzionale la disciplina ICI dell’esenzione per abitazione principale*

Estratto: La Corte dubita della legittimità costituzionale proprio dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) della l. n. 296 del 2006, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, comma 1 Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione di cui alla citata norma all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».
Abstract: The Italian Supreme Court suspects of constitutional illegitimacy the art. 8 part 2 of the legislative decree n. 504/1992 as modified by art. 1 part 173 sec. b) of law n. 296/2006 in relationship with art. 3, 29, 31, 53 of the Constitution. The topic is related to exemption from a municipal property tax (Imposta municipale propria, IMU) on property as a “primamy residence”. According to the law mentioned above, a “primary residence” is considered to be the real estate unit in which the “taxable person” (e.g. the owner) and his family formally reside and usually live. The question raises with regards to the constitutionality of the law requiring not only the residency in loco for the taxpayer, but the same situation for the members of his family. As a matter of fact, the Supreme Court raises a question of constitutional legitimacy about this specific topic.

* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.

ICI - Abitazione - Infedele dichiarazione - Commissione tributaria provinciale - IMU - Diritti reali - Poteri di acquisto delle famiglie - Abitazione principale - Cass. 6012 del 2001 – Esenzione
L’ICI, al pari dell'IMU, è un’imposta "reale" e non “personale”, riferita a bene immobile facente parte del patrimonio del contribuente. Ciò rende irragionevole, in relazione agli artt. 3  e  53,  comma  1,  Cost.,  l'attribuzione  di  rilievo,  ai  fini  del  godimento  dell’esenzione, prevista dall’art. 8, D.Lgs. n. 504/1992, di "relazioni del soggetto con il nucleo familiare, e dunque, lo status personale del contribuente", mentre dovrebbe invece essere attribuito rilievo solo ad elementi come "la natura, la destinazione o lo stato dell'immobile" (secondo quanto anche affermato relativamente all’IMU dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 209/2022)

di Roberto Succio

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