Estratto: Con l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, il cui regime è stato esteso dal D.Lgs. n. 87/2024 a tutte le società o enti, il legislatore, derogando il principio personalistico, secondo cui la sanzione è riferita alla persona che materialmente ha commesso o concorso a commettere l’illecito, ha inteso punire direttamente l’ente, che sia operativo e vitale, per avere consentito la violazione fiscale a proprio vantaggio (cd “colpa organizzativa”). Di conseguenza, al fine di configurare il concorso di persone nell’illecito, non assume rilievo la qualifica di soggetto interno o esterno (i.e. il consulente) all’ente, né il personale interesse economico, diverso dal corrispettivo professionale, perseguito dal consulente che abbia fornito un contributo causale alla condotta illecita perpetrata a vantaggio della società. Non appare, dunque, condivisibile il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esclusione della sanzione ex art. 7 D.L. n. 269/2003 deve intendersi riferita soltanto alle persone fisiche, legate alla società da un rapporto organico (di diritto o di fatto), ma non ai terzi esterni all’ente, tra cui il consulente, che abbiano concorso alla commissione dell’illecito ex art. 9 D.Lgs. n. 472/1997.
Abstract: With Article 7 of Decree-Law No. 269/2003, extended by Decree-Law No. 87/2024 to all companies, the legislator, derogating to the personalistic principle, according to which the sanction is referred to the person who materially committed or concurred in committing the offence, intended to directly punish the company, which is operational and viable, for allowing the tax violation to its own advantage (so-called “guilt of organization”). Therefore, in order to affirm the complicity in tax violations, the status of an internal or external party (i.e., the consultant) to the company, and the personal economic interest, other than professional consideration, pursued by the consultant who made a causal contribution to the tax violation for the benefit of the company, does not assume significance. So, the recent orientation of the jurisprudence of legitimacy, according to which the exclusion of the sanction of Article 7 Decree Law No. 269/2003 must be understood to refer only to persons, linked to the company by an organic relationship (de jure or de facto), but not to persons external to the company, including the consultant, who have contributed to the commission of the offence sanctioned by Article 9 Decree Law No. 472/1997, does not assume importance.
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE - Disciplina sanzionatoria ex art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 - art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997 - Compatibilità - Concorso di terze persone nelle violazioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società dotate di personalità giuridica - Ammissibilità In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è disposizione compatibile con l’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003), sicché è configurabile, ove sussistano tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze (nella specie, notaio) nelle violazioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica, con la conseguente personale sanzionabilità per il contributo materiale e psicologico fornito nella realizzazione dell’illecito.
di Michele Mauro